Consulenze

Direttiva Habitat 92/43 CEE

Il Consiglio delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare

l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della

qualità dell'ambiente, compresa la conservazione degli habitat naturali e della

flora e della fauna selvatiche, costituiscono un obiettivo essenziale di interesse

generale perseguito dalla Comunità conformemente all'articolo 130 R del trattato;

considerando che il programma d'azione comunitario in materia ambientale

(1987- 1992) prevede disposizioni riguardanti la conservazione della natura e

delle risorse naturali;

considerando che la presente direttiva, il cui scopo principale e promuovere

il mantenimento della biodiversità, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze

economiche, sociali, culturali e regionali, contribuisce all'obiettivo generale

di uno sviluppo durevole; che il mantenimento di detta biodiversità può in taluni

casi richiedere il mantenimento e la promozione di attività umane;

considerando che, nel territorio europeo degli Stati membri, gli habitat naturali

non cessano di degradarsi e che un numero crescente di specie selvatiche

e gravemente minacciato; che gli habitat e le specie minacciati fanno parte del

patrimonio naturale della Comunità e che i pericoli che essi corrono sono generalmente

di natura transfrontaliera, per cui e necessario adottare misure a livello

comunitario per la loro conservazione;

considerando che, tenuto conto delle minacce che incombono su taluni tipi

di habitat naturali e su talune specie, e necessario definirli come prioritari per

favorire la rapida attuazione di misure volte a garantirne la conservazione;

considerando che, per assicurare il ripristino o il mantenimento degli habitat

naturali e delle specie di interesse comunitario in uno Stato di conservazione

soddisfacente, occorre designare zone speciali di conservazione per realizzare

una rete ecologica europea coerente secondo uno scadenzario definito;

considerando che tutte le zone designate, comprese quelle già classificate o

che saranno classificate come zone di protezione speciale ai sensi della direttiva

79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici,

dovranno integrarsi nella rete ecologica europea coerente;

428

considerando che, in ciascuna zona designata, occorre attuare le misure necessarie

in relazione agli obiettivi di conservazione previsti;

considerando che i siti che possono essere designati come zone speciali di

conservazione vengono proposti dagli Stati membri; che si deve tuttavia prevedere

una procedura che consenta in casi eccezionali la designazione di un sito

non proposto da uno Stato membro che la Comunità consideri essenziale per il

mantenimento di un tipo di habitat naturale prioritario o per la sopravvivenza di

una specie prioritaria;

considerando che qualsiasi piano o programma che possa avere incidenze

significative sugli obiettivi di conservazione di un sito già designato o che sarà

designato deve formare oggetto di una valutazione appropriata;

considerando che l'adozione di misure intese a favorire la conservazione di

habitat naturali prioritari e specie prioritarie di interesse comunitario e responsabilità

comune di tutti gli Stati membri; che tali misure possono tuttavia costituire

un onere finanziario eccessivo per taluni Stati membri poiché, da un lato,

tali habitat e specie non sono distribuiti uniformemente nella Comunità e

dall'altro, nel caso specifico della conservazione della natura, il principio «chi

inquina paga» e di applicazione limitata;

considerando che pertanto si e convenuto che in questo caso eccezionale

debba essere previsto un contributo mediante cofinanziamento comunitario entro

i limiti delle risorse disponibili in base alle decisioni della Comunità;

considerando che occorre incoraggiare, nelle politiche di riassetto del territorio

e di sviluppo, la gestione degli elementi del paesaggio aventi un'importanza

fondamentale per la flora e la fauna selvatiche;

considerando che occorre garantire la realizzazione di un sistema di verifica

dello stato di conservazione degli habitat naturali e delle specie di cui alla presente

direttiva;

considerando che a complemento della direttiva 79/409/CEE e necessario

istituire un sistema generale di protezione di talune specie di fauna e di flora;

che si devono prevedere misure di gestione per talune specie, qualora il loro

stato di conservazione lo giustifichi, compreso il divieto di taluni modi di cattura

o di uccisione, pur prevedendo la possibilità di deroghe, subordinate a talune

condizioni;

considerando che, per garantire il controllo dell'attuazione della presente direttiva,

la Commissione dovrà periodicamente preparare una relazione di sintesi,

basata, tra l'altro, sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri in merito

all'attuazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva;

considerando che il miglioramento delle conoscenze scientifiche e tecniche

e indispensabile per attuare la presente direttiva e che occorre di conseguenza

incoraggiare la ricerca e i lavori scientifici necessari a tal fine;

