Sentenze

Armi Improprie - Cass. Pen., 19 luglio 2011, n. 42428

DIRITTO VENATORIO E DELLE ARMI

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- All'esito di giudizio abbreviato il Tribunale di Caltanissetta ha dichiarato D.G.E.S. colpevole dei reati, unificati da continuazione, di resistenza e di lesioni volontarie aggravate.
Condotta, attuata con più azioni in sincronica sequenza, consistita:
dapprima nell'essersi opposto a due agenti di una "volante" della P.S. ( P.R. e Pa.Gi.), intervenuti per porre termine alla violenta colluttazione in corso tra lui e tale G.G., divincolandosi e sottraendosi alla loro presa nonchè scagliando contro gli stessi una stampante fuori uso raccolta da un vicino cassonetto, che attingeva la vettura di servizio; subito dopo proseguendo la lite con il G. e scagliandogli contro la ridetta stampante, che lo attingeva al volto, producendogli la frattura delle ossa nasali con una prognosi di guarigione di 25 giorni; nuovamente opponendosi, infine, agli agenti operanti, tentando di darsi alla fuga e venendo fermato soltanto grazie all'intervento dell'equipaggio di un'altra "volante" di polizia.
Il Tribunale, nella piena utilizzabilità di tutte le emergenze delle indagini (procedendosi a giudizio allo stato degli atti), ha valutato univocamente dimostrata la penale responsabilità dell'imputato per entrambi i reati ascrittigli in base alla analitica descrizione dell'episodio contenuta nel verbale di arresto del prevenuto in flagranza di reato ed al certificato sanitario attestante le lesioni riportate dal G.. Per l'effetto, concessa - quanto al reato di lesioni - l'attenuante della provocazione ex art. 62 c.p., n. 2 (avendo l'imputato reagito in stato d'ira alla improvvisa e violenta aggressione del G.), il Tribunale ha condannato il D.G. alla pena di otto mesi di reclusione, dichiarata sospesa alle condizioni di legge.
2.- Adita dall'impugnazione del D.G., la Corte di Appello di Caltanissetta con sentenza in data 1.12.2009 ha confermato la decisione di condanna di primo grado, ritenendo destituiti di fondamento i rilievi critici espressi con l'atto di appello.
In particolare i giudici della Corte di Appello hanno, in primo luogo, considerato la condotta reattiva dell'imputato integrare senza incertezze il contestato reato di resistenza, dal momento che i suoi gesti di violenza reattiva contro i poliziotti sono stati compiuti allo scopo di opporsi al loro rituale intervento, al di fuori di ogni ambito di eventuale legittima difesa per contrastare l'azione aggressiva del suo antagonista G., ormai immobilizzato dagli stessi operanti. In secondo luogo la decisione ha confermato la ricorrenza della contestata aggravante ex art. 585 c.p., comma 1, u.p. e comma 2, n. 2, dell'uso di arma impropria (la stampante ripresa da terra) per commettere il reato di lesioni volontarie in danno del G., richiamando la conforme giurisprudenza di legittimità sulla nozione di arma impropria (qualsiasi strumento, anche con destinazione funzionale non tipica di esso, utilizzabile per concrete circostanze spazio-temporali per l'offesa alla persona).
In terzo e ultimo luogo i giudici del gravame hanno valutato congrua la pena comminata dal primo giudice, non apparendo l'imputato meritevole delle invocate attenuanti generiche, avuto riguardo alla oggettiva gravità del suo pervicace comportamento antigiuridico (proseguito pur dopo l'intervento degli agenti) e al precedente penale da cui è gravato (tentato furto in abitazione da minorenne).
3.- Il difensore di D.G.E.S. ha impugnato per cassazione la decisione della Corte di Appello, formulando le censure di violazione di legge e carenza e illogicità della motivazione di seguito esposte.
1. Violazione degli art. 42 cpv. e art. 43 c.p. e omessa motivazione dello specifico motivo di appello sulla insussistenza dell'elemento psicologico del reato di resistenza.
La sentenza della Corte nissena, esclusa la ravvisabilità della legittima difesa ex art. 52 c.p. per il reato di lesioni, non ha confutato la congiunta tesi difensiva secondo cui il D.G. si è divincolato dagli agenti non per opporsi agli stessi, ma soltanto per non subire la perdurante aggressione del G. nel momento in cui questi non era stato ancora "bloccato" dagli agenti. L'imputato ha agito per proteggere se stesso, senza alcuna intenzione di ostacolare l'operato dei poliziotti sopraggiunti sul luogo della sua colluttazione con il G..
2. Violazione dell'art. 52 c.p. e insufficienza e illogicità della motivazione con riferimento alla prospettazione difensiva della legittima difesa, valutata dai giudici di appello in rapporto al reato di lesioni volontarie, ma non anche e soprattutto rispetto alla ipotizzata resistenza. Il contegno del D.G. nei confronti degli agenti si è esplicato al solo scopo di sottrarsi alla "aggressione che l'antagonista ( G.) stava concretamente ponendo in essere, approfittando dell'immobilizzazione del ricorrente".
3. Erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 585 c.p., comma 1 u.p., contestata per il reato di lesioni volontarie. La circostanza aggravante dell'impiego di un oggetto costituente arma impropria (la stampante dismessa scagliata contro il G.) non sussiste. La citata disposizione normativa attiene all'uso di oggetti la cui naturale destinazione sia l'offesa alla persona, caratteristica certamente non presente nella stampante utilizzata dall'imputato. La destinazione "funzionale" all'offesa, evocata dalla sentenza di appello, deve essere "tipica", che - diversamente ragionando - qualunque oggetto rientrerebbe nella ipotesi aggravata del reato di lesioni. Donde l'irrilevanza del richiamo dei giudici di appello al disposto della L. n. 110 del 1975, art. 4, dal momento che le circostanze locali e temporali che rendono un oggetto utilizzabile per l'offesa alla persona vanno intese in senso "astratto" ai fini del divieto del loro porto.
4. Violazione dell'art. 59 c.p., comma 2 ed omessa motivazione sul motivo di appello relativo alla "non volontarietà" della suddetta aggravante ex art. 585 c.p., comma 1. La sentenza impugnata non si è fatta carico di vagliare la censura sulla addotta surrogatoria ignoranza del D.G. di fare uso di un oggetto di cui sarebbe stato vietato il porto (le circostanze aggravanti sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute o ignorate per colpa).
4.- Il ricorso proposto nell'interesse di D.G.E.S. deve essere respinto per l'infondatezza o per la indeducibilità dei delineati motivi di censura.
1. Il primo motivo di ricorso sull'asserita disapplicazione dei criteri definitori dell'elemento psicologico del reato (art. 42 c.p., comma 2, art. 43) con riferimento - deve presumersi - alla contestata fattispecie di resistenza (che il ricorso non sembra porre in dubbio la volontarietà dell'azione eterolesiva consumata dall'imputato nei confronti di G.G.) è infondato fino a lambire l'evidenza. Esso nasce, infatti, da una travisante rilettura del corrispondente motivo di appello, con cui l'imputato adduceva genericamente di essersi divincolato dalla presa degli agenti "per reazione spontanea e istintiva all'aggressione che aveva subito ad opera del G." (aggressione, quindi, non più in atto dopo il primo intervento dei poliziotti, come si desume dalla motivazione della sentenza di appello, che riporta i brani del verbale di arresto utilizzati a fini decisori sulla dinamica dei fatti integranti la regiudicanda).
Nè assistito da serio fondamento si rivela il secondo e connesso motivo di impugnazione in punto di mancato apprezzamento della scriminante della legittima difesa in rapporto al reato di resistenza e non già, o non soltanto, in rapporto alla condotta di lesioni volontarie prodotte ad un soggetto terzo. Per vero, senza sottacere la palese discrasia logica della prospettazione difensiva del ricorrente che impropriamente parcellizza l'area referenziale della ipotesi della legittima difesa, riesce arduo decifrare i presupposti su cui è fondata la censura, perchè - alla luce delle motivazioni delle due conformi decisioni di merito - non emerge in alcun modo che il G. abbia proseguito o tentato di proseguire la sua aggressione verso l'imputato dopo essere stato bloccato ("immobilizzato") dagli agenti di polizia.
In ogni caso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta ha diffusamente motivato l'infondatezza di entrambe le odierne prospettazioni censorie con argomenti lineari e giuridicamente corretti, rigorosamente correlati alla oggettiva dinamica delle condotte dell'imputato e del G. nonchè degli agenti operanti, quali rappresentate nel verbale di arresto del D.G., unico atto apprezzabile per ricostruire lo sviluppo degli accadimenti (si è proceduto al giudizio allo stato degli atti). Opportunamente la sentenza localizza l'attenzione sia sull'autonomo contegno di resistenza del D.G., divincolatosi dalla presa degli operanti per proseguire la sua aggressione (pur reattiva, come riconoscono entrambi i giudici di merito, concedendogli l'attenuante della provocazione per il reato di lesioni) nei confronti del G. e - per ciò stesso - opponendosi all'azione degli agenti intervenuti per ragioni d'istituto proprio allo scopo di far cessare la colluttazione tra i due antagonisti, sia - per altro verso - sul contegno, coevo al "divincolamento" dagli agenti, del D.G. verso il G., che colpisce al volto con la non leggera stampante raccolta da terra dopo averla già in precedenza scagliata contro gli intervenienti poliziotti.
Di tal che, alla luce della ricomposta dinamica dei contegni dell'imputato svolta dall'impugnata sentenza di secondo grado (sulla scia della confermata decisione del Tribunale), l'insussistenza dell'eventuale scriminante della legittima difesa segnalata dai giudici di appello non trova spazio alcuno non solo per la condotta di lesioni verso il G., ma a maggior ragione anche per il reato di resistenza (v. sentenza, p. 5: "...il comportamento violento dell'imputato, sia nella fase iniziale e tanto più in quella successiva in cui si è divincolato, liberandosi dalla presa degli operanti per impossessarsi nuovamente della stampante e lanciarla all'indirizzo del G., integra pienamente il delitto di resistenza, essendo chiaramente finalizzato a contrastare l'attività degli agenti, intervenuti proprio a sedare la lite e separare in contendenti").
