Consulenze

Le sanzioni amministrative in materia venatoria

Le sanzioni amministrative (quelle cioè che non costituiscono reato, dette

invece contravvenzioni), sono regolate dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e

s.m.. Essa ha dettato alcuni principi generali quali: risponde solo il maggiorenne

che sia capace di intendere e volere, la violazione deve essere commessa in

modo cosciente e volontaria sia per dolo che per colpa; non si risponde se si è

agito per errore non colposo sul fatto o per errore non colposo sulle legge (C.

Cost. 364/1988), o per legittima difesa o in stato di necessita, caso fortuito, forza

maggiore. È possibile il concorso di persone nella violazione.

Le norme della legge sulla caccia sono speciali rispetto alla legge 689/1995

che si applica solo in quanto non diversamente disposto da esse (art. 31 c. 6

LC).

La legge 689/1995 stabilisce che sono competenti all’accertamento di violazioni

amministrative i soggetti specificamente incaricati di ciò nei singoli settori

nonché, in via generale tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria. Sia

chiaro che la legge si riferisce a coloro che hanno competenza generale per

ogni tipo di reato e non ha chi ha competenza parziale solo per alcune materie.

È ovvio che un Vigile del Fuoco può accertare violazioni in materia di misure

antincendi, ma non di sanità.

La legge sulla caccia contiene norme speciali e stabilisce chi sono i soggetti

legittimati all’accertamento (→Vigilanza venatoria). L’art. 28 prevede che i

soggetti con qualifica di agenti di polizia giudiziaria procedano a rapporto, il

quale è gestito poi direttamente dall’agente o ufficiale di PG fino al momento

in cui lo invia all’ufficio competente per l’applicazione della sanzione.

Coloro invece che siano privi di tale qualifica i quali accertino, anche a seguito

di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono

verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate

tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li

trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle

disposizioni vigenti.

Si tratta di una norma che non modifica quanto stabilito in via generale per

le guardie giurate le quali:

- redigono verbali che non sono atti pubblici, ma che, come ben ha sempre

detto la legge, dal 1907 ad oggi, fanno fede solo fino a prova contraria;

- in quanto persone incaricate di un pubblico servizio hanno l'obbligo di fare

denunzia delle notizie di reato di cui abbiano avuto notizia nell'esercizio o a

causa delle loro funzioni (art. 362 c.p.).

Perciò gli accertatori che non sono agenti di PG fanno solo constatazioni su

ciò che ritengono aver accertato, devono raccogliere le osservazioni del preteso

362

responsabile e devono trasmettere il loro verbale a chi di dovere. Essi accertano

solo dei fatti che ritengono rilevanti al fine di configurare una violazione, ma

non sono essi ad avere la capacità ed il compito di farne il corretto inquadramento

giuridico.

È l’ufficio che riceve il verbale ad avere il dovere di stabilire in via generale

l’interpretazione che intende dare alle norme dubbie, di controllare che il

verbale fornisca sufficienti elementi probatori sui fatti, se e quali norme giuridiche

siano applicabili a tali fatti. Il funzionario che sbaglia in questa valutazioni

può essere chiamato a rispondere per i danni cagionati all’Erario o al cittadino

e l’uffcio che adottasse prassi scorrette potrebbe essere chiamato a risponderne

in sede di class action.

In ogni caso, a norma artt. 13 e 14 L. 689/1981, la violazione, quando è

possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore; quindi in

ogni caso, salvo la fuga del trasgressore o altro grave evento che sia di ostacolo,

deve essere redatto immediatamente un verbale da cui risulti ciò che

l’accertatore contesta come illegittimo, la norma che regola la fattispecie, le dichiarazioni

del trasgressore. Il verbale deve essergli consegnato; se si rifiuta di

riceverlo, il verbalizzante ne darà atto nel verbale.

Non è previsto che il trasgressore firmi il verbale e quindi è libero di firmarlo

o di non firmarlo. Di solito il trasgressore non è affatto contento di come

vengono riferite le sue dichiarazioni; il verbalizzante farà cosa intelligente se lo

inviterà a scrivere le dichiarazioni di suo pugno su di un foglio che, in tal caso,

dovrà ovviamente essere firmato.

