Consulenze

Uccellagione norme e applicazioni

La legge sulla caccia tratta della uccellagione all’art. 3 che recita:

Art. 3 (Divieto di uccellagione)

1. È vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e di

cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e

piccoli nati.

L’art. 21 lett. v) vieta poi di vendere a privati reti da uccellagione e la detenzione

da parte di privati di esse.

L’art. 30 lett. e) punisce con l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da euro

774 a euro 2.065 chi esercita l'uccellagione; lo stesso articolo 30 distingue fra

la nozione di uccellagione e quella di “Abbattimento, cattura, detenzione”.

Dalla lettera di queste norme si ricava:

- Che si deve distinguere fra uccellagione, la cattura di uccelli o mammiferi

selvatici, il prelievo di uova, nidi e piccoli nati di selvatici

- Che la legge punisce autonomamente (art. 30) due modi di cacciare:

- l’uccellagione

- l’abbattimento, la cattura e la detenzione di uccelli;

Che è rimesso alla legge regionale di determinare la sanzione per

- la distruzione, il danneggiamento, la presa di uova, nidi e piccoli nati di

mammiferi ed uccelli, salvo eventuale reato di maltrattamento dei piccoli.

Per applicare la norma occorre semplicemente stabilire che cosa si intende

per uccellagione ed in che cosa essa si distingue dalla cattura o abbattimento di

uccelli.

Le leggi precedenti al 1992 non sono di molto aiuto.

La legge 117/1931 tratta sempre congiuntamente di “caccia ed uccellagione”

e regola agli artt. 14-17 l’uccellagione mediante reti

Il R.D. 116/1939 contiene disposizioni analoghe; l’art. 14 vieta

l’uccellagione vagante con il vischio; l’art. 30 vieta la caccia e l’uccellagione

vagante in terreni coltivati; pare che “caccia ed uccellagione” siano una espressione

fissa e inscindibile.

Legge 799/1967: non cambia nulla

La legge 968/1977, art. 3 vieta l’uccellagione aggiungendo “è altresì vietata

la cattura di uccelli con mezzi e fini diversi da quelli previsti dai successivi articoli

dalla presente legge”.

Quando i legislatore usa una parola senza definirla, vuol dire che il significato

di essa è già stabilito nel linguaggio comune o specialistico e che lo si rinviene

nei dizionari.

A metà Ottocento la nozione era molto ampia. Recita il Nuovo dizionario

universale tecnologico di arti e mestieri del 1834 alla voce Uccellagione: È

329

quella parte della caccia che tende a prendere gli uccelli. Il cacciatore per riuscirvi

deve cercar di conoscere i costumi, I' istinto e le abitudini degli uccelli, i

luoghi ove dimorano e i momenti del loro passaggio ; deve egli essere fornito

di fucili, di trappole, di richiami o di altri strumenti, secondo il genere di caccia

cui vuol darsi e bisogna che abbia appreso a servirsene abilmente. Deve inoltre

conoscere i tempi nei quali l'uccellare è vietato per essere il momento in cui gli

uccelli fanno i loro nidi, sicché l'ucciderli allora sarebbe troppo crudele e dannoso.

Gli artifizii per prendere gli uccelli possono ridursi a cinque specie: 1. col

fucile; 2. col vischio; 3. colle reti ; 4. coi trabocchetti ; 5. coi lacci.

Però il poeta Antonio Tirabosco, nel suo poemetto del 1803 intitolato

L’Uccellagione, più correttamente, limitava la nozione di uccellagione alla cattura

di uccelli senza l’uso di armi.

Infine l’affidabile Dizionario della lingua italiana di caccia di Plinio Farini

ed E. Ascari (1941), scrive:

Uccellagione: il fatto, l'azione e il tempo del prender vivi gli uccelli (v. Tesa).

In Toscana dicono anche Uccellatura; ma il vocabolo ha significato meno

esteso: può solo indicare il fatto dell'uccellare (e il tempo?). § Uccellagione a

lacci o calappi: fatta con lacci più o meno complessi; perché il laccio è semplice,

ma in ogni forma di calappio entra il laccio. § Uccellagione a reti: quella

fatta per mezzo delle reti (v. Reti e Tesa). § Uccellagione a trappole: fatta con

ordigni, i quali scocchino d'improvviso, e volgendosi prendano o uccidano gli

animali. § Uccellagione a vischio o a panie: quella fatta con le panie (v. Panie),

§ Uccellagione col cane (cinegetica): quella che si fa alle quaglie col cane da

ferma coprendo con la rete chiamata Strascino il terreno erboso, dove il cane

dimostra con la sua attitudine che si trovi la quaglia (v. Tese singole a Uccellagione

cinegetica).

