Il T.R.G.A. di Trento ha confermato l'orientamento giurisprudenziale in merito ai reati ostativi ex artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. sul rinnovo e rilascio del porto d'armi.
La pubblica amministrazione non potrà negare il rinnovo o il rilascio del porto d'armi sul solo presupposto del precedente penale, ma dovrà valutare il profilo del richiedente a prescindere dal precedente penale stesso.
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