429

considerando che il progresso tecnico e scientifico richiede di poter adattare

gli allegati; che occorre prevedere una procedura di modifica degli allegati da

parte del Consiglio;

considerando che dovrà essere creato un comitato di regolamentazione per

assistere la Commissione nell'attuazione della presente direttiva, in particolare

nella presa di decisione sul cofinanziamento comunitario;

considerando che occorre prevedere misure complementari per regolamentare

la reintroduzione di talune specie di fauna e di flora indigene, nonché l'eventuale

introduzione di specie non indigene;

considerando che l'istruzione e l'informazione generale relative agli obiettivi

della presente direttiva sono indispensabili per garantirne l'efficace attuazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Definizioni

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende per

a) Conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare

gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche

in uno stato soddisfacente ai sensi delle lettere e) e

b) Habitat naturali: zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle

loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o

seminaturali.

c) Habitat naturali di Interesse comunitario: gli habitat che nel territorio di

cui all'articolo 2:

I) rischiano di scomparire nella loro area di ripartizione naturale;

ovvero

II) hanno un'area di ripartizione naturale ridotta a seguito della loro regressione

o per il fatto che la loro area e intrinsecamente ristretta;

ovvero

III) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle

nove regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, del Mar Nero, boreale,

continentale, macaronesica, mediterranea, pannonica e steppica.

Questi tipi di habitat figurano o potrebbero figurare nell'allegato I.

d) Tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali che rischiano

di scomparire nel territorio di cui all'articolo 2 e per la cui conservazione la

Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte

della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'articolo

2. Tali tipi di habitat naturali prioritari sono contrassegnati da un asterisco

(*) nell'allegato I.

e) Stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei

fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche

430

che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione

naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue

specie tipiche nel territorio di cui all'articolo 2.

Lo «stato di conservazione» di un habitat naturale e considerato «soddisfacente

» quando

- la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili

o in estensione,

- la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo

termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile e

- lo stato di conservazione delle specie tipiche e soddisfacente ai sensi della

lettera i).

f) Habitat di una specie: ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici

in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico.

g) Specie di interesse comunitario: le specie che nel territorio di cui all'articolo

2:

I) sono in pericolo, tranne quelle la cui area di ripartizione naturale si

estende in modo marginale su tale territorio e che non sono in pericolo né vulnerabili

nell'area del paleartico occidentale, oppure

II) sono vulnerabili, vale a dire che il loro passaggio nella categoria delle

specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano

i fattori alla base di tale rischio, oppure

III) sono rare, vale a dire che le popolazioni sono di piccole dimensioni e

che, pur non essendo attualmente in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo.

Tali specie sono localizzate in aree geografiche ristrette o sparpagliate su

una superficie più ampia, oppure

IV) sono endemiche e richiedono particolare attenzione, data la specificità

del loro habitat e/o le incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di

conservazione.

Queste specie figurano o potrebbero figurare nell'allegato II e/o IV o V.

h) Specie prioritarie: le specie di cui alla lettera g), punto i), per la cui conservazione

la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza

della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di

cui all'articolo 2. Tali specie prioritarie sono contrassegnate da un asterisco (*)

nell'allegato II.

i) Stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori

che, influendo sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione

e l'importanza delle sue popolazioni nel territorio di cui all'articolo 2;

Lo «stato di conservazione» è considerato «soddisfacente» quando

- i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano

che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento

vitale degli habitat naturali cui appartiene,

431

- l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di

declinare in un futuro prevedibile e

- esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché

le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.

j) Sito: un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente

delimitata.

k) Sito di importanza comunitaria: un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche

cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare

un tipo di habitat naturale di cui all'allegato I o una specie di cui

all'allegato II in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire

in modo significativo alla coerenza di Natura 2000 di cui all'articolo 3,

e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica

nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione.

Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria

corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale

di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro

vita e riproduzione.

1) Zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria designato

dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o

contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento

o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat

naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.

m) Esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate

nell'allegato IV e nell'allegato V; qualsiasi parte o prodotto ottenuti a partire

dall'animale o dalla pianta, nonché qualsiasi altro bene che risulti essere una

parte o un prodotto di animali o di piante di tali specie in base ad un documento

di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio, all'etichettatura o ad un altro

elemento.

n) Comitato: il comitato stabilito a norma dell'articolo 20.

