Consulenze

Sequestro e confisca in materia veantoria

Gli addetti alla vigilanza venatoria che siano agenti o ufficiali di polizia

giudiziaria possono sempre sequestrare cose che servono ai fini probatori o che

sono servite a commettere il reato o che sono il provento del reato; sono sempre

sequestrabili le cose che sono soggette a confisca.

La LC prevede che quando viene accertata una delle contravvenzioni elencate

all’art. 30, vengano sequestrate le armi, la fauna selvatica ed i mezzi di

caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati.

Il verbale di sequestro deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica

entro 48 ore e questi lo deve convalidare entro le successive 48 ore, Se non

si rispettano i termini o se il sequestro non viene convalidato, le cose sequestrate

devono essere restituite (in teoria anche un chilo di droga; ma nessuno si

presenta a ritirarlo!). Contro il provvedimento di sequestro può essere fatto ricorso

al tribunale del riesame.

La confisca è regolata, come misura di sicurezza patrimoniale, nell’art. 240

CP. In via generale esso stabilisce che con la sentenza di condanna il giudice

può (confisca facoltativa) ordinare la confisca delle cose che servirono o furono

destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

Prevede poi un’ipotesi di confisca obbligatoria delle cose la fabbricazione,

l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituiscono reato,

anche se non è stata pronunziata sentenza di condanna, salvo l’unica ipotesi

che la cosa appartenga a persona estranea al reato e la fabbricazione, il porto, la

detenzione della cosa siano astrattamente possibili dietro la prescritta autorizzazione

amministrativa.

Detto più semplicemente, l’art. 240 CP prevede la confisca obbligatoria di

un fucile da caccia detenuto illegalmente, salvo che esso provenga da persona

che lo poteva legalmente detenere e che, ovviamente, non avesse commesso a

sua volta dei reati in materia di armi (si pensi al caso dell’arma rubata e che va

restituita al legittimo proprietario o dell’arma data in comodato e non denunziata

dal detentore). La confisca rimane obbligatoria anche se il reato si è estinto

per amnistia, oblazione, prescrizione, morte del reo.

L’art. 4 L. 110/1975 ha introdotto la confisca obbligatoria, ma per il solo

caso di condanna, delle armi proprie od improprie usate per commettere i reati

in esso contemplati.

A togliere ogni residuo dubbio in materia di confisca di armi, se pur dubbio

vi era, è intervenuto l’art. 6 della legge 22 maggio 1975 n.152 il quale recita: Il

disposto del primo capoverso dell’art. 240 del CP si applica a tutti i reati con237

cernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli

esplosivi. E il primo capoverso dell’art. 240 CP è quello che regola la confisca

obbligatoria.

Le massime della Cassazione sono costanti nell’applicazione rigida di questi

principi.

Si noti come l’obbligo di confisca riguardi anche le armi improprie.

Un’ipotesi speciale e grave di confisca è quella conseguente ai reati aventi

per oggetto armi o canne clandestine: La condanna comporta la revoca delle

autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca obbligatoria di tutte le

armi; stando alla lettera della legge, anche di quelle legalmente detenute! (art.

23 comma 5, L. 110/1975). Questa disposizione pare di dubbia costituzionalità

perché introduce una sanzione assolutamente indeterminata e che potrebbe rivelarsi

spropositata. Si pensi al caso di chi ha una collezione di armi antiche

del valore di centinaia di milioni e se la vede confiscare solo perché su di una

canna in suo possesso non è stato rinvenuto il prescritto numero (cosa che può

capitare, in buona fede, anche a persona attenta)

La Cassazione inoltre, nel caso di collezione di armi senza licenza, ha ritenuto

confiscabili tutte le armi e non solo quelle in soprannumero. È chiaro però

che la massima ha esaminato un caso particolare, prima di certe modifiche

all’art. 10 L. 110/1975 e che ora va rivista. Se un soggetto detiene quattro pistole

senza licenza di collezione (vale a dire, una più delle tre consentite) è indubbio

che il reato investe tutte e quattro le pistole che andranno tutte confiscate

(del resto quale delle quattro confiscare altrimenti?); il reato però non investe

affatto la detenzione dei fucili da caccia che egli eventualmente detenga oppure

di armi sportive in numero inferiore a sei; si può quindi affermare che la logica

della norma è che la confisca va limitata a quelle categoria di armi rispetto a

cui si è verificata la detenzione in soprannumero (se il soggetto ha 8 armi sportive,

verranno confiscate tutte le armi sportive, se ha 4 pistole, verranno confiscate

tutte le pistole).

La confisca è indipendente dall’eventuale sequestro che l’abbia preceduta e

può essere disposta anche se non vi è stato sequestro; se però nel frattempo

l’oggetto non è più in possesso del reo, la confisca diviene ineseguibile.

I provvedimenti di confisca vengono impugnati in modo diverso a seconda

della loro natura (appello, ricorso in cassazione, incidente di esecuzione).

In relazione ai reati venatori l’art. 28 c. 2 LC stabilisce: Nei casi previsti

dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria

procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di

caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna

per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c),

d), ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.

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Le ipotesi di confisca obbligatoria, cui all’art. 30, richiamate sono: caccia in

periodo di divieto generale, abbattere, catturare o detenere mammiferi o uccelli

compresi nell'elenco di cui all'articolo 2, nonché di orso, stambecco, camoscio

d'Abruzzo, muflone sardo, caccia in parchi naturali e luoghi simili, uccellagione.

Nelle altre ipotesi la confisca è facoltativa e perciò non si applica se non è

pronunziata sentenza di condanna. È facoltativo anche il sequestro dei mezzi di

caccia proibiti se essi non sono serviti ad abbattere, catturare o detenere selvatici.

I richiami vivi non autorizzati vengono obbligatoriamente confiscati (art. 28

LC).

Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, la PG la consegna

all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria il

quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero,

qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere

alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo

ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti

liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso

di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata

a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti

successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste,

l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla regione

(art. 28 c. 3 LC).

La confisca a seguito di violazione amministrativa è regolata dal’art. 20 L.

689/1891 comma 4, per la quale È sempre disposta la confisca amministrativa

delle cose la cui fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione, o l’alienazione

delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa

l’ordinanza-ingiunzione di pagamento. Però la LC, come visto sopra, ha derogato

a questa disposizione stabilendo essa stessa i casi in cui la confisca è obbligatoria.

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