Consulenze

La vigilanza venatoria

Le regole sull’accertamento dei reati e delle infrazioni amministrative in

materia venatoria sono contenute negli articoli 27, 28, e 29 L.C.

Essi prevedono che possono procedere all’accertamento:

a - Agenti (e ovviamente ufficiali) di polizia giudiziaria con competenza

generale o specifica per la materia venatoria;

b - Agenti del Corpo Forestale dello Stato

c - Guardie addette ai parchi nazionali o regionali

d - Guardie giurate comunali, forestali e campestri

e - Guardie private

f - Guardie volontarie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali

g - Agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni.

Si tenga presente che la legge 689/1995 sulle violazioni amministrative stabilisce

in via gnerale che sono competenti all’accertamento di violazioni amministrative

i soggetti specificamente incaricati di ciò nei singoli settori nonché,

in via generale tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria. Sia chiaro

che la legge si riferisce a coloro che hanno competenza generale per ogni tipo

di reato e non ha chi ha competenza parziale solo per alcune materie. È ovvio

che un Vigile del Fuoco può accertare violazioni in materia di misure antincendi,

ma non di sanità. La materia venatoria è regolata da norme speciali.

Non è facile orientarsi in questa elencazione perché fa uso di una terminologia

non definita ed in parte errata.

Quale esempio di materia confusa il DPR 24 luglio 1977 n. 616, art, 18, ha

trasferito alle regioni le funzioni amministrative in materia di polizia locale urbane

e rurale concernenti attività che si svolgono esclusivamente nell’ambito

del territorio comunale. La legge 7 marzo 1986 n. 65, (Legge quadro

sull’ordinamento della polizia municipale) ha stabilito all’ art. 1 che i comuni

svolgono le funzioni di polizia locale. A tal fine può essere appositamente organizzato

un servizio di polizia municipale. Da ciò si comprende che la legge

ha eliminato ogni distinzione (rurale, campestre, urbana) e che in un comune vi

sono solamente guardie della polizia locale le quali, se il numero lo giustifica,

possono essere organizzate in un servizio di polizia municipale. Dopo però la

legge ha regolato la polizia municipale dimenticandosi della polizia locale!

L’art. 12 ha poi previsto che anche gli enti locali diversi dai comuni (ad. es.

province e regioni) svolgano compiti di polizia locale, nei limiti delle proprie

competenze, ma ha escluso che si applichino ad essi gli articolo della legge n.

65 che prevedono la collaborazione con le Forze di polizia, l’uso di una uniforme,

le funzioni di polizia giudiziaria e stradale, la qualifica di agente di

pubblica sicurezza e relativo porto d’armi senza licenza. Però poi, tanto per

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complicare le cose, l’art. 57 del codice di procedura penale del 1988 stabilisce

che sono agenti di PG le guardie delle province e dei comuni quando sono in

servizio e nell’ambito territoriale di appartenenza. Secondo le regole interpretative

tradizionali si dovrebbe ritenere che la norma del 1988 modifica quella

del 1986, ma purtroppo è ben chiaro che la confusione deriva solo dal fatto che

chi lavorava al codice non conosceva ciò che stava scrivendo ci lavorava alla

legge sulla polizia locale.

Tutti comprendono che è ben difficile raccapezzarsi in questa giungla di parole

scoordinate.

Per un primo orientamento, che poi approfondiremo, possiamo dire che:

- le guardie addette ai parchi nazionali o regionali (lett. c) sono i dipendenti

pubblici di questi enti, assunte in base allo statuto del parco;

- le guardie giurate comunali, forestali e campestri (lett. d) sono i dipendenti

pubblici con qualifica di guardia comunale facenti parte della polizia locale e

diverse dalle guardie municipali;

- le guardie private giurate (lett. e) sono lavoratori privati con decreto di

nomina e porto d’armi rilasciati dal questore, assunti con il compito di custodire

determinate unita immobiliari e con competenza limitata a tali unità;

- le guardie volontarie (lett. f) sono guardie private giurate incaricate da associazioni

ecologistiche o zoofile e munite di apposito decreto di nomina rilasciato

dal questore;

- le guardie di enti delegati dalla regione e ovviamente, anche se la legge

non lo dice, le guardie delle regioni stesse (lett. g); la legge, tanto per fare un

po’ di confusione, le chiama agenti, parola priva di significato tecnicogiuridico

se non meglio specificata; ente delegato è in genere la provincia, ma

non è esclusa la delega ad altri enti pubblici. Anche in questo caso deve trattarsi

di dipendenti pubblici.

Ciò premesso vediamo di orientarci sulla nozioni di agente di polizia giudiziaria

(PG) o di pubblica sicurezza (PS) e sulle loro competenze.

Essere agente di PG vuol dire che avere il compito di accertare reati e che

l’accertatore può compiere atti di indagine formalmente validi (perquisizioni,

sequestri, assunzione informazioni, raccolta prove,ecc.).

