Consulenze

La Direttiva Uccelli 79/409 CEE

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la

conservazione degli uccelli selvatici (Gazzetta ufficiale n. L 103 del

25/04/1979)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare

l’articolo 235,

- considerando che la dichiarazione del Consiglio del 22 novembre 1973,

concernente un programma d’azione delle Comunità europee in materia ambientale,

prevede azioni specifiche per la protezione degli uccelli, completata

dalla risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei

governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 17 maggio 1977,

concernente il proseguimento e l’attuazione di una politica e di un programma

di azione delle Comunità europee in materia ambientale;

- considerando che per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato

selvatico nel territorio europeo degli Stati membri si registra una diminuzione,

in certi casi rapidissima, della popolazione e che tale diminuzione rappresenta

un serio pericolo per la conservazione dell'ambiente naturale, in particolare

poiché minaccia gli equilibri biologici;

- considerando che gran parte delle specie di uccelli viventi naturalmente

allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri appartengono alle

specie migratrici; che dette specie costituiscono un patrimonio comune e che

l’efficace protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente transnazionale,

che implica responsabilità comuni;

- considerando che le condizioni di vita degli uccelli in Groenlandia sono

sostanzialmente diverse da quelle esistenti nelle altre regioni del territorio europeo

degli Stati membri, a causa delle circostanze generali ed in particolare

del clima, della scarsa densità di popolazione, della dimensione e della posizione

geografica eccezionali dell’isola;

considerando che, quindi, la presente direttiva non deve essere applicata alla

Groenlandia;

- considerando che la conservazione delle specie di uccelli viventi naturalmente

allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri è necessaria

per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, gli obiettivi comunitari

in materia di miglioramento delle condizioni di vita, di sviluppo armonioso

delle attività economiche nell’insieme della Comunità e di espansione continua

ed equilibrata, ma che i poteri di azione specifici necessari in materia non sono

stati previsti dal trattato;

377

- considerando che le misure da prendere devono applicarsi ai diversi fattori

che possono influire sull’entità della popolazione aviaria, e cioè alle ripercussioni

delle attività umane, in particolare alla distruzione e all’inquinamento degli

habitat, alla cattura e all’uccisione da parte dell’uomo, al commercio che ne

consegue, e che nel quadro di una politica di conservazione bisogna adeguare

la severità di tali misure alla situazione delle diverse specie;

- considerando che la conservazione si prefigge la protezione a lungo termine

e la gestione delle risorse naturali in quanto parte integrante del patrimonio

dei popoli europei; che essa consente di regolarle disciplinandone lo sfruttamento

in base a misure necessarie al mantenimento e all’adeguamento degli

equilibri naturali delle specie entro i limiti di quanto è ragionevolmente possibile;

- considerando che la preservazione, il mantenimento o il ripristino di una

varietà e di una superficie sufficienti di habitat sono indispensabili alla conservazione

di tutte le specie di uccelli; che talune specie di uccelli devono essere

oggetto di speciali misure di conservazione concernenti il loro habitat per garantirne

la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione; che

tali misure devono tener conto anche delle specie migratrici ed essere coordinate

in vista della costituzione di una rete coerente;

- considerando che, per evitare che gli interessi commerciali esercitino

eventualmente una pressione nociva sui livelli di prelievo, è necessario istituire

un divieto generale di commercializzazione e limitare le deroghe alle sole specie

il cui status biologico lo consenta, tenuto conto delle condizioni specifiche

che prevalgono nelle varie regioni;

- considerando che, a causa del livello di popolazione, della distribuzione

geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità, talune specie possono

formare oggetto di atti di caccia, ciò che costituisce un modo ammissibile

di utilizzazione, sempreché vengano stabiliti ed osservati determinati limiti;

che tali atti di caccia devono essere compatibili con il mantenimento della popolazione

di tali specie a un livello soddisfacente;

- considerando che i mezzi, impianti o metodi di cattura e di uccisione in

massa o non selettivi nonché l’inseguimento con taluni mezzi di trasporto devono

essere vietati a causa dell’eccessiva pressione che esercitano o possono

esercitare sul livello di popolazione delle specie interessate;

- considerando che, data l’importanza che possono avere talune situazioni

particolari, occorre prevedere la possibilità di deroghe a determinare condizioni

e sotto il controllo della Commissione;

