RITENUTO IN FATTO
Il (OMISSIS), alle ore 8,15, sull'autostrada del (OMISSIS), A.G., conducente dell'auto Ford Focus tg.
(OMISSIS), che viaggiava in direzione di (OMISSIS), a causa dello scoppio del pneumatico posteriore destro, perdeva il controllo del mezzo che, conseguentemente, deviava in avanti e verso destra; dopo aver effettuato alcune evoluzioni su se stesso in senso orario, il veicolo suddetto andava ad urtare, con la propria parte posteriore centro-sinistra, la parte posteriore dell'autoarticolato Scania/Schmitz tg. (OMISSIS) condotto da N.C. S., fermo sul margine destro della corsia riservata alla sosta di emergenza. A seguito del violento impatto, l'autovettura penetrava con buona parte del proprio abitacolo al di sotto del pianale montacarichi del veicolo semirimorchio, rimanendovi incastrata:
A.G. decedeva sul colpo, mentre gli altri occupanti dell'auto riportavano lesioni personali. Dalla documentazione acquisita si evinceva che l'autoarticolato aveva fatto ingresso in autostrada, attraverso la barriera di (OMISSIS), alle ore 7,35. per cui si stimava che il N. aveva arrestato il veicolo in sosta intorno alle ore 7,40, circa 35 minuti prima del fatto: in proposito risultava smentita la versione resa dal N. il quale, quanto agli orari, aveva dichiarato di essersi fermato in sosta verso le ore 23 circa della sera precedente perchè molto stanco e di essere stato poi svegliato da un urto contro il suo automezzo. Il GUP presso il Tribunale di Roma, con sentenza in data 11.10.2010, dichiarava non doversi procedere perchè il fatto non sussiste nei confronti del N. in ordine al reato di omicidio colposo allo stesso ascritto.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma nonchè il difensore e procuratore speciale delle parti civili costituite, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale, in particolare sostenendo che il giudicante avrebbe errato nell'assimilare al malessere fisiologico la stanchezza, per giustificare la sosta sulla corsia di emergenza, ed evidenziando che il N. avrebbe potuto fermarsi in luogo di sosta più idoneo e non già sulla corsia di emergenza.
Ha depositato memoria il difensore dell'imputato con argomentazioni finalizzate a contrastare i proposti ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati per le ragioni di seguito indicate.
Correttamente il GUP ha inquadrato la stanchezza (riferibile nel caso di specie, all'evidenza, in quella situazione che precede il pericoloso c.d. "colpo di sonno") nel concetto di "malessere" che giustifica la sosta sulla corsia di emergenza ai sensi dell' art. 157 C.d.S., comma 1, lett. d). Invero, il termine "malessere" non può esaurirsi nella nozione di infermità incidente sulla capacità intellettiva e volitiva del soggetto come prevista dall' art. 88 c.p., o nell'ipotesi di caso fortuito di cui all' art. 45 c.p., bensì nel lato concetto di disagio e finanche di incoercibile necessità fisica anche transitoria che non consente di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione, e quindi in esso deve necessariamente ricomprendersi la stanchezza ed il torpore che sono segni premonitori di un colpo di sonno ed impongono al soggetto, per concrete esigenze di tutela per sè e per gli atri utenti della strada, di interrompere la guida.
Del tutto legittimamente il GUP ha ritenuto quindi di individuare la causa esclusiva del sinistro nelle anomalie di manutenzione del pneumatico posteriore destro dell'auto condotta dall' A. (al di sotto dei limiti di gonfiaggio o sottoposto ad eccessivo carico) che ne avevano causato lo scoppio.
Ma c'è di più. Rileva il Collegio che nella concreta fattispecie, manca del tutto la c.d. concretizzazione del rischio in relazione a quelle che sono le finalità della corsia di emergenza posto che la stessa non ha la funzione di garantire l'incolumità di quanti possano sbandare ed invaderla, bensì quella di consentire a mezzi di Polizia e/o di soccorso di raggiungere al più presto, senza intralcio, il luogo dove è necessario portarsi per un'emergenza determinata da incidente o da altra grave necessità.
Le ricorrenti parti civili vanno per legge condannate al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna le parti civili ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2012
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