Il caso affrontato è il seguente: Tizia possiede un fucile tipo "Flobert" e decide di cederlo in comodato per un certo periodo a Caio.
Sfortunatamente, a seguito di un controllo effettuato dalle forze dell'ordine, a Caio viene sequestrato il suddetto fucile e sia questi che Tizia vengono sottoposti a procedimento penale.
In particolare, ai due imputati viene contestato il reato di cui all'art. 22 L. 110/1975 (divieto di locazione e comodato d'armi).
La ricostruzione operata dall'accusa, tuttavia, non è stata accolta dal GUP di Trento in quanto la difesa è riuscita a dimostrare, dopo aver predisposto idonea consulenza tecnica, che l'arma di cui al capo di imputazione non è classificabile come arma comune da sparo, ma come fucile da caccia, essendo ad anima liscia e di calibro inferiore a 12 (la legge, infatti, consente per la caccia tutte le armi a canna liscia che non superino detto calibro).
Nel caso di armi da caccia non scatta il divieto di cui all'art. 22 L. 110/1975, prevedendo la stessa disposizione di legge una deroga espressa per detta tipologia di armi; pertanto non sussiste in suddetta ipotesi nemmeno il reato.
Residua solamente nel caso di specie la fattispecie contravvenzionale prevista dagli artt. 17 e 38 TULPS (R.D. 773/1931), ossia l'omessa denuncia dell'arma, in quanto Tizio avrebbe dovuto denunciare entro le 72 ore successive l'acquisizione del fucile all'autorità di pubblica sicurezza, indicando pure il luogo di detenzione dello stesso. Come affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. 2270/1992), infatti, tale obbligo trova la sua ratio nell'esigenza della PA di conoscere non solo la qualità e quantità delle armi e munizioni in possesso dei privati , ma anche il luogo in cui dette armi e dette munizioni si trovano e chi le detenga.
Di fatto, quindi, il reato inizialmente contestato agli imputati è stato derubricato nella più lieve fattispecie contravvenzionale di cui agli artt. 17 e 38 TULPS, per il quale è prevista la pena dell'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 206 euro.
La natura della sanzione penale ha, infine, consentito agli imputati di accedere all'oblazione ex art. 162bis c.p., con conseguente estinzione del reato. Tuttavia il fucile è stato confiscato, sussistendo la previsione di cui all'art. 6 L. 152/1975 in forza della quale deve essere obbligatoriamente disposta la confisca delle armi che hanno formato oggetto dell'imputazione, anche quando il reato contestato sia estinto per oblazione.
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