Sentenze

Se l'auto è difettosa ne risponde il concessionario e non il produttore

Capita sovente di acquistare un veicolo e dopo poco tempo di ritrovarsi a dover far visita al proprio meccanico di fiducia per problemi di funzionamento dell’auto che spesso necessitano anche di lunghe riparazioni, costringendoci ad affidarci – quando siamo fortunati - alle c.d. “vetture sostitutive” o a sopportare lunghi periodi di fermo del veicolo.

Cosa fare in questi casi? a chi rivolgersi per le eventuali richieste risarcitorie? al concessionario o al produttore dell’auto? e quali sono i rimedi esperibili?

La sentenza n. 6589 del 17 novembre 2015 del Tribunale di Palermo ha sciolto alcune perplessità in proposito, condannando una concessionaria automobilistica alla sostituzione di un autoveicolo acquistato da un consumatore e al risarcimento del danno per i disagi subiti dal fermo del mezzo, perché il bene presentava vizi tali da renderlo non conforme al contratto di vendita.

Il Tribunale ha rigettato le difese della concessionaria che sosteneva che a dover rispondere doveva essere solo la casa produttrice e che comunque sussisteva una sproporzione tra il rimedio della sostituzione richiesto dal consumatore e i vizi presentati dall’autoveicolo.

A parere di chi scrive la decisione appare corretta ed esente da vizi, avendo applicato in maniera logica e coerente i principi previsti dal Codice del Consumo.

In particolare, il Tribunale ha sostenuto l’inapplicabilità dell’art. 114 del Codice del Consumo – richiamato a difesa dalla concessionaria automobilistica – che prevede la responsabilità del produttore per il danno causato da prodotti difettosi, interpretando la norma in combinato disposto con l’art. 123 dello stesso Codice che, nel prevedere la responsabilità del produttore per i danni cagionati da difetti del suo prodotto, limita il risarcimento alle ipotesi di danno cagionato dalla morte o da lesioni personali e di distruzione e deterioramento di beni diversi dal prodotto difettoso. Ipotesi questa del tutto diversa rispetto a quella in esame, che concerne la consegna di un bene non conforme al contratto di vendita.

Inoltre, la terza sezione del Tribunale di Palermo, dopo aver accertato che l’autoveicolo acquistato dal consumatore nel tempo, e già a brevissima distanza dalla consegna, aveva dato numerosi segni di malfunzionamento di differente natura, che avevano reso necessario in più occasioni il ricovero presso centri di assistenza specializzati, ha condannato la concessionaria alla sostituzione dell’autovettura in forza di quanto previsto dagli artt. 129 e 130 del Codice del Consumo che, prevedendo l’obbligo del venditore di consegnare beni conformi al contratto, ovvero che siano idonei all’uso tipico, conformi alla descrizione e alle qualità vantate dal venditore e con qualità e prestazioni abituali per quel tipo di bene, consentono al consumatore di scegliere, nel caso in cui questi parametri non siano rispettati, tra la riparazione e la sostituzione del bene, tenuto conto della non eccessiva onerosità di un rimedio rispetto all’altro.

Si evidenzia in chiusura che non tutti i difetti di conformità possono trovare ristoro nel modo suddetto, ma solo quelli che si manifestano, a norma dell’art. 130 del Codice del Consumo, entro il termine di due anni dalla consegna del bene, presumendosi esistenti già al momento dell’acquisto quelli che si manifestano nei sei mesi successivi alla vendita.

Per non decadere dai diritti previsti dall’art. 130, il difetto di conformità andrà, inoltre, denunciato al venditore nel termine di due mesi dalla scoperta, salvo che si tratti di difetti riconosciuti dal venditore o da questo occultati.

L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna.

 Clicca qui per leggere il testo integrale della sentenza.

 

 

~ La Caccia ~

Edoardo Mori
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