Con una recentissima sentenza (n. 2905/2019 depositata il 22.01.2019), la Corte di Cassazione, Sezione Penale, ha statuito che integra il reato previsto e punito dall’art. 615 bisc.p. (Interferenze illecite nella vita privata) il soggetto che effettui l’accesso al profilo Facebook del coniuge senza il permesso di quest’ultimo.
Per la Corte inoltre non rileva nemmeno la circostanza che in precedenza il coniuge abbia esso stesso reso note al soggetto agente le credenziali per l’accesso al proprio profilo social. Tale circostanza invero per i Giudici non esclude la abusività dell’accesso in questione.
Nella fattispecie, il marito dopo aver effettuato un accesso all’account della moglie, aveva potuto salvare una chat intrattenuta dalla moglie con un altro uomo.
Aveva poi provveduto a modificare la password al fine di impedire alla moglie di poter accedere al proprio profilo social.
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