Originariamente la licenza di porto di fucile per difesa personale
non richiedeva dimostrazione del dimostrato bisogno; chi intendeva usarla
anche per caccia (L. 157/1992) doveva pagare una ulteriore tassa; da ciò la dicitura.
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Il Decreto 17 aprile 2003 del Min. Int. ha introdotto un unico libretto di
porto di fucile che verrà rilasciato o per caccia o per tiro a volo o per difesa
personale. Secondo la Cassazione, l’uso dell’arma per uno scopo diverso da
quello specifico (ad es. caccia con licenza per tiro a volo) non comporta sanzioni
penali; può comportare però il ritiro della licenza stessa. Si ricorda che la
licenza di caccia assorbe quella per il tiro a volo.
La licenza per difesa è annuale e deve essere rinnovata ogni anno, anche se
il libretto rimane valido per 5 anni; quindi è regolata come la licenza per arma
corta.
La licenza per caccia o tiro a volo è valida per sei anni, non occorre il foglietto
intercalare, ma basta pagare le tasse. Il fatto di non pagare la tassa annuale
di CC.GG. (€ 168) non comporta la sua inefficacia, ma solo sanzioni
amministrative e fiscali; quindi anche se non si pagano le tasse, il libretto autorizza
a comperare armi e al trasporto di armi e chi porta il fucile non commette
un reato (Cassazione costante). In questo caso infatti ha comunque valore di licenza
di caccia gratuita per cacciare all’estero e di licenza di tiro a volo, per
l'appunto gratuita (e finché si ha la licenza di caccia non si può ottenere anche
la licenza di tiro a volo; ovvio quindi che essa valga comunque a tal fine).
Attualmente l'art. 31 della legge sulla caccia vigente (157/1992) stabilisce
che la sanzione per aver esercitato la caccia senza effettuare il versamento della
tassa di concessione governativa è quella amministrativa da € 154 ad € 929; se
la violazione è nuovamente commessa da € 258 ad € 1.549. Questa sanzione,
introdotta dallal legge 36/1990 nell’art. 22 della legge caccia del 1977, assorbiva,
per il principio di specialità, quella fiscale. Ora però l’art. 31 comma 4 LC
dispone che resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento
per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale e quindi si deve ritenere
che si applichi anche la sanzione amministrativa fiscale prevista dall’art.
9 del D.P.R. n. 641/72 e che va dal 100 al 200% della tassa evasa
La licenza abilita al porto di ogni arma lunga comune (anche sportiva o non
da caccia), purché non per difesa personale, osservata la normativa venatoria
(ad esempio per tiri di prova). È però praticamente impossibile stabilire se
un’arma lunga è portata per difesa o per caccia.
I limiti al porto sono gli stessi di cui alle armi corte; in più vanno osservati i
divieti venatori che vietano di portare fucili carichi in tempo e luoghi di caccia
non consentita e di osservare determinate distanze (violazioni punite con sanzioni
amministrative) e di usare determinati tipi di armi. Ciò comporta che in
alcuni luoghi e giorni non si può sparare liberamente con l'arma lunga, salvo
che ciò avvenga in luoghi attrezzati (poligoni, anche privati) oppure sotto il diretto
controllo dell'autorità amministrativa (ad es. gare estemporanee di tiro,
prova di fucili, esami di cacciatori, ecc.) la quale constati che non si fa del
bracconaggio. Il cacciatore può portare con sé più di un fucile.
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Competente al rilascio della licenza è il questore della provincia in cui si ha
la residenza (per cittadini comunitari anche solo il domicilio).
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