Pertanto si deve ritenere assodato che nella lingua italiana per uccellagione

si intende ogni attività diretta a prendere uccelli vivi con mezzi quali le reti, vischio,

lacci. Ciò non vuol dire che gli uccelli catturati ancora in vita fossero destinati

a restarvi; essi erano raccolti vivi nelle reti o nelle panie o nel lacci, ma

poi erano destinati all’alimentazione, salvo i pochi da richiamo.

Dovendosi poi distinguere l’uccellagione dall’abbattimento o cattura di uccelli,

l’unica distinzione logica ipotizzabile, e che giustifichi il diverso trattamento

penale, è che l’uccellagione si distingua per la particolarità essenziale di

essere rivolta alla cattura di un numero indeterminato di uccelli senza la possibilità

di selezionare le specie (caccia indiscriminata). Ogni diversa attività di

caccia rientra nella nozione di abbattimento e cattura che potrà avvenire sia con

mezzi di caccia leciti che vietati.

Ciò significa che mai potrà parlarsi di uccellagione quando si caccino uc330

celli con mezzi leciti, perché questi sono autorizzati proprio in ragione del fatto

che non consentono una caccia indiscriminata per specie e numero. Gli uccelli

in genere sono abbastanza furbi da mettersi in salvo dopo il primo sparo!

Ciò vale anche per quando si usano mezzi di caccia vietati, ma che in concreto

non consentono una caccia indiscriminata

Del tutto irrilevante è se la preda sia destinata ad essere uccisa o ad essere

mantenuta in vita.

In nessuna norma vigente nel 1992 è dato reperire un appiglio, per sostenere

che il divieto di uccellagione sia rivolto ad evitare agli uccelli le sofferenza

della rete o della pania (vischio) e perciò questa esigenza non può essere utilizzata

al fine di interpretare la norma.

La giurisprudenza, con molte incertezze e sbandamenti, è giunta, più o meno,

alle conclusioni sopra esposte.

Giurisprudenza

• L’uccellagione deve essere indiscriminata per quantità e specie. La linea

di demarcazione tra il concetto di uccellagione e quello di caccia con mezzi

vietati (ivi compresa la semplice cattura di animali con qualsiasi strumento)

consiste nella possibilità per la prima ipotesi, che si verifichi un qualche, anche

parziale, depauperamento della fauna selvatica a cagione delle modalità dell'esercizio

venatorio ed in considerazione dell'adozione di particolari mezzi.

*Cass., 18 dicembre 1995, n. 1713,

• Nella pratica uccellatoria non può essere inclusa anche l'adozione di una

rete di limitatissima portata, ma deve escludersi, comunque, che l'uccellagione

possa essere esercitata solo con l'uso di complessi sistemi di estese reti, essendo

al contrario, sufficiente all'uopo anche l'adozione di congegni rudimentali e

di limitata grandezza, anch'essi capaci, specie in particolari condizioni di luogo

e specifiche modalità e con sistemi fissi non puramente di uso momentaneo, di

indiscriminata cattura di volatili. Il che risponde alle esigenze della legge, che

vieta ogni cattura o uccisione sottratta a limiti temporali e di controllo, con

possibilità di colpire ogni specie, anche quella di cui è vietata la caccia. (Fattispecie

relativa a rete larga m. 5,50 ed alta m. 2,20 ritenuta idonea ad integrare

il reato di uccellagione, poiché in concreto era stato accertato che l'azione era

capace di determinare un'apprensione indiscriminata, e quindi distruttiva, di

fauna avicola). *Cass., 18 dicembre 1995, n. 1713.

• L’uccellagione è diretta all’uccisione degli uccelli; la cattura a tenerli in

vita. Ai fini della legge sulla caccia costituisce uccellagione la cattura da uccelli

con "reti da uccellagione" indipendentemente dal fatto che gli uccelli catturati

siano abbattuti o mantenuti in vita. Quando invece gli uccelli vengano catturati

con reti diverse e di piccole dimensioni, si avrà uccellagione solo se le prede

catturate siano poi destinate all'abbattimento, mentre si avrà l'ipotesi punita

331

più lievemente di "cattura di uccelli" nel caso in cui la cattura dei volatili, vivi

e vitali, sia diretta alla loro conservazione e utilizzazione in vita. Nel primo caso

l'attività è punita ai sensi dell'art. 30 comma primo, lett. e) della legge 11

febbraio 1992 n. 157, nel secondo ai sensi della lettera h) dello stesso articolo.

*Cass., 21 dicembre 1995, n. 2111

Massima in cui i giudici hanno fantasticato! La destinazione dell’animale è

puramente lasciata alla scelta di chi agisce, che può uccidere l’animale subito

o il giorno dopo e non è possibile fare il processo alle intenzioni.