Articolo 2

1. Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità

mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della

fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il

trattato.

2. Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare

il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente,

degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse

comunitario.

3. Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle

esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e

locali.

432

Conservazione degli habitat naturali e degli habitat delle specie

Articolo 3

1. È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione,

denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano

tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui

all'allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino,

in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli

habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.

La rete «Natura 2000» comprende anche le zone di protezione speciale

classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE.

2. Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di Natura 2000 in funzione

della rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habitat naturali e

degli habitat delle specie di cui al paragrafo 1. A tal fine, conformemente all'articolo

4, esso designa siti quali zone speciali di conservazione, tenendo conto

degli obiettivi di cui al paragrafo 1.

3. Laddove lo ritengano necessario, gli Stati membri si sforzano di migliorare

la coerenza ecologica di Natura 2000 grazie al mantenimento e, all'occorrenza,

allo sviluppo degli elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza

per la fauna e la flora selvatiche, citati all'articolo 10.

Articolo 4

1. In base ai criteri di cui all'allegato III (fase 1) e alle informazioni scientifiche

pertinenti, ogni Stato membro propone un elenco di siti, indicante quali

tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e quali specie locali di cui all'allegato

II si riscontrano in detti siti. Per le specie animali che occupano ampi territori,

tali siti corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di

tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita

o riproduzione. Per le specie acquatiche che occupano ampi territori, tali siti

vengono proposti solo se è possibile individuare chiaramente una zona che presenta

gli elementi fisici e biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. Gli

Stati membri suggeriscono, se del caso, un adattamento di tale elenco alla luce

dell'esito della sorveglianza di cui all'articolo 11.

L'elenco viene trasmesso alla Commissione entro il triennio successivo alla

notifica della presente direttiva, contemporaneamente alle informazioni su ogni

sito. Tali informazioni comprendono una mappa del sito, la sua denominazione,

la sua ubicazione, la sua estensione, nonché i dati risultanti dall'applicazione

dei criteri specificati nell'allegato III (fase 1) e sono fornite sulla base di un

formulario elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo

21.

2. In base ai criteri di cui all'allegato III (fase 2) e nell'ambito di ognuna

delle nove regioni biogeografìche di cui all'articolo 1, lettera e), punto III) e

dell'insieme del territorio di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la Commissione ela433

bora, d'accordo con ognuno degli Stati membri, un progetto di elenco dei siti di

importanza comunitaria, sulla base degli elenchi degli Stati membri, in cui sono

evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari

o una o più specie prioritarie.

Gli Stati membri i cui siti con tipi di habitat naturali e specie prioritari rappresentano

oltre il 5 % del territorio nazionale, possono, d'accordo con la

Commissione, chiedere che i criteri elencati nell'allegato III (fase 2) siano applicati

in maniera più flessibile per la selezione dell'insieme dei siti di importanza

comunitaria nel loro territorio.

L'elenco dei siti selezionati come siti di importanza comunitaria in cui sono

evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari

o una o più specie prioritarie è fissato dalla Commissione secondo la procedura

di cui all'articolo 21.

3. L'elenco menzionato al paragrafo 2 è elaborato entro un termine di sei

anni dopo la notifica della presente direttiva.

4. Quando un sito di importanza comunitaria è stato scelto a norma della

procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato designa tale sito

come zona speciale di conservazione il più rapidamente possibile e entro un

termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in funzione dell'importanza

dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente,

di uno o più tipi di habitat naturali di cui all'allegato I o di una o più

specie di cui all'allegato II e per la coerenza di Natura 2000, nonché alla luce

dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti.

5. Non appena un sito è iscritto nell'elenco di cui al paragrafo 2, terzo

comma, esso è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4.

Articolo 5

1. In casi eccezionali in cui la Commissione constata l'assenza da un elenco

nazionale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di un sito in cui si riscontrano uno o

più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie, che, in base a

informazioni scientifiche pertinenti e attendibili, le sembra indispensabile per il

mantenimento di detto tipo di habitat naturale prioritario o per la sopravvivenza

di detta specie prioritaria, è avviata una procedura di concertazione bilaterale

tra detto Stato membro e la Commissione per raffrontare i dati scientifici utilizzati

da ambo le parti.

2. Se al termine di un periodo di concertazione non superiore a sei mesi la

controversia non è stata risolta, la Commissione trasmette al Consiglio una

proposta relativa alla scelta del sito in causa quale sito di importanza comunitaria.

3. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, decide entro un termine di tre

mesi a decorrere dal momento in cui è stato adito.

434

4. Durante il periodo di concertazione ed in attesa di una decisione del Consiglio,

il sito in causa è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 6

1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure

di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani

di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure

regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze

ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui

all'allegato II presenti nei siti.

2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone

speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie

nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate,

nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative

per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.

3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla

gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente

o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna

valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi

di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione

dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti

danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la

certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso,

previo parere dell'opinione pubblica.

4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza

sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere

realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi

di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa

necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata.

Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale

e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse

con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze

positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della

Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

Articolo 7

Gli obblighi derivanti dall'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva

sostituiscono gli obblighi derivanti dall'articolo 4, paragrafo 4, prima frase,

della direttiva 79/409/CEE, per quanto riguarda le zone classificate a norma

dell'articolo 4, paragrafo 1, o analogamente riconosciute a norma dell'articolo

4, paragrafo 2 di detta direttiva a decorrere dalla data di entrata in vigore della

presente direttiva o dalla data di classificazione o di riconoscimento da parte di

435

uno Stato membro a norma della direttiva 79/409/CEE, qualora essa sia posteriore.

Articolo 8

1. Gli Stati membri, parallelamente alle loro proposte di siti che possono

essere designati come zone speciali di conservazione, in cui si riscontrano tipi

di habitat naturali prioritari e/o specie prioritarie, se del caso, trasmettono alla

Commissione le stime del cofinanziamento comunitario che essi ritengono necessario

al fine di adempiere gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

2. D'accordo con lo Stato membro interessato, la Commissione individua,

per i siti di importanza comunitaria per i quali è richiesto il cofinanziamento, le

misure essenziali per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione

soddisfacente, dei tipi di habitat naturali prioritari e delle specie prioritarie

nel sito in questione, nonché il costo totale di dette misure.

3. La Commissione, d'intesa con lo Stato membro interessato, valuta il finanziamento,

compreso il cofinanziamento comunitario, necessario per l'attuazione

delle misure di cui al paragrafo 2, tenendo conto, tra l'altro, della concentrazione

nel territorio dello Stato membro di habitat naturali prioritari e/o di

specie prioritarie e degli oneri che le misure comportano per ciascuno Stato

membro.

4. Alla luce della valutazione di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione, seguendo

la procedura enunciata all'articolo 21 e tenendo conto delle fonti di finanziamento

disponibili in base agli strumenti comunitari pertinenti, adotta un

quadro di azioni elencate per priorità in cui sono indicate le misure che richiedono

un cofinanziamento nel caso di siti designati conformemente all'articolo

4, paragrafo 4.

5. Le misure che per mancanza di risorse non sono state incluse nel quadro

di azioni nonché quelle che, pur essendovi incluse, non hanno ottenuto i cofinanziamenti

necessari o sono state cofinanziate solo parzialmente, sono riprese

in considerazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 21 nell'ambito

del riesame biennale del quadro di azioni e possono essere rinviate dagli

Stati membri in attesa di tale riesame. Il riesame tiene conto, laddove opportuno,

della nuova situazione del sito in questione.

6. Nelle zone in cui le misure dipendenti dal cofinanziamento sono rinviate,

gli Stati membri si astengono dall'adottare nuove misure che potrebbero comportare

un deterioramento delle zone stesse.

Articolo 9

La Commissione, operando secondo la procedura di cui all'articolo 21, effettua

una valutazione periodica del contributo di Natura 2000 alla realizzazione

degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3. In tale contesto, può essere preso in

considerazione il declassamento di una zona speciale di conservazione laddove

436

l'evoluzione naturale riscontrata grazie alla sorveglianza prevista dall'articolo

11 lo giustifichi.

Artìcolo 10

Laddove lo ritengano necessario, nell'ambito delle politiche nazionali di

riassetto del territorio e di sviluppo, e segnatamente per rendere ecologicamente

più coerente la rete Natura 2000, gli Stati membri si impegnano a promuovere

la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per

la fauna e la flora selvatiche.

Si tratta di quegli elementi che, per la loro struttura lineare e continua (come

i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione

dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come gli stagni o i boschetti)

sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico

di specie selvatiche.