In diritto amministrativo non vige la presunzione di innocenza prevista dalla

Costituzione per i reati penali e chi si oppone ad una ingiunzione di pagamento

lo fa in un processo civile e non in un processo penale. Perciò chi si oppone

ha l’onere di provare che non sono veri i fatti affermati come veri in un

verbale munito di fede pubblica, se redatto da un agente di PG e talvolta potrà

farlo solo mediante la querela di falso (atto formale con cui afferma che è falso

quanto detto dal P.U.). Per comprendere meglio il problema riportiamo due casi

esaminati dalla Cassazione:

- Se un cacciatore è accusato da una guardia forestale (agente di PG) di aver

cacciato in zona di divieto, può provare in qualsiasi modo che nella zona indicata

non vi alcun divieto, trattandosi di valutazione dei fatti accertati; non può

viceversa provare, se non previa querela di falso, che tale luogo è diverso da

quello indicato nel verbale medesimo, né, in genere, la non rispondenza al vero

di circostanze di fatto- * Cass., 06 agosto1990, n. 7913.

- Se la stessa guardia dichiara di aver riconosciuto il cacciatore, questi può

contestare con ogni mezzo non il fatto obbiettivo direttamente accertato dal

pubblico ufficiale, bensì la valutazione dei fatti compiuta dallo stesso e così la

propria identificazione, ove sia stata effettuata a distanza, versandosi nell'ambi363

to dell'apprezzamento dei fatti, che può sempre essere messo in discussione e

liberamente valutato dal giudice, anche in contrasto con l'assunto dei verbalizzanti,

senza che sia necessario proporre querela di falso. *Cass., 21 maggio

1990 n. 4572.

L’affermazione che è il cittadino a dover dimostrare la propria innocenza,

va presa con un grano di sale giuridico; l’ordinanza-ingiunzione è pur sempre

un atto amministratico che è annullabile se non corrisponde a determinati requisiti

di logica, correttezza, buona amministrazione, motivazione edè dovere

della P.A. fornire elementi che comprovino la correttezza dell’atto e del comportamento

di chi lo ha provocato o redatto.

Quando non è stato possibile procedere alla contestazione immediata, il

verbale deve essere notificato entro 90 giorni (360 se notificato all’estero). In

mancanza di valida notifica secondo le norme della procedura civile, viene meno

l’obbligo di pagare la sanzione.

La contestazione è essenziale, oltre che per il motivo appena visto, perché:

- entro 60 giorni è possibile pagare un importo ridotto (oblazione) pari ad

1/3 del massimo della sanzione prevista dalla legge (quando è stabilito un importo

minimo si può pagare il doppio del minimo, se esso è più conveniente rispetto

al pagamento di 1/3 del massimo).

- entro 30 giorni è possibile inviare scritti difensivi, documenti, prove,

all’autorità competente ad applicare la sanzione e chiedere di essere sentiti personalmente.

Se le giustificazioni vengono accolte, la contestazione viene archiviata.

Se le giustificazioni non vengono accolte, si perde il diritto all’oblazione e

l’autorità competente emette decreto motivato, in cui deve spiegare perché non

si crede alla giustificazioni o perché non si procede agli accertamenti richiesti,

e con esso determina gli importi da pagare entro 30 giorni come sanzione e

come spese.

Contro il provvedimento di ingiunzione per violazioni venatorie si può fare

ricorso solo al Tribunale del luogo ove è stato commesso il fatto secondo la

contestazione.

Il ricorso può essere presentato personalmente e non è necessario essere assistiti

da un avvocato; chiaro che se non si ha pratica di diritto occorre

l’assistenza di una associazione o di un legale.

L’art. 2 comma 212 della L. 23.12.2009 n. 191 (Finanziaria 2010), ha modificato

il DPR 115/02 (T.U. sulle spese di giustizia) in materia di contributo

unificato. Dal 1° gennaio 2010 per opporsi ad una sanzione amministrativa bisogna

versare allo Stato 30 euro (o 70 euro se la multa supera i 1.500 euro) a

cui vanno sommati 8 euro di marca da bollo per il rimborso forfettario dei diritti

di cancelleria. Tale contribuito, da versare alla Posta o in tabaccheria, potrà

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essere recuperato solo se viene accolto il ricorso.

L’amministrazione interessata può incaricare propri dipendenti di svolgere

accertamenti sui fatti oggetto dell’opposizione e sui fatti ed argomenti addotti

dall’opponente (non ovviamente sulla sua persona!).

L’opponente o tenuto a comparire personalmente o a mezzo legale alla

udienza fissata dal giudice. Se non compare, l’ingiunzione diviene definitiva. Il

giudice può ammettere mezzi di prova (testimoni, perizie, sopralluogo) richiesti

o indicati dalle parti.

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