Consulenze

Uso di Selvatici vivi per uso diverso

La legge sulla caccia regola dettagliatamente, ma in modo frammentario e

confuso, la cattura di animali per scopi diversi da quello venatorio.

Le norme sono sparse in vari articoli con notevole confusione, anche per il

fatto che molte volte vengono dettate regole per gli “animali da richiamo” in

genere, senza tener conto del fatto che quali richiami vengono usati solo uccelli

e non mammiferi! Ulteriore confusione deriva dal fatto che il legislatore, con

una tecnica affatto nuova, ha messo dei divieti e delle sanzioni senza prima

spiegare come intendeva regolare la materia. Si sa che cosa è vietato, in modo

frammentario, ma non si sa che cosa è consentito. È un po’ come se nel Codice

della Strada fosse punito chi viaggia contromano, senza prima scrivere che bisogna

tenere la destra!

In via generale la legge dice che è vietato detenere, acquistare e vendere

esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi

(art.21 lett. ee). La norma si riferisce ad animali vivi, poiché la legge ha sempre

specificato quando intendeva far riferimento ad animali morti

Chi leggesse solo questa norma dovrebbe concludere che si possono detenere

(e quindi allevare) solo uccelli selvatici da utilizzare come richiami vivi e

che è vietato detenere (e quindi allevare) mammiferi selvatici. Perciò un allevamento

di cervi, ad esempio, potrebbe essere creato utilizzando solo cervi già

allevati; cosa che ricorda molto il problema filosofico se sia nato prima l’uovo

o la gallina. In realtà si tratta solo di una affermazione di principio poi smentita,

corretta ed integrata da altre disposizioni.

Infatti già l’art. 21, lett. bb, fa divieto di vendere, detenere per vendere, trasportare

per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti

derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, ma fa

eccezione per le seguenti specie: germano reale (anas platyrhynchos); pernice

rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix

perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus).

Quindi si possono commercializzare e detenere uccelli vivi ad uso di richiamo

nonché, sia vivi che morti, il germano reale, la pernice rossa, la pernice

di Sardegna, la starna, il fagiano ed il colombaccio, naturalmente rispettando

le norme sui richiami vivi e sulla tassidermia. Dovrebbe essere poi chiaro ad

ogni interprete che è ovvio che tutte le specie cacciabili sono detenibili dal cacciatore,

una volta morte, visto che nessuna norma lo obbliga ad abbandonare

sul posto il capo di selvaggina ucciso! Perciò la norma su germano reale e col336

leghi vorrebbe in sostanza dire che queste specie, da vive, possono essere detenute

e commercializzate quantomeno a scopo di allevamento e ripopolamento e

che, da morte possono essere vendute dal cacciatore.

Però l’art. 21 lett. cc, proibisce il commercio e l’acquisto (e perciò anche la

detenzione) di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente

da allevamenti, e non ci si capisce e più nulla! Che fine hanno fatto il

germano, la pernice, ecc.? Dovrebbe essere chiaro ad ogni interprete che gli allevamenti

di selvaggina vengono fatti o per ripopolamento o per usi alimentari

e che non vi è certo motivo di scrivere in una legge che un animale allevato a

scopo alimentare può anche essere venduto e mangiato.

Come non bastasse, si trovano poi norme, ormai superate. L’art. 30 lett. h)

vieta di catturare o detenere fringillidi (uccelli non elencati alla lett. bb) non di

allevamento in numero superiore a cinque; però, se essi sono richiami, si applica

la norma sui richiami che consente di detenere fino a 10 esemplari. Il legislatore

non si è ricordato che fra gli uccelli selvatici usabili come richiami, non

deve essere previsto alcun fringillide fin dal 1993 (DPCM 22 novembre 1997 e

L. 1° marzo 2002 n. 39). Per la stessa ragione è rimasta nella legge la disposizione

dell’art. 21 lett. q) che vieta di usare richiami vivi non provenienti da allevamento

nella caccia agli acquatici.

L’art 20 regola l'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente

alle specie autoctone e solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento

genetico e quindi, giustamente, vieta l’introduzione incontrollata di specie

non autoctone che potrebbero gravemente alterare gli equilibri naturali. Però

in mancanza di diversa disposizione si deve concludere che è libera

l’importazione di esemplari di specie autoctone o non autoctone morti, purché

non appartenenti a specie protette (in questo senso si vedano le norme sulla

Tassidermia).

Ma che dire dell’art. 21, lett. t) che fa divieto di commerciare fauna selvatica

morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere

gastronomico? Chiaro che per la legge può essere venduta selvaggina morta

purché per scopo diverso dall’uso in sagre e manifestazioni a carattere gastronomico,

ma era meglio prima stabilire ciò che è consentito e poi indicare i limiti.

Ovviamente la norma riguarda sia selvaggina cacciata in Italia che

all’estero; quella italiana perché la norma non la esclude; quella estera perché

sarebbe assurdo proteggere i selvatici esteri più dei selvatici nostrani.

La conclusione ricavabile da queste norme pare essere:

- può essere allevato ogni tipo di mammifero purché si usino animali provenienti

da allevamenti;

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- si possono allevare per fini commerciali solo uccelli appartenenti alle specie

germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano e colombaccio;

- sfugge del tutto la logica di non poter allevare qualsiasi uccello piaccia allevare

(merli, galli cedroni, ecc.) e perché il legislatore si sia dimenticato degli

allevamenti di mammiferi.

- per gli uccelli da richiamo valgono altre regole (vedi più avanti).

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