- considerando che la conservazione dell’avifauna e delle specie migratrici

in particolare presenta ancora dei problemi, per cui si rendono necessari lavori

scientifici, lavori che permetteranno inoltre di valutare l’efficacia delle misure

prese;

378

- considerando che si deve curare, in consultazione con la Commissione,

che l’eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente

allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non danneggi in

alcun modo la flora e la fauna locali;

- considerando che ogni tre anni la Commissione elaborerà e comunicherà

agli Stati membri una relazione riassuntiva basata sulle informazioni inviatele

dagli Stati membri per quanto riguarda l’applicazione delle disposizioni nazionali

adottate conformemente alla presente direttiva;

- considerando che il progresso scientifico e tecnico impone un rapido adeguamento

di alcuni allegati; che, per facilitare l’attuazione dei provvedimenti

necessari; bisogna prevedere una procedura che assicuri una stretta cooperazione

tra gli Stati membri e la Commissione nell’ambito di un comitato per

l’adeguamento al progresso scientifico e tecnico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli

viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati

membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione

e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.

2. Essa si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat.

3. La presente direttiva non si applica alla Groenlandia.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la

popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1 ad un livello che

corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur

tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.

Articolo 3

1. Tenuto conto delle esigenze di cui all’articolo 2, gli Stati membri adottano

le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie

di uccelli di cui all’articolo 1, una varietà e una superficie di habitat.

2. La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat

comportano anzitutto le seguenti misure:

a ) istituzione di zone di protezione;

b ) mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli

habitat situati all’interno e all’esterno delle zone di protezione;

c ) ripristino dei biotopi distrutti;

d ) creazione di biotopi.

Articolo 4

1. Per le specie elencate nell’allegato I sono previste misure speciali di conservazione

per quanto riguarda l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione

di dette specie nella loro area di distribuzione.

379

A tal fine si tiene conto:

a ) delle specie minacciate di sparizione;

b ) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro

habitat;

c ) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la

loro ripartizione locale è limitata;

d ) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità

del loro habitat.

Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni

dei livelli di popolazione.

Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale

i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie,

tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica

marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

2. Analoghe misure vengono adottate dagli Stati membri per le specie migratrici

non menzionate nell’allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto

delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre in cui si

applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta

e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione.

A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono una importanza particolare

alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d’importanza

internazionale.

3. Gli Stati membri inviano alla Commissione tutte le informazioni opportune

affinché essa possa prendere le iniziative idonee per il necessario coordinamento

affinché le zone di cui al paragrafo 1, da un lato, e 2, dall’altro, costituiscano

una rete coerente e tale da soddisfare le esigenze di protezione delle

specie nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente

direttiva.

4. Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione

di cui ai paragrafi 1 e 2, l’inquinamento o il deterioramento degli habitat,

nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative

tenuto conto degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercheranno

inoltre di prevenire l’inquinamento o il deterioramento degli habitat

al di fuori di tali zone di protezione.

Articolo 5

Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le

misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le

specie di uccelli di cui all’articolo 1, che comprenda in particolare il divieto:

a ) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;

b ) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di

asportare i nidi;

380

c ) di raccogliere le uova nell’ambiente naturale e di deternerle anche vuote;

d ) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione

e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione

degli obiettivi della presente direttiva;

e ) di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura.

Articolo 6

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri vietano,

per tutte le specie di uccelli menzionate all’articolo 1, la vendita, il trasporto

per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l’offerta in vendita degli uccelli

vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuto

dall’uccello, facilmente riconoscibili.

2. Per le specie elencate nell’allegato III/1, le attività di cui al paragrafo 1

non sono vietate, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati

o altrimenti legittimamente acquistati.

3. Gli Stati membri possono ammettere nel loro territorio, per le specie

elencate nell’allegato III/2, le attività di cui al paragrafo 1 e prevedere limitazioni

al riguardo, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati

o altrimenti legittimamente acquistati.