Articolo 11

Gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione

delle specie e degli habitat di cui all'articolo 2, tenendo particolarmente conto

dei tipi di habitat naturali e delle specie prioritari.

Tutela delle specie

Articolo 12

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un

regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a),

nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:

a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie

nell'ambiente naturale;

b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di

riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;

e) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente naturale;

d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.

2. Per dette specie gli Stati membri vietano il possesso, il trasporto, la

commercializzazione ovvero lo scambio e l'offerta a scopi commerciali o di

scambio di esemplari presi dall'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti

prima della messa in applicazione della presente direttiva.

3. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) e al paragrafo 2 sono validi

per tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.

4. Gli Stati membri instaurano un sistema di sorveglianza continua delle

catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato IV,

lettera a). In base alle informazioni raccolte, gli Stati membri intraprendono le

ulteriori ricerche o misure di conservazione necessarie per assicurare che le

catture o uccisioni accidentali non abbiano un impatto negativo significativo

sulle specie in questione.

437

Articolo 13

1. Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti atti ad istituire un

regime di rigorosa tutela della specie vegetali di cui all'allegato IV, lettera b),

con divieto di:

a) raccogliere, nonché collezionare, tagliare, estirpare o distruggere deliberatamente

esemplari delle suddette specie nell'ambiente naturale, nella loro

area di ripartizione naturale;

b) possedere, trasportare, commercializzare o scambiare e offrire a scopi

commerciali o di scambio esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente

naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione

della presente direttiva.

2. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono validi per tutte le fasi

del ciclo biologico delle piante cui si applica il presente articolo.

Articolo 14

1. Gli Stati membri, qualora lo ritengano necessario alla luce della sorveglianza

prevista all'articolo 11, adottano misure affinché il prelievo nell'ambiente

naturale di esemplari delle specie della fauna e della flora selvatiche di

cui all'allegato V, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il loro

mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente.

2. Nel caso in cui dette misure siano giudicate necessarie, esse debbono

comportare la continuazione della sorveglianza prevista dall'articolo Ile possono

inoltre comprendere segnatamente:

- prescrizioni relative all'accesso a determinati settori,

- il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale

e di sfruttare determinate popolazioni,

- la regolamentazione dei periodi e/o dei metodi di prelievo,

- l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che

tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione,

- l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote,

- la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, della messa in vendita,

del possesso o del trasporto in vista della vendita di esemplari,

- l'allevamento in cattività di specie animali, nonché la riproduzione artificiale

di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurne il

prelievo nell'ambiente naturale,

- la valutazione dell'effetto delle misure adottate.

Articolo 15

Per quanto riguarda la cattura o l'uccisione delle specie faunistiche selvatiche

elencate nell'allegato V, lettera a), qualora deroghe conformi all'articolo 16

siano applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato

IV, lettera a), gli Stati membri vietano tutti i mezzi non selettivi suscet438

tibili di provocare localmente la disparizione o di perturbare gravemente la

tranquillità delle popolazioni di tali specie, e in particolare:

a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato VI, lettera

a);

b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione dai mezzi di trasporto di cui

all'allegato VI, lettera b).

Articolo 16

1. A condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non

pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle

popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli

Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13,

14 e 15, lettere a) e b):

a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;

b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai

boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;

e) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi

di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica,

e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza

per l'ambiente;

d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione

di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la

riproduzione artificiale delle piante;

e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva

ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni

esemplari delle specie di cui all'allegato IV, specificato dalle autorità nazionali

competenti.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni due anni una relazione,

conforme al modello elaborato dal comitato, sulle deroghe concesse a

titolo del paragrafo 1. La Commissione comunica il suo parere su tali deroghe

entro il termine massimo di dodici mesi dopo aver ricevuto la relazione e ne informa

il comitato.

3. Le informazioni dovranno indicare:

a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa

la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative

non accolte e dei dati scientifici utilizzati;

b) i mezzi, sistemi o metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati

e i motivi della loro utilizzazione;

e) le circostanze di tempo e di luogo in cui tali deroghe sono concesse;

d) l'autorità abilitata a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste

sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere uti439

lizzati, entro quali limiti e da quali servizi e quali sono gli addetti all'esecuzione;

e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti.

