L’art. 1, comma 346, della L. n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) ha stabilito che “i contratti di locazione sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati”.
Nonostante la chiarezza del dato normativo, la giurisprudenza ha offerto interpretazioni diverse sulla questione
In particolare, secondo una prima impostazione, il contratto di locazione non registrato sarebbe valido, ma inefficace perché la registrazione rappresenta una condicio iuris di efficacia del contratto la cui assenza non è idonea ad inficiare il contratto in termini di validità.
Ciò significa che l’inefficacia del contratto non esime comunque il conduttore dall’obbligo di pagamento dei canoni di locazione, a titolo di corrispettivo della detenzione.
Secondo, invece, un altro orientamento il dato normativo sarebbe chiaro laddove prescrive la sanzione della nullità per il contratto di locazione stipulato ma non registrato.
Tale impostazione è quella seguita anche dalla terza sezione della Corte di Cassazione con la pronuncia in commento n. 25503/2016 che, a sostegno delle proprie argomentazioni ha anche richiamato la sentenza n. 420/2007 della Corte Costituzione, dove si afferma che l’art. 1, comma 346, della L. 311/2004, avendo elevato la norma tributaria al rango di norma imperativa, implica che la sua violazione determina la nullità del negozio ai sensi dell’art. 1418 c.c.
Sebbene la decisione in commento non sia stata presa a sezioni unite, rappresenta comunque una statuizione che merita la dovuta considerazione, ponendosi in perfetta armonia con gli obiettivi del legislatore che ha voluto sanzionare ogni attività contrattuale che si rivelasse elusiva degli obblighi tributari.
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