Sentenze

T.U. Stupefacenti: eccessiva e non proporzionata la pena minima di 8 anni di reclusione per i fatti non lievi.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 40/2019 ha riconosciuto l’illegittimità costituzionale dell’art. 73 del DPR 309/1990, co. I laddove dispone la pena edittale minima della reclusione di otto anni, invece che sei anni, per i casi non lievi di coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta o messa in vendita, cessione o ricezione, a qualsiasi titolo, distribuzione, commercio, acquisto, trasporto, esportazione, importazione, procacciamento ad altri, invio, passaggio o spedizione in transito, consegna per qualunque scopo o comunque di illecita detenzione, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall’art. 75 (destinazione all’uso personale), di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall’art. 14 dello stesso d.P.R. n. 309/1990. Rimane, invece, inalterata la pena prevista nel massimo (anni 20).

L’art. 73 del D.P.R. n. 309/1990, nella sua iniziale formulazione, distingueva il trattamento sanzionatorio dei reati aventi ad oggetto le droghe cd. pesanti rispetto a quello dei reati aventi ad oggetto le droghe leggere. Per i primi era prevista la reclusione da otto a venti anni , mentre per i secondi la reclusione da due a sei anni.

Per i fatti di “lieve entità”, il co. 5 dello stesso art. 73 stabiliva la reclusione da uno a sei anni i fatti concernenti le droghe “pesanti” e con la reclusione da sei mesi a quattro anni quelli relativi alle droghe “leggere”.  Il d.l. n. 272/2005, aveva  la distinzione fondata sul tipo di sostanza stupefacente, prevedendo solo la pena della reclusione da sei a venti anni per i fatti non lievi e la pena della reclusione da uno a sei anni per i casi in cui fosse applicabile l’attenuante del fatto di lieve entità. La legge n. 10/2014 ha trasformato in fattispecie di reato autonoma il co. V ed il limite edittale massimo della pena è stato ridotto da sei a cinque anni. Con la legge n. 79/2014, tra l’altro,  ha diminuito la pena massima edittale prevista per l’ipotesi di lieve entità, fissandola in anni quattro di reclusione.  Questo percorso ha determinato questa disparità tra la pena massima edittale prevista dal comma 5 per i casi di lieve entità e la pena minima edittale prevista dal primo comma per le ipotesi di non lieve entità.

Per la Corte la differenza di quattro anni costituisce un’anomalia in contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza della nostra Carte Costituzionale.

La diminuzione da otto a sei anni appare adeguata per i fatti che stanno a confine tra le due ipotesi di reati. La Corte ha ritenuto appropriata la richiesta di ridurre a sei anni  la pena minima per i fatti di non lieve entità, al fine di porre rimedio ai vizi di illegittimità costituzionale denunciati.

Tuttavia conclude “è appena il caso di osservare che la misura sanzionatoria indicata, non costituendo una opzione costituzionalmente obbligata, resta soggetta a un diverso apprezzamento da parte del legislatore sempre nel rispetto del principio di proporzionalità".

Non resta che attendere l'intervento del legislatore.

Per il testo della sentenza Clicca qui.

~ La Caccia ~

Edoardo Mori
Con la collaborazione dell'avv. Andrea Antolini

Libro sul diritto della caccia, le leggi, la giurisprudenza commentata
Appunti di diritto delle armi e di balistica venatoria

~ Ulteriori Servizi ~

Studio legale in Trentino specialista in materia di caccia e armi, ampia esperienza in Diritto Civile, Diritto Penale, Diritti di Famiglia, Risarcimento Danni, Protezione dei soggetti deboli.

~ Lo studio ~

Lo Studio

Lo Studio Legale Antolini opera da più di sessant’anni in Trentino e a Tione di Trento offrendo la propria professionalità nel Distretto della Corte di Appello di Trento e in tutta la Regione Trentino Alto Adige ed anche su tutto il territorio nazionale avvalendosi di collaborazioni di professionisti esterni qualificati e garantendo assistenza avanti alla Suprema Corte di Cassazione a Roma.
Lo studio si occupa del diritto civile, con particolare attenzione alla infortunistica stradale e sciistica , diritti reali e condominio, contratti , diritto del lavoro e amministrativo , diritto tavolare , successioni , recupero crediti, diritto agrario, esecuzioni ed aste immobiliari, opposizioni alla sanzioni amministrative dal Giudice di Pace, separazioni e divorzi.
Lo studio si occupa del diritto penale in tutte le sue parti con particolare attenzione e specializzazione in diritto delle armi e caccia.
Lo studio si avvale anche di propri consulenti tecnici in materia sanitaria ( relazioni medico legali) tecnica (perizie) grafologica e ricostruzione di infortunistica stradale.

Contattaci

Studio Legale Antolini

Viale Dante, 19
38079 Tione di Trento (TN)

T. +39 0465 321141
F. +39 0465 329910

info@studiolegaleantolini.it
P.E.C.: andrea.antolini@pectrentoavvocati.it
Codice Fiscale e P.IVA: 02318630221

*Il presente Sito non fa uso di cookies

 Seguici su facebook


Studio legale Antolini - Viale Dante, 19 - 38079 Tione di Trento (TN) - P.IVA 02318630221 - Privacy - Cookies
T +39 0465 321141 - F +39 0465 329910
info@studiolegaleantolini.it