Gli Stati membri che intendono concedere tale permesso si consultano in

via preliminare con la Commissione, con la quale esaminano se la commercializzazione

degli esemplari della specie in questione contribuisca o rischi di

contribuire, per quanto è ragionevolmente possibile prevedere, a mettere in pericolo

il livello di popolazione, la distribuzione geografica o il tasso di riproduzione

della specie stessa nell’insieme della Comunità. Se tale esame rivela che

il permesso previsto porta o può portare, secondo la Commissione, ad uno dei

rischi summenzionati, la Commissione rivolge allo Stato membro una raccomandazione

debitamente motivata, nella quale disapprova la commercializzazione

della specie in questione. Se la Commissione ritiene che non esista tale

rischio, ne informa lo Stato membro.

La raccomandazione della Commissione deve essere pubblicata nella Gazzetta

ufficiale delle Comunità europee.

Lo Stato membro che concede il permesso di cui al presente paragrafo verifica

ad intervalli regolari se sussistano le condizioni necessarie per la concessione

di tale permesso.

4. Per le specie di cui all’allegato III/3, la Commissione compie degli studi

sul loro status biologico e sulle ripercussioni della commercializzazione su tale

status.

Al massimo quattro mesi prima della scadenza del termine di cui

all’articolo 18, paragrafo 1, essa sottopone una relazione e le sue proposte al

comitato di cui all’articolo 16, ai fini di una decisione in merito all’iscrizione di

tali specie nell’allegato III/2.

381

Nell’attesa di tale decisione, gli Stati membri possono applicare a dette specie

le regolamentazioni nazionali esistenti, salvo restando il paragrafo 3.

Articolo 7

1. In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica

e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nelle’allegato

II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale.

Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi

le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione.

2. Le specie dell’allegato II/1 possono essere cacciate nella zona geografica

marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

3. Le specie dell’allegato II/2 possono essere cacciate soltanto negli Stati

membri per i quali esse sono menzionate.

4. Gli Stati membri si accertano che l’attività venatoria, compresa eventualmente

la caccia col falco, quale risulta dall’applicazione delle disposizioni

nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione

ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile,

per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare

delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall’articolo 2. Essi

provvedono in particolare a che le specie a cui applica la legislazione della

caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le

varie fasi della riproduzione e della dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici,

essi provedono in particolare a che le specie soggette alla legislazione

della caccia non vengano cacciate durante il periodo della produzione e durante

il ritorno al luogo di nidificazione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione

tutte le informazioni utili sull’applicazione pratica della loro legislazione

pratica della loro legislazione sulla caccia.

Articolo 8

1. Per quanto riguarda la caccia, la cattura o l’uccisione di uccelli nel

qua7dro della presente direttiva, gli Stati membri vietano il ricorso a qualsiasi

mezzo, impianto e metodo di cattura o di uccisione, in massa o non selettiva o

che possa portare localmente all’estinzione di una specie, in particolare a quelli

elencati nell’allegato IV, lettera a ).

2. Gli Stati membri vietano inoltre qualsiasi tipo di caccia con mezzi di trasporto

ed alle condizioni indicati nell’allegato IV, lettera b ).

Articolo 9

1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri

possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni;

a ) - nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica,

- nell’interesse della sicurezza aerea,

- per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e

alle acque,

382

- per la protezione della flora e della fauna;

b ) ai fini della ricerca e dell’insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione

nonché per l’allevamento connesso a tali operazioni;

c ) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo

la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole

quantità.

2. Le deroghe dovranno menzionate:

- le specie che formano oggetto delle medesime,

- i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzata,

- le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse

possono esser fatte,

- l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e

a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali

limiti, da quali persone,

- i controllo che saranno effettuati.

3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione

sull’applicazione del presente articolo.

4. In base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle comunicatele

ai sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila costantemente affinché le

conseguenze di tali deroghe non siano incompatibili con la presente direttiva.

Essa prende adeguate iniziative in merito.

Articolo 10

1. Gli Stati membri incoraggiano le ricerche e i lavori necessari per la protezione,

la gestione e l’utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli

di cui all’articolo 1.

2. Un’attenzione particolare sarà accordata alle ricerche e ai lavori sugli argomenti

elencati nell’allegato V. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione

tutte le informazioni ad essa necessarie per prendere misure appropriate

per coordinare le ricerche e i lavori di cui al presente articolo.

