A seguito del recente dell’arresto delle Sezioni Unite sul concetto di circolazione stradale rilevante ai sensi dell’art. 2054 c.c. (SU 8620/2015), la Suprema Corte con la sentenza in commento è ritornata nuovamente sul tema per confermare la portata ampia del concetto. Per circolazione, infatti, deve intendersi qualsiasi attività cui il veicolo può essere destinato, così confermando la copertura assicurativa per la RCA anche in tutti i casi in cui, nel parlar comune, non ci trovi di fronte a un fenomeno strettamente definibile quale “circolazione”. Pertanto deve ritenersi applicabile l’art. 2054 c.c. in tutte le ipotesi di movimentazione del veicolo o delle sue parti, ad esempio in relazione all’attività di distensione e riavvolgimento di un cavo d’acciaio su un verricello collegato all’automezzo/macchina operatrice.
Studio legale Antolini - Viale Dante, 19 - 38079 Tione di Trento (TN) - P.IVA 02318630221 - Privacy - Cookies
T +39 0465 321141 - F +39 0465 329910
info@studiolegaleantolini.it