Si segnala una recentissima pronuncia del Tribunale di Trento che ha disposto il proscioglimento dell’imputato per particolare tenuità del fatto, nuova causa di non punibilità introdotta con il d.lgs. 16/03/2015, n. 28 mediante inserimento nel codice penale dell’art. 131 bis. In particolare, nell’agosto 2014 il proprietario di una casa da “mont” situata all’interno della zona del Parco Adamello Brenta (area vincolata dal punto di vista paesaggistico) aveva realizzato nelle adiacenze dell’edificio una legnaia, senza, tuttavia, ottenere il relativo permesso. Denunciato dal Corpo Forestale della Provincia Autonoma di Trento per abuso edilizio (violazione dell’art. 44 lett. c del D.P.R. 380/2001), gli veniva notificato decreto penale di condanna per la somma di euro 12.250,00. L’imputato – che nel frattempo aveva provveduto a rimuovere il manufatto abusivo – proponeva quindi impugnazione avanti al Gip del Tribunale di Trento e, a seguito della celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato, lo stesso veniva prosciolto perché il fatto era ritenuto dal Giudice di tale inoffensività da non meritare di essere sanzionato penalmente. Secondo il Gip, infatti, l’assoluta episodicità del fatto, unita alla considerazione che l’abuso nel caso concreto era consistito nella costruzione di una casetta in legno di dimensioni assai modeste costituivano elementi tali di ritenere applicabile la condizione di non punibilità introdotta dal nuovo art. 131 bis c.p.
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