Si riporta un precedente significativo del Tribunale di Trento - dott. Tamburrino - in materia di revoca della patente a seguito di estinzione di reato per esito positivo di messa alla prova ai sensi del vigente codice penale.
Il Giudice di Pace di Tione di Trento con sentenza dd. 24 ottobre 2017 aveva accolto il ricorso promosso dall'avv. Andrea Antolini, con il quale era stata impugnata un'ordinanza commissariale di revoca della patente deducendo la mancanza di istruttoria da parte dell'Amministrazione nonché il difetto di motivazione nel provvedimento opposto in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa, tenuto conto di come la Sentenza del Giudice Penale emessa a seguito dell'esito positivo della messa alla prova, non avesse accertato la responsabilità dell'imputato.
La predetta sentenza veniva appellata dal Commissariato del Governo di Trento; ma l'impugnazione è stata respinta dal Tribunale di Trento che ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Tione di Trento ed il quadro difensivo dell'avv. Antolini.
Il principio generale che ne deriva è che la pronuncia di estinzione per esito positivo della messa alla prova non è sufficiente per la revoca della patente, perciò l'organo amministrativo deve in ogni caso procedere ad un'attività istruttoria volta all'accertamento della responsabilità del fatto ascritto all'autore della violazione.
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