Consulenze

Le zone di addestramento cani

L’art. 10 LC sui Piani faunistico-venatori delle province stabilisce alla lett.

e) che in essi vengano regolate le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento

e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento

di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione

può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori

agricoli singoli o associati.

La norma non è delle più chiare e il legislatore avrebbe fatto bene ad essere

un po’ più preciso e dettagliato. Si comprende che l’addestramento e le gare di

cani possono essere fatte anche sulla fauna selvatica, senza abbatterla; ma in

quali periodi? Di certo non quando la selvaggina accudisce ai piccoli o cova le

uova. Si comprende che si può abbattere gli animali e quindi fare addestramento

e gare anche con mezzi di caccia, ma solo su fauna di allevamento. Ed allora

non sarebbe stato male precisare entro quali limiti e condizioni si può svolgere

questo tipo di abbattimento. Sembra che l’attività possa rientrare in quella di

impresa agricola, ma sarebbe stato bene definire il rapporto fra le cosiddette

ZAC e i centri privati di riproduzione. Sono sempre due cose diverse o possono

essere unificate?

Cosa ancora più assurda è che la legge non vieta di girare per la campagna

con il cane sciolto, in qualsiasi periodo dell’anno e perciò l’addestramento del

cane senza l’uso di mezzi di caccia può essere fatto liberamente, almeno fino al

recepimento della direttiva sugli uccelli che farà divieto di disturbare uccelli in

covo o con nidiata. Da ciò si può dedurre che le norme sulle ZAC non sono rivoltre

a limitare l’attività dei cacciatori, ma a facilitarle. Ad esempio immettendo

sul terreno selvaggina di allevamento in modo che il cane trovi effettivamente

animali adatti al suo addestramento.

Vediamo come in pratica queste disposizioni sono state elaborate dalle

leggi regionali

La legge regionale toscana prevede che:

Art. 24- Le aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani devono insistere

su terreni idonei, per specifiche condizioni ambientali, agli scopi della cinofilia

venatoria. Qualora sia previsto l'abbattimento di selvaggina, tali aree devono essere

costituite in territori di scarso rilievo faunistico. Occorre il consenso del proprietario o

del conduttore del fondo interessato. Il provvedimento fissa tempi e modalità di esercizio

nonché le misure di salvaguardia della fauna selvatica, nell 'arco temporale che

va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'accesso alle aree addestramento cani è consentito ai soli soggetti autorizzati. La

provincia può autorizzare il controllo selettivo nei confronti di specie ungulate, predatrici

o concorrenti. La superficie complessiva di territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna

provincia destinato all'istituto di cui al presente articolo non può risultare superiore

al 2 per cento di cui lo 0,5 per cento può essere destinato ad aree in cui è consen370

tito l'abbattimento ai sensi del successivo comma. Le autorizzazioni concesse all'interno

delle aziende agrituristico venatorie non concorrono al raggiungimento delle percentuali

di cui al presente comma. L'addestramento, l'allenamento e le gare di cani

possono svolgersi anche su fauna selvatica naturale. Però l’abbattimento può essere

esclusivamente utilizzata fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti

specie: quaglia, fagiano, starna, pernice rossa, anatra germanata. Nelle aree addestramento,

allenamento e gare per cani con abbattimento ricadenti all'interno di aziende

agrituristico venatorie può essere utilizzata anche fauna selvatica di allevamento appartenente

alle specie cinghiale e lepre. L'immissione deve essere effettuata in aree recintate

in modo da impedire la fuoriuscita degli animali e deve riguardare soggetti dello

stesso sesso. Fuori dal periodo di caccia aperta nelle aree in cui è previsto

l’abbattimento, esso può essere effettuato in superfici non superiori a 15 ettari non

confinanti, fatta eccezione per le aziende agrituristico venatorie all'interno delle quali

possono essere individuate aree di abbattimento di superficie non superiore a 50 ettari

a corpo, non confinanti fra loro, per una superficie massima di 100 ettari. I soggetti

devono essere immessi immediatamente prima dell'utilizzazione, muniti di anello o

contrassegno di riconoscimento di colore arancione.

Nei regolamenti provinciali sono poi previste norme ancor più dettagliate quali:

L'utilizzazione della ZAC è consentita dal 1° settembre di ogni anno al 30 giugno

dell'anno successivo, nei soli giorni di mercoledì, sabato e domenica, da un'ora prima

di sorgere del sole fino al tramonto, per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei

cani da caccia con abbattimento di selvaggina di allevamento appartenente alle seguenti

specie: fagiano, quaglia, starna e lepre. L'addestramento, l'allenamento e le gare

dei cani da caccia senza abbattimento di selvaggina sono consentiti anche nei restanti

giorni della settimana. Si fa divieto di abbattere selvaggina già esistente nella ZAC che

non sia preventivamente immessa.

Il perimetro esterno della ZAC deve essere opportunamente tabellato con apposite

tabelle di dimensione cm. 25x35 recenti la dicitura nera su fondo bianco " Zona Addestramento

ed Allenamento dei Cani da caccia . Della superficie totale della ZAC che è

pari a Ha 20.000, si riserva il 10%, da destinare a "zona di rispetto" opportunamente

tabellata, ove è fatto divieto assoluto esercitare l'attività venatoria. L'utilizzazione della

ZAC deve garantire l'accesso con parità di diritti ed obblighi a tutti i richiedenti. Il

limite massimo di accesso è di quattro cani per ogni ettaro di superficie utile. I cacciatori

che intendono accedere alla ZAC devono essere in regola con i documenti necessari

per lo svolgimento dell'attività venatoria, previsti dalla Legge nazionale e regionale,

con la sola esclusione del tesserino venatorio.

Ai cacciatori praticanti l'attività venatoria con abbattimento del selvatico sarà rilasciata

regolare ricevuta dalla quale risulteranno le generalità del cacciatore e le specie

ed il numero dei capi abbattuti.

Durante il periodo di attività cinofila con abbattimento del selvatico sarà garantita

la presenza di almeno una guardia giurata venatoria volontaria con decreto in corso di

validità.

L'accesso alla ZAC è subordinato al pagamento di una quota di ingresso, nella

misura stabilita dall'Organismo di Gestione, per ogni turno di un ora ciascuno.

Per quanto riguarda l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia con abbat371

timento del selvatico, il prezzo della selvaggina, visto che è soggetto a continue variazioni

a secondo del periodo ed altri fattori, sarà stabilito dall'Organismo di Gestione

nel corso della convocazione ordinaria.

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