• L’uccellagione può essere diretta a catturare animali vivi. L'uccellagione

(come la "cattura") può essere rivolta al mantenimento dell'animale catturato

oltre che al suo abbattimento. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso avverso

sentenza di condanna, l'imputato aveva dedotto violazione di legge sostanziale,

con riferimento all'art. 30, lett. e) legge 11 febbraio 1992, n. 157, in quanto

l'uccellagione sarebbe attività di apprensione di volatili finalizzata alla loro

soppressione - da tenersi del tutto distinta dalla cattura, attività analoga alla

procedente ma, al contrario, finalizzata alla conservazione in vita degli animali

catturati (come si desumeva dall'art. 3) -; perché precedenti giurisprudenziali

ad interpretazione conforme a Costituzione imponevano di considerare penalmente

sanzionata solo l'uccellagione (nel senso indicato e cioè con soppressione

di volatili) contrapposta alla "cattura" la cui disciplina, anche sanzionatoria,

era rimessa al legislatore regionale. La S.C., nell'affermare il principio di cui

sopra, ha altresì ritenuto che la violazione del divieto dell'art. 3 legge n. 157 del

1992 trova la sua sanzione nell'art. 30, lett. e), stessa legge). *Cass., a n. 8698

del 21 giugno 1996

Cambio di giurisprudenza della Cassazione che chissà come, trova un appiglio

anche nella Costituzione. Più che un cambio di giurisprudenza vi è stato

un cambio di teste!

• La cattura di di uccelli appena nati, senza uso di armi da fuoco e dopo appostamenti

e ricerche fra gli alberi, integra anche il reato di uccellagione, di cui

all'art. 30, comma primo, lett. e) legge 11 febbraio 1992, n. 157, in quanto l'uccellagione

deve ritenersi consistere non solo nell'atto finale della apprensione

di uccelli vivi e vitali con mezzi diversi dalle armi da fuoco, ma altresì negli

atti preparatori e strumentali, quali il vagare o il soffermarsi in attesa o nella ricerca

dei volatili. Il prelievo di uova, nidi e piccoli nati integra una ipotesi di

uccellagione ai sensi dell'art. 3 citata legge n. 157 del 1992 per la lettera e la

"ratio" della norma. *Cass., 8 ottobre 1996, n. 9574.

Massima assurda; la Cassazione credeva che uccellagione fosse sinonimo

di cattura di uccelli e si è inventata una ratio che non esiste!

• La legge 11 febbraio 1992, n. 157 distingue tra uccellagione e cattura di

uccelli, nei cui confronti la caccia non è consentita, all'art. 30 lett. e), h). I due

menzionati termini non trovano, però, una definizione precisa. A tal fine occor332

re fare riferimento alle direttive comunitarie (79/409/CEE del Consiglio del 2

aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985; 91/244/CEE

della Commissione del & marzo 1991) alle convenzioni internazionali (Convenzione

di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre

1978, n. 812; Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con

legge 5 agosto 1981, n. 503). La distinzione tra uccellagione e generica cattura

di uccelli non risiede nell'uccisione degli uccelli, ma nell'impiego di qualsiasi

impianto, mezzo e metodo di cattura o di soppressione, in massa o non selettiva

o che possa portare localmente all'estinzione di una specie. *Cass., 20 febbraio

1997, n.2423

La sentenza precisa che le norme internazionali vietano l’uccisione di massa

e che tale è l’uccellagione; altrimenti si ha solo cattura

• L’uccellagione non è caccia. La S.C. ha censurato la completa assimilazione,

data per scontata dal Pretore, tra l'esercizio di caccia con mezzi vietati e

l'uccellagione (art. 30, comma 1, lett. E Legge n. 157 del 1992), affermando

che la legge sulla caccia ha inteso differenziare l'esercizio dell'uccellagione,

che caccia non è, dall'esercizio della caccia, che resta tale anche se effettuata

con mezzi vietati). *Cass., 26 settembre 1997 n. 10644.

• L’uccellagione comporta sofferenza per gli uccelli. Costituisce uccellagione

qualsiasi sistema di cattura degli uccelli con mezzi fissi, di impiego non

momentaneo, e comunque diversi da armi da sparo (reti, panie, ecc.), che, rispetto

alle altre forme di caccia, abbia una potenzialità offensiva più indeterminata

-con pericolo quindi di depauperamento, sia pure parziale, della fauna selvatica-

e comporti maggiore sofferenza biologica per i volatili. (Fattispecie di

trappole con predisposizione di lacci di crine per lo strangolamento degli uccelli).

