Sentenze

Errori medici: risponde anche la ASL se il medico è convenzionato.

Se il medico convenzionato con l’Asl commette un errore, ne è responsabile ex art. 1228 c.c. anche l’Azienda sanitaria locale.

Questa è la conclusione del tutto innovativa rispetto al passato a cui sono giunti i giudici della Corte di Cassazione con la sentenza n. 6243 del 27.03.2015.

Il caso sottoposto al loro esame riguardava un cittadino che, colpito da un’ischemia celebrale, si rivolgeva al proprio medico di base il quale, prescrivendo cure sbagliate e intervenendo sul paziente solo nel tardo pomeriggio (i disturbi erano comparsi già alla mattina, ma il medico non li aveva ritenuti così gravi da dover intervenire), aveva visto l’aggravarsi della propria patologia con la paralisi di una parte del corpo.

Il cittadino era iscritto nei registri tenuti ed aggiornati dalle Asl per godere delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, tra cui quelle del medico di base.

Citata in giudizio l’Azienda regionale Usl e il medico di base perché fosse accertata la responsabilità di quest’ultimo ed entrambi fossero condannati al risarcimento dei danni patiti, il Tribunale civile di Torino, chiamato a decidere in primo grado, stabilendo una responsabilità solidale sia del medico di base che dell’Asl, condannava entrambi al risarcimento dei danni in favore del cittadino rimasto paralizzato.

Tuttavia, la sentenza di primo grado veniva impugnata e la Corte d’Appello di Torino, mentre da un lato confermava la responsabilità del medico di base, dall’altro escludeva quella dell’Asl, facendo leva su una consolidata giurisprudenza delle sezioni penali della Corte di Cassazione che sposava l’assunto secondo cui la L. 833/1978 - istitutiva del servizio sanitario nazionale - prevedeva a carico di quest’ultimo solo obblighi di tipo organizzativo nei confronti dei cittadini, ma non assumeva alcun impegno finalizzato a garantire il contenuto della prestazione sanitaria.

In particolare, la Corte d’Appello riteneva che gli artt. 14 e 25 della L. 833/1978 non erano di per sé fondanti l’esistenza di un contratto a monte tra il paziente e la Asl, né di un rapporto diretto tra i due, in quanto le prestazioni professionali di cui il paziente aveva diritto si esaurivano solo in quelle che dovevano essergli fornite dal suo medico di base. Inoltre, la Corte torinese escludeva altresì che la responsabilità dell’Asl potesse fondarsi sull’art. 2049 c.c., in assenza di un rapporto di preposizione e vigilanza, controllo o direzione di questa sul medico convenzionato, essendo quest’ultimo “un libero professionista del tutto autonomo, scelto dal paziente in piena libertà”.

Adita la Corte di Cassazione per sentir condannare anche la Asl al risarcimento del danno, i ricorrenti (gli eredi del paziente nel frattempo deceduto) si vedevano accogliere il ricorso con un ragionamento che sconfessò in toto quello sostenuto dalla Corte d’Appello.

Invero, i giudici di Piazza Cavour hanno concluso che tra le prestazioni che le Asl devono assicurare ai cittadini-utenti, iscritti negli specifici elenchi tenuti dalle Asl stesse e periodicamente aggiornati, vi sia anche l’assistenza medico-generica. Hanno precisato poi che la scelta del medico convenzionato avviene direttamente nei confronti dell’Asl stessa, producendo effetti diretti verso la stessa e non rispetto al medico di base. In altre parole, i giudici di legittimità hanno sottolineato che l’assistenza medico-generica, oltre ad essere un diritto per il cittadino, è imposta dalla legge nazionale, che per le Asl diventa un’obbligazione erogabile con personale medico alle proprie dipendenze o con esse convenzionato e che trova la propria fonte nell’art. 1173 c.c.

A tal fine acquista rilievo anche l’art. 1228 c.c., in forza del quale – continua la Cassazione - si deve ritenere responsabile la Asl per il rischio che questa si assume utilizzando terzi (ossia il medico di base che è sempre più strutturalmente organico all’Asl, diventando, per il suo rapporto di parasubordinazione con quest’ultima, un suo ausiliario) per l’adempimento di un’obbligazione prevista dal legislatore.

Insomma, un ragionamento un po’ complesso, ma ineccepibile sotto un profilo giuridico, in quanto ha portato il Supremo Consesso a ritenere responsabile anche la Asl per la paralisi subita dal malcapitato ricorrente a causa degli errori professionali commessi dal medico convenzionato che operava al fine di eseguire prestazioni sanitarie in nome e per conto dell’Asl.

 Clicca qui per leggere il testo integrale della sentenza.

~ La Caccia ~

Edoardo Mori
Con la collaborazione dell'avv. Andrea Antolini

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