Informazione

Articolo 17

1. Ogni sei anni a decorrere dalla scadenza del termine previsto all'articolo

23, gli Stati membri elaborano una relazione sull'attuazione delle disposizioni

adottate nell'ambito della presente direttiva. Tale relazione comprende segnatamente

informazioni relative alle misure di conservazione di cui all'articolo 6,

paragrafo 1, nonché la valutazione delle incidenze di tali misure sullo stato di

conservazione dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di

cui all'allegato II e i principali risultati della sorveglianza di cui all'articolo 11.

Tale relazione, conforme al modello di relazione elaborato dal comitato, viene

trasmessa alla Commissione e resa nota al pubblico.

2. La Commissione elabora una relazione globale basata sulle relazioni di

cui al paragrafo 1. Tale relazione comprende un'adeguata valutazione dei progressi

ottenuti e segnatamente del contributo di Natura 2000 alla realizzazione

degli obiettivi di cui all'articolo 3. La parte del progetto di relazione riguardante

le informazioni fornite da uno Stato membro viene inviata, per verifica, alle

autorità dello Stato membro in questione. Il testo finale della relazione, dopo

essere stato sottoposto al comitato, viene pubblicato a cura della Commissione,

al massimo entro due anni dal momento in cui le relazioni di cui al paragrafo 1

sono pervenute e viene trasmesso agli Stati membri, al Parlamento europeo, al

Consiglio e al Comitato economico e sociale.

3. Gli Stati membri possono indicare le zone designate ai sensi della presente

direttiva mediante i tabelloni comunitari predisposti a tale scopo dal comitato.

Ricerca

Articolo 18

1. Gli Stati membri e la Commissione promuovono la ricerca e le attività

scientifiche necessarie ai fini degli obiettivi di cui all'articolo 2 e dell'obbligo

enunciato all'articolo 11. Essi procedono ad uno scambio di informazioni per

garantire un efficace coordinamento della ricerca attuata nell'ambito degli Stati

membri e della Comunità.

2. Particolare attenzione sarà annessa alle attività scientifiche necessarie per

l'attuazione degli articoli 4 e 10 e verrà incentivata la cooperazione transfrontaliera

tra Stati membri in materia di ricerca.

Procedure di modifica degli allegati

Articolo 19

440

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico gli

allegati I, II, III, V e VI sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza

qualificata su proposta della Commissione.

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico l'allegato

IV sono adottate dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta

della Commissione.

Comitato

Articolo 20 La Commissione è assistita da un Comitato.

Articolo 21

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli

5 e 7 della decisione 1999/468/CE (!), tenendo conto delle disposizioni

dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è

fissato a tre mesi.

2. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Disposizioni complementari

Articolo 22

Nell'attuare le disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri:

a) esaminano l'opportunità di reintrodurre delle specie locali del loro territorio

di cui all'allegato IV, qualora questa misura possa contribuire alla loro conservazione,

sempreché, da un'indagine condotta anche sulla scorta delle esperienze

acquisite in altri Stati membri o altrove, risulti che tale reintroduzione

contribuisce in modo efficace a ristabilire tali specie in uno stato di conservazione

soddisfacente, e purché tale reintroduzione sia preceduta da un'adeguata

consultazione del pubblico interessato;

b) controllano che l'introduzione intenzionale nell'ambiente naturale di una

specie non locale del proprio territorio sia disciplinata in modo da non arrecare

alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né

alla fauna e alla flora selvatiche locali, e, qualora lo ritengano necessario, vietano

siffatta introduzione. I risultati degli studi di valutazione effettuati sono

comunicati al comitato per informazione;

e) promuovono l'istruzione e l'informazione generale sull'esigenza di tutelare

le specie di fauna e flora selvatiche e di conservare il loro habitat nonché gli

habitat naturali.

Disposizioni finali

Articolo 23

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed

amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni

a decorrere dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

441

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un

riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento

all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise

dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni

essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla

presente direttiva.

Articolo 24

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

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Lo Studio Legale Antolini opera da più di sessant’anni in Trentino e a Tione di Trento offrendo la propria professionalità nel Distretto della Corte di Appello di Trento e in tutta la Regione Trentino Alto Adige ed anche su tutto il territorio nazionale avvalendosi di collaborazioni di professionisti esterni qualificati e garantendo assistenza avanti alla Suprema Corte di Cassazione a Roma.
Lo studio si occupa del diritto civile, con particolare attenzione alla infortunistica stradale e sciistica , diritti reali e condominio, contratti , diritto del lavoro e amministrativo , diritto tavolare , successioni , recupero crediti, diritto agrario, esecuzioni ed