*Cass., n. 9607 del 02 giugno 1999 e n. 19506 del 16 marzo 2004

• Si ha uccellagione anche solo sistemando le reti. In materia di divieto di

uccellagione, la predisposizione delle reti costituisce violazione consumata del

divieto posto dall'art. 30 comma primo lettera e) della legge 11 febbraio 1992

n. 157 e non tentativo poiché la norma incriminatrice non richiede l'abbattimento

o la cattura di animali ma è sufficiente l'esercizio effettivo della tecnica

speciale di cattura dei volatili vietata dalla legge. *Cass., 12 gennaio 1996, n.

3090; *Cass., 17 marzo 2004 n. 19554

In nessuna norma nazionale o internazione vi è il minimo appiglio per ritenere

che nella legislazione venatoria vi sia valutazione della sofferenza

dell’animale. Solo la Cassazione sa perché un laccio provochi per principio

maggiori sofferenze di una ferita da pallini!

• Il reato previsto dall'art. 30, comma primo lett. e), della legge 11 febbraio

1992 n. 157, esercizio di uccellagione, non richiede la effettiva cattura di animali,

essendo sufficiente la semplice predisposizione delle reti o di analoghi

mezzi idonei alla cattura della fauna selvatica per ritenere consumato il reato de

333

quo. *Cass., n. 19554 del 17 marzo 2004

• Nel caso in cui sia stata affermata la responsabilità dell'imputato per il

reato di esercizio dell'uccellagione - nella specie mediante la predisposizione di

archetti in funzione posti per la cattura degli uccelli - tale specifico fatto-reato

esaurisce del tutto la condotta criminosa posta in essere, sicché detta uccellagione,

vietata e punita in qualunque periodo dell'anno non può essere punita

due volte per il solo fatto di essere stata esercitata in un periodo di silenzio venatorio.

*Cass., 18 febbraio 1994, n. 3971 e Cass., 15 giugno 2006 n. 28180

Massima corretta: se si è puniti per uccellagione (nella specie mediante archetti),

non si può essere punti anche per uso di mezzi proibiti o per caccia

fuori stagione

• La distinzione fra caccia con mezzi vietati ed uccellagione è costituita

dall'uso e dalla particolare offensività degli strumenti utilizzati, atteso che l'uccellagione

è diretta alla cattura di un numero indiscriminato di esemplari, ivi

compresi quelli dei quali la cattura è vietata in modo assoluto, mentre la caccia

con mezzi vietati è diretta alla cattura di singoli e specifici esemplari. *Cass.,

21 marzo 2007, n. 17272

• In tema di disciplina della caccia, il reato di esercizio dell'uccellagione e

quello di esercizio della caccia con mezzi vietati (puniti, rispettivamente, il

primo dagli artt. 3 e 30, lett. e) L. 11 febbraio 1992, n. 157 e, il secondo, dagli

artt. 21, lett. u) e 30, lett. h) della citata L. n. 157) hanno diversa obiettività giuridica

in quanto il primo mira principalmente a tutelare la conservazione della

specie, laddove il secondo ha lo scopo di evitare che, con l'uso di modalità non

consentite, vengano inflitte agli animali inutili sofferenze. *Cass., 11 luglio

2007. n. 35630

Sentenza assolutamente fantasiosa. In nessuna norma nazionale o internazione

vi è il minimo appiglio per ritenere che nella legislazione venatoria vi sia

valutazione della sofferenza dell’animale. Solo la Cassazione sa perché un

laccio provochi maggiori sofferenze di una ferita da pallini o degli artigli di un

falco!

• Integra il reato di esercizio della caccia con mezzi vietati, e non quello di

uccellagione, l'impiego di due gabbiette - trappola di dimensioni minime non in

grado di riarmarsi da sole per una successiva azione di cattura, non potendosi

considerare il mezzo usato particolarmente offensivo ed idoneo alla cattura indiscriminata

di volatili. *Cass., 3 febbraio 2010, n. 10381.

Massima corretta; certo che il GUP che ha formulato l’opposto principio,

aveva una bella fantasia!

• L'uso di reti azionate a scatto e la predisposizione di apposite trappole, tendenti

alla cattura indiscriminata di esemplari di uccelli integra il reato di uccellagione

di cui all'art. 30 lett. e) L. n. 157/92. *Cass. 7 luglio 2010, n. 25873.

334

Infrazioni

L’uccellagione è punita dall’art. 30/1 lett.e LC con arresto fino ad un anno

o l'ammenda da euro 774 a euro 2.065. La condanna comporta la pena accessoria

della revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di

rilascio per un periodo di dieci anni. In caso di recidiva venatoria consegue

l’esclusione definitiva della concessione della licenza di caccia.

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