Essere agenti di PS (attenzione a non confonderli con gli agenti della Polizia

di Stato che sono anche agenti di PS) vuol dire appartenere ad un corpo di

agenti organizzato mediante un regolamento, a cui la legge o il questore riconosce

la qualifica di agente di PS; l’agente di PS, oltre a svolgere i suoi compiti

specifici (art. 1 T.U. leggi di P.S. del 1931) veglia al mantenimento dell'ordine

pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della

proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali

dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità;

presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni. Per mezzo dei suoi uffi348

ciali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi

privati”. A tal fine ha facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati

all’esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia. (art. 20 DPR

616/1977).

La qualifica di agente di PS, di per sé, non attribuisce particolari diritti

all’agente, ma più che altro gli impone dei doveri. Sono poi le singole leggi a

stabilire, in relazione alla attività svolta, le competenze.

In via generale occorre tener presenti le seguenti distinzioni:

Accertatori con funzioni di polizia giudiziaria

Accertatori senza funzioni di polizia giudiziaria

Gli accertatori con funzioni polizia giudiziaria si distinguono poi in:

Accertatori con competenza generale illimitata

Accertatori con competenza generale, limitata territorialmente

Accertatori con competenza parziale

Competenza generale di PG significa che l’accertatore può compiere atti di

indagine formalmente validi in relazione a qualsiasi reato (per reato si intende

ogni condotta punita con ammenda e/o arresto (contravvenzione) oppure con

multa e/o reclusione (delitto); competenza significa parziale di PG che egli

può compiere atti solo in relazione a specifici reati. Ad esempio (che non ha a

che vedere con la caccia ma è illuminante al fine di comprendere i problemi

che si presentano all’interprete) per i Vigili del Fuoco di ruolo svolgono funzioni

di polizia giudiziaria nell’ambito delle attività istituzionali; queste sono,

in particolare il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione

degli incendi su tutto il territorio nazionale. (D. L.vo 139/2006). Essi sono

quindi agenti di PG se indagano su chi ha appiccato un incendio o se lo arrestano

sul fatto, ma sono privi di competenze di PG se in una abitazione trovano

un pacco di droga. Non hanno competenza territoriale, ma è ovvio che quando

sono fuori del loro territorio, salvo che comandati, non sono in servizio e non

hanno perciò alcuna competenza. Essi forse non sono neppure agenti di PS;

questa qualifica era prevista dall’art. 8, primo comma della legge 1570/1941 il

quale, dopo lunga discussione parlamentare non è stato abrogato, ma con l’art.

15 L. 469/61 è stato modificato scrivendo solamente che ad essi “sono riconosciuti,

nei viaggi di servizio, i benefici concessi ai funzionari e agli agenti di

polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per l'utilizzo dei mezzi pubblici di

trasporto urbano e metropolitano”. Se fossero stati ancora agenti di PS non ci

sarebbe stato bisogno di questa norma. In seguito una nuova legge 139/2006 ha

abrogato la legge 1570 “salvo il primo comma dell’art. 8”, senza considerare

che esso era stato già abrogato e quindi non poteva rivivere; e si è creato un

gran pasticcio giuridico. Ad ulteriore conferma di ciò, il fatto che la legge non

ha previsto per i vigili del fuoco la possibilità di andare armati, cosa invece

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prevista per gli agenti di PS. Va detto che la qualifica di agente di PS conferisce

più oneri che poteri e che ai vigili del fuoco tale qualifica proprio non servirebbe

a nulla.

Hanno competenza generale illimitata di PG su tutto il territorio quelli

indicati nell’art. 57 CPP, commi 1 e 2, e cioè: Carabinieri, Polizia di Stato e

Penitenziaria, Guardia di Finanza, Guardie Forestali.

Hanno competenza generale limitata territorialmente, le guardie dei comuni,

delle province e delle regioni.

Hanno competenza parziale coloro a cui una o più leggi speciali attribuiscono

competenza per determinati reati; ad es. gli ufficiali sanitari, i vigili del

fuoco, gli ispettori del lavoro, ecc.; di solito la competenza è limitata anche territorialmente

Infine, mentre Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato si considerano

in servizio permanente, e quindi possono legittimamente compiere atti anche

se fuori servizio, gli altri soggetti con qualifica di agente od uff. di PG, sono

tali solamente se in servizio. Attenzione non confondere la nozione militare

“in servizio permanente effettivo” che si contrappone semplicemente alla nozione

di “militare di complemento” con la permanenza del servizio di PG,

espressamente riservato dalla legge (R. D. 31 agosto 1907, n.690) solo ai corpi

espressamente indicati.

Se non sono in servizio essi hanno solamente l’obbligo generico di denunzia

ex art. 361 C.P. che incombe su ogni pubblico ufficiale che abbia notizia di

un reato nell’esercizio o a causa delle sue funzioni. Se, ad es., ne ha notizia casuale

al bar, non ha alcun obbligo. Attenzione però; l’art. 29 della legge sulla

caccia 157/1992, in contrasto con tutto il quadro logico-sistematico, stabilisce

che gli agenti della polizia locale possono redigere i verbali di contestazione

delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli

altri atti indicati dall'articolo 28, anche fuori dall'orario di servizio. Norma in

perfetto contrasto con l’altra che consente loro di cacciare fuori orario di servizio!!