2. Destituita di pregio e sostanzialmente generica, perchè riproduttiva di un motivo di gravame ampiamente vagliato dai giudici di secondo grado (e dalla stessa sentenza del Tribunale), è la doglianza sulla insussistenza della ritenuta circostanza aggravante dell'uso di un'arma impropria per commettere il reato di lesione volontaria in pregiudizio del G. (terzo motivo di ricorso).
Le deduzioni della sentenza impugnata sulla ravvisabilità dell'aggravante in parola sono ineccepibili e conformi al consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte regolatrice. Correttamente i giudici di appello mutuano il concetto di arma impropria, indicativo di qualunque "strumento atto ad offendere" di cui sia vietato il porto "senza giustificato motivo", oltre che dal disposto testuale dell'art. 585 c.p., comma 2, n. 2, anche dalla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, che per l'appunto definisce la nozione della categoria di oggetti che non è consentito (l'inosservanza del divieto integrando un reato contravvenzionale) portare fuori dell'abitazione senza un motivo giustificato, individuandoli (in uno a specifiche elencate armi "indirette") in "qualsiasi strumento chiaramente utilizzabile, per circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona".
E' ben chiara, allora, l'erroneità dell'assunto del ricorrente sulla irrilevanza o inconferenza del richiamo a detta ultima disposizione normativa (L. n. 110 del 1975, art. 4) effettuato dalla sentenza di appello. Nell'indicato contesto definitorio non è richiesta alcuna "tipicità" funzionale di qualsivoglia oggetto che, per circostanze spaziali (quali l'immediata reperibilità o disponibilità dell'oggetto: il D.G. preleva la stampante dismessa da un vicino cassonetto dei rifiuti) e temporali (violenta colluttazione in atto con il G.), venga con modalità casuali (od anche fortuite), ma volontarie, utilizzato con finalità offensive strumentali, id est "funzionali" allo scopo lesivo, verso la persona e, quindi, per scopi difformi dalla naturale o merceologica destinazione propria dello stesso oggetto impiegato (cfr. ex plumis: Cass. Sez. 5, 28.5.2008 n. 28622, P.G. in proc. Iacobone, rv. 240431: "Sono armi improprie, L. n. 110 del 1975, ex art. 4, comma 2, gli strumenti, ancorchè non da punta o da taglio, che, in particolari circostanze di tempo e di luogo, possono essere usati per l'offesa alla persona. Ne deriva che anche un pezzo di legno, se usato in un contesto aggressivo, diventa uno strumento atto ad offendere e rileva ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 582 c.p., comma 2, in quanto quel che rileva, a tal fine, non è la forma dell'oggetto utilizzato per offendere ma la destinazione funzionale di esso"; Cass. Sez. 5, 15.4.2010 n. 27768, P.G. in proc. Casco, rv. 247888).
3. Infondato e in sostanza indeducibile (trattandosi di replica di un generico motivo di appello) è il rilievo sulla addotta disapplicazione del dettato dell'art. 59 c.p., comma 2, ovvero sulla omessa motivazione di detta disapplicazione, basato sul presupposto per cui il D.G. avrebbe senza colpa ignorato il vietato e illegittimo uso improprio da lui compiuto della stampante scagliata addosso al G..
La Corte di Appello ha fornito una risposta implicita alla censura espressa con l'atto di appello, laddove ha posto l'accento sulla inequivoca volontarietà dell'azione offensiva attuata dall'imputato e sul suo consapevole impiego lesivo della stampante usata come strumento di aggressione contro il suo antagonista. Segnalata la scarsa incidenza dell'aggravante in esame sul piano sanzionatorio (i giudici di merito hanno individuato la pena base in quella relativa al più grave reato di resistenza, apportando un unitario incremento ex art. 81 cpv. c.p. per il connesso reato di lesioni), la palese infondatezza del motivo di appello ex art. 59 c.p., comma 2, rendeva - d'altra parte - ultronea ogni risposta, sol che si osservi che l'aggravante ad effetto comune di cui all'art. 585 c.p., comma 1 u.p., contestata al ricorrente possiede specifica natura oggettiva.
In guisa che, in applicazione dell'art. 59 c.p., comma 1, essa è efficace ancorchè sconosciuta o ignorata dal soggetto agente. Nel senso che, come per ogni altra circostanza di carattere oggettivo, il criterio di imputazione dell'aggravante ha valenze oggettive, non richiedendosi alcuna previa rappresentazione (cognitiva e volitiva) della sussistenza della causa o circostanza aggravatrice da parte del soggetto agente.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del D.G. alla rifusione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2011

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Edoardo Mori
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