Sentenze

Può il curatore fallimentare chiedere il risarcimento dei danni in sede civile per fatti di bancarotta preferenziale? (Cass. SU n. 1641 del 23.01.2017)

La questione è stata affrontata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel recente arresto in commento, in cui si è trattato del tema della legittimazione del curatore all’azione di responsabilità in sede civile nei confronti degli amministratori di società dichiarati falliti ex artt. 2393 e 2394 c.c. nonché 185 c.p. per fatti costituenti bancarotta preferenziale. In effetti, gli artt. 216 e 240 della Legge Fallimentare riconoscono al curatore la legittimazione esclusiva a costituirsi parte civile nel procedimento penale – anche contro il fallito – per i reati previsti nel titolo VI della L.F., inclusa, quindi, anche la bancarotta preferenziale (art. 216 c.3 L.F.); nulla si dice, tuttavia, in relazione all’eventuale esercizio dell’azione risarcitoria per i medesimi fatti in sede civile. Il problema si è posto nel caso di specie poiché gli amministratori della società – imputati di bancarotta preferenziale – optarono per il rito del patteggiamento, con conseguente preclusione del Giudice Penale all’esame nel merito della richiesta risarcitoria ex art. 444 c. 2 c.p.p. Si è posto quindi un problema interpretativo, poiché alla luce della giurisprudenza consolidata di legittimità il curatore può agire solo per le c.d. azioni di massa, volte a ricostituire il patrimonio del debitore fallito nella sua funzione di garanzia generica (cfr. Cass. SU 7029/2006). A parere del giudice rimettente, infatti, in caso di pagamento preferenziale a uno o più creditori non vi sarebbe danno alla massa ma solamente ai singoli creditori rimasti insoddisfatti, in quanto operazione neutra per il patrimonio sociale, che vede eliminare l’attivo in misura esattamente pari alla diminuzione del passivo conseguente all’estinzione del debito. Le Sezioni Unite, tuttavia, hanno ritenuto tale impostazione ermeneutica del tutto errata in quanto il pagamento preferenziale in una situazione di dissesto può comportare una riduzione del patrimonio sociale in misura anche di molto superiore a quella che si determinerebbe nel rispetto del pari concorso dei creditori. Di conseguenza è stato enunciato il seguente principio di diritto: “Il curatore fallimentare ha legittimazione attiva unitaria, in sede penale come in sede civile, all’esercizio di qualsiasi azione di responsabilità sia ammessa contro gli amministratori di qualsiasi società, anche per i fatti di bancarotta preferenziale eseguiti in violazione del pari concorso dei creditori”.

~ La Caccia ~

Edoardo Mori
Con la collaborazione dell'avv. Andrea Antolini

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