Sentenze

Abrogazione del reato: quale effetto sulle statuizioni civili della sentenza impugnata? (Cass. S.U. 29.09.2016, n. 46688)

Con la sentenza in commento le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sorto all’indomani dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 7 del 2016 sulla depenalizzazione di alcuni reati e trasformazione degli stessi in illeciti civili (tra i principali ricordiamo l’ingiuria ed il danneggiamento), ed in particolare sul suo effetto nei confronti delle statuizioni civili – ossia, nella maggior parte dei casi, sui capi di condanna al risarcimento del danno da reato – contenuti nella sentenza impugnata e che deve essere riformata poiché “il fatto non è più previsto dalla legge come reato”.

Da una parte, infatti, si è creato un filone giurisprudenziale che – sulla scorta dell’interpretazione dell’art. 2 c. 2 ultima parte c.p., a tenore del quale in caso di abolitio criminis intervenuta dopo la sentenza di condanna cessa l’esecuzione di questa e dei relativi effetti penali desumendosi da tale formulazione, a contrario, che gli eventuali effetti civili non vengono travolti dall’abrogazione, nonché dell’art. 11 delle preleggi che, nello statuire che la legge non dispone che per l’avvenire, farebbe salvo il diritto acquisito dalla parte civile a vedere esaminata la propria azione già incardinata nel processo penale – ha mantenuto in capo al giudice penale il potere di esaminare l’impugnazione ai soli effetti civili (cfr. Cass. 7124/2016, Cass. 14041/2016).

Dall’altra si è formata un’altra linea interpretativa che – facendo leva sulla recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 12 del 2016 che ha chiarito che la finalità principale del processo penale è quella di accertare la responsabilità penale dell’imputato dovendosi attribuire alla costituzione di parte civile natura accessoria e subordinata rispetto a tale finalità nonché sulla diversa interpretazione dello stesso art. 2 c. 2 ultima parte c.p. per cui la cessazione degli effetti penali della sentenza in caso di abolitio criminis riguarderebbe il solo caso di abrogazione del reato sopravvenuta ad una sentenza di condanna definitiva – ha ritenuto che l’intervenuta depenalizzazione debba travolgere anche i capi civili della sentenza penale (cfr. Cass. 15634/2016, Cass. 14044/2016, Cass. 16147/2016).

Orbene le Sezioni Unite hanno ritenuto corretto tale ultimo orientamento innanzitutto sulla base dell’interpretazione letterale dell’art. 12 d.lgs. 7/2016 in cui è presente la disciplina transitoria ma non viene fatto alcun cenno all’eventuale potere del giudice dell’impugnazione di decidere l’impugnazione con riferimento ai soli capi concernenti le statuizioni civili: sulla base del brocardo “ubi noluit non dixit” , quindi, non è possibile attribuire un’interpretazione diversa al silenzio del legislatore sul punto se non quella dell’impossibilità di decidere autonomamente sui capi civili della sentenza penale.

Occorre inoltre rilevare che l’art. 538 c.p.p. (applicabile senz’altro anche ai giudizi di impugnazione) come chiarito dalla sentenza Corte. Cost. n. 12/2016 subordina la decisione sulla domanda della parte civile all’accertamento della penale responsabilità dell’imputato; diversamente ragionando, infatti, il risarcimento del danno verrebbe ancorato non già alla fattispecie prevista dall’art. 185 c.p. , ma a quella prevista dall’art. 2043 c.c., in ordine alla quale manca la competenza del giudice penale.

Né può essere esteso quanto previsto dal decreto “gemello” n. 8 del 2016 (che ha trasformato in sanzioni amministrative una serie di reati) in quanto alla disciplina transitoria ivi posta – in particolare dall’art. 9 c. 3 in cui viene stabilito che il giudice dell’impugnazione è onerato del dovere di esaminare l’impugnazione ai soli effetti civili – deve essere riconosciuto il carattere di eccezionalità rispetto alla regola di cui all’art. 538 c.p.p., con conseguente sua inapplicabilità in via analogica.

In conclusione, quindi, al danneggiato dal reato ora depenalizzato ai sensi del d.lgs. 7/2016 non resterà che rivolgersi al competente Giudice Civile per il ristoro dei danni subiti, non potendosi il giudice penale dell’impugnazione pronunciare sul punto a seguito dell’intervenuta abrogazione.

~ La Caccia ~

Edoardo Mori
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