Con la sentenza n. 10009/2017 la Corte di Cassazione ha stabilito che sussiste il reato di cui all’art. 727 c. 2 c.p. anche nell’ipotesi in cui l’animale (in questo caso alcuni gatti selvatici e un cavallo tenuti all’interno di un locale chiuso), pur non presentando segni di maltrattamento fisico, sia sottoposto a stress psicologico causato dalle condizioni ambientali in cui è mantenuto, incompatibili con la natura dell’animale stesso; lo stato di stress è stato ritenuto sussistente per i segni di fobia dimostrati in particolare dai felini in occasione dell’accesso del personale dell’A.S.L., per le pessime condizioni igieniche in cui versavano i predetti animali nonché per la mancata somministrazione dell’antidolorifico al cavallo affetto da zoppia.
La Suprema Corte ha quindi confermato l’orientamento per cui “ai fini dell’integrazione del reato in esame non è necessario che l’animale riporti una lesione all’integrità fisica, potendo la sofferenza consistere anche soltanto in meri patimenti (Sez. 3, n. 175 del 13.11.2007, dep. 7/01/2008, Mollaian, Rv. 238602), la cui inflizione sia non necessaria in rapporto alle esigenze della custodia e dell’allevamento dello stesso (Sez. 3, n. 28700 del 20/05/2004, dep. 1/07/2004, Fiorentino, Rv. 229431)”.
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