Si veda la voce Porto d’armi da parte degli agenti accertatori.

Un tempo le distinzioni sopra indicate avevano meno importanza per il fatto

che non esistevano le sanzioni amministrative, ma solo delitti e contravvenzioni

e chi era incaricato di accertare anche semplici contravvenzioni di fronte ad

uno di tali reati rivestiva la qualifica di agente di polizia giudiziaria. Con la

legge sulla depenalizzazione del 24 novembre 1981 n. 689 le violazioni punite

con la sola multa od ammenda sono state trasformate in sanzioni amministrative

(salvo un sola ipotesi) e perciò chi era incaricato del loro accertamento non

aveva più ragione di rivestire la qualifica di agente di PG. Si può quindi tranquillamente

sostenere, ad esempio, che nonostante la dicitura della legge sulla

pesca, anche le guardie ittiche abbiano perduto la qualifica di agente di PG.

L'orientamento generale dal 1977 in poi è di negare alle guardie giurate poteri

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di polizia giudiziaria che un privato mai ha nel nostro ordinamento.

Conforta questa interpretazione il D.L.vo 31 marzo 1998, n.112, Art. 163.

Trasferimenti agli enti locali, il quale stabilisce:

… 3 . Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferite alle province

le seguenti funzioni e compiti amministrativi:

a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori

dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni

venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'articolo

27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza

sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'articolo 31 del regio

decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e all'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n.

963;

Visto che le regioni non possono attribuire poteri di polizia giudiziaria è

chiaro che il trasferimento di competenza fa venir meno la possibilità che la regione

nomini soggetti privati a svolgere compiti che implicano facoltà di polizia

giudiziaria.

Quindi: è vero che stando alle lettera della legge 1931 le guardie ittiche

hanno il compito di accertare reati e la qualifica di agenti di PG, ma bisogna

prendere atto che ciò è in contrasto con il quadro normativo vigente; il problema

è se si possa negare ora la qualifica di agente di PG in via interpretativa o

se sia un problema di coordinamento di norme da risolvere sul piano costituzionale.

Unico modestissima eccezione a questo quadro logico (anche in questo caso

solo perché il legislatore non sapeva ciò che scriveva) è per le guardie zoofile

per le quali la L. 20 luglio 2004, n. 189 (Maltrattamento animali), ha stabilito

che La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative

alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali

di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di

nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura penale, alle

guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

Quindi le guardie zoofile sono agenti di PG con competenza limitata e

solamente per l’accertamento di reati aventi per oggetto animali d’affezione;

essi inoltre devono rispettare le limitazioni che abbia loro imposto il prefetto.

In materia di caccia sono normali guardie volontarie e potrebbero intervenire in

qualità di agenti di PG solo se il cacciatore prendesse a calci il cane (art. 37

LC)!

Problema analogo vi è per i barracelli, una particolare struttura della Sardegna

di guardie campestri organizzate in forma di compagnia, su richiesta dei

proprietari di terreni; essi rientravano fra gli agenti di PS a norma della legge

del 1907. Dal 1940 ricadevano nel regine previsto dall’art. 73 T.U. leggi di P.S.

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e potevano portare armi come ogni agente di PS, secondo i principi del loro regolamento

del 1898.

La situazione normativa è stata però modificata con il passaggio delle competenze

alla Regione nel 1979. Il DPR 19-6-1979 n. 348, art. 12 stabilisce infatti

che la qualifica di agente di PS viene attribuita con decreto del prefetto e

che sia il prefetto (e non quindi il Comune) a stabilire il tipo di arma che l'agente

singolarmente (o per compagnia) ha facoltà di portare in servizio. È il

prefetto che può scegliere fra arma corta e arma lunga.

Detto ciò pare evidente che il modello di tessera predisposto dalla Regione

nel 2004 è illegittimo e privo di senso: non è sindaco che deve firmare il documento,

ma il prefetto.

I Barracelli non esercitano funzioni di polizia giudiziaria; la legge regionale

15/07/1988, N. 25 attribuisce loro solo il compito di accertare infrazioni amministrative

(art. 6). Anche la legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 li nomina assieme

alle guardie giurate e non attribuisce loro nessuna specifica competenza

di polizia giudiziaria (che del resto la regione non può attribuire). la L.Reg.

15/071988, n. 25 attribuisce loro il compito di “prevenzione e repressione

dell'abigeato”, ma la Regione non può attribuire compiti di polizia giudiziaria

e, anche se lo potesse, la competenza di PG resterebbe limitata esclusivamente

all’abigeato, con esclusione di ogni altro reato. Ma reprimere e prevenire è attività

che non ricomprende necessariamente il potere di compiere formali atti di

polizia giudiziaria.

La qualifica di agente di PG non può essere conferita da leggi regionali

poiché le regioni non hanno alcuna competenza in materia penale. Le norme

che prevedono ciò solo illegittime. In rari casi vi è stato un passaggio specifico

di competenze con attribuzione a soggetti dipendenti dalle regioni del

compito di accertare reati già previsti da leggi nazionali.

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