La suprema Corte con ordinanza n. 20558/2019 ha confermato una pronuncia di secondo grado che non ha riconsociuto ad un motociclista il ristoro dei danni subiti a seguito di una caduta. Il ricorso era stato presentato da un motociclista a cui è la Corte di Appello aveva negato il risarcimento delle lesioni riportate al volto, a causa di un incidente, perché dovute al fatto che lo stesso conducente indossasse un casco non regolare, cd. a scodella, che ormai da diverso tempo non è più utilizzabile dai motociclisti.
Invero, l’art. 28 della L. 120/2010 esclude che i motociclisti (di qualsiasi tipo di motocicletta) possano usare questo tipo di casco cd. DMG. Possono invece usarlo i ciclisti di biciclette normali o con pedalata assistita e chi utilizza i roller blade, lo skateboard, gli hoverboard e attrezzi simili.
Oltre ad escludere il risarcimento in caso di lesioni al volto, se si indossa questo tipo di casco nei casi non consentiti, si rischia innanzitutto una sanzione che vada da 74,00 a 299,00 euro. In più, verranno decurtati 5 punti dalla patente. Se poi il secondo trasportato è minore senza casco o con il casco DMG il conducente sarà responsabile.
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