Articolo 11

Gli Stati membri vigilano affinché l’eventuale introduzione di specie di uccelli

che non vivono naturalmente allo Stato selvatico nel territorio europeo

degli Stati membri non pregiudichi la flora e la fauna locali. Essi consultano al

riguardo la Commissione.

Articolo 12

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni tre anni, a decorrere

dalla scadenza del termine di cui all’articolo 18, paragrafo 1, una relazione

sull’applicazione delle disposizioni nazionali adottate in virté della presente direttiva.

2. La Commissione elabora ogni tre anni una relazione riassuntiva basata

sulle informazioni di cui al paragrafo 1. La parte del progetto di relazione rela383

tiva alle informazioni fornite da uno Stato membro viene trasmessa per la verifica

alle autorità dello Stato membro in questione. La versione definitiva della

relazione verrà comunicata agli Stati membri.

Articolo 13

L’applicazione delle misure adottate in virté della presente direttiva non

deve provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda

la conservazione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1.

Articolo 14

Gli Stati membri possono prendere misure di protezione pié rigorose di

quelle previste dalla presente direttiva.

Articolo 15

Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati I a V al progresso scientifico

e tecnico, nonché le modifiche di cui all’articolo 6, paragrafo 4, secondo

comma, sono adottate conformemente alla procedura di cui all’articolo 17.

Articolo 16

1. Ai fini delle modifiche di cui all’articolo 15, è istituito un comitato per

l’adeguamento al progresso scientifico e tecnico della presente direttiva, in appresso

denominato « comitato », composto di rappresentanti degli Stati membri

e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 17

1. Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo,

il comitato è adito dal presidente, ad iniziativa di quest’ultimo oppure a richiesta

del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto

delle misure da prendere. Il comitato esprime il proprio parere su questo progetto

entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell’urgenza

della questione. Esso si pronuncia alla maggioranza di 41 voti; ai voti degli

Stati membri è attribuita la ponderazione stabilita all’articolo 148, paragrafo 2,

del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a ) La Commissione adotta le misure previste, se conformi al parere del

comitato.

b ) Quando dette misure non sono conformi al parere del comitato, o in

mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una

proposta sulle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c ) Se, allo scadere di un periodo di 3 mesi a decorrere dal momento in cui

il Consiglio è stato adito, questo non ha deliberato, le misure proposte vengono

adottate dalla Commissione.

Articolo 18

384

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari

e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro

due anni dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni

essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla

presente direttiva.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 2 aprile 1979.

Per gli allegati I, II, III, contenenti le varie specie protette si veda la voce

Specie protette

ALLEGATO IV

a ) - Lacci, vischio, esche [N.B.:errore del traduttore: la direttiva parla di

ami e non di esche!], uccelli vivi accecati o mutilati impiegati come richiamo,

registratori, apparecchi fulminanti.

- Sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli,

dispositivi ottici equipaggiati di convertitore d’ immagine o di amplificatore

elettronico d’ immagine per tiro notturno.

- Esplosivi.

- Reti, trappole, esche avvelenate o tranquillanti.

- Armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due

cartucce.

b ) - Aerei, autoveicoli.

- Battelli spinti a velocità superiore a 5 km/h. In alto mare gli Stati membri

possono autorizzare, per motivi di sicurezza, l’ uso di battelli a motore con velocità

massima di 18 km/h. Gli Stati membri informano la Commissione delle

autorizzazioni rilasciate.

ALLEGATO V

a ) Fissazione dell’ elenco nazionale delle specie minacciate di estinzione o

particolarmente in pericolo tenendo conto della loro area di ripartizione geografica.

b ) Censimento e descrizione ecologica delle zone di particolare importanza

per le specie migratrici durante le migrazioni, lo svernamento e la nidificazione.

c ) Censimento dei dati sul livello di popolazione degli uccelli migratori

sfruttando i risultati dell’ inanellamento.

d ) Determinazione dell’ influenza dei metodi di prelievo sul livello delle

popolazioni.

385

e ) Messa a punto e sviluppo dei metodi ecologici per prevenire i danni causati

dagli uccelli.

f ) Determinazione della funzione di certe specie come indicatori d’ inquinamento.

g ) Studio degli effetti dannosi dell’inquinamento chimico sul livello della

popolazione delle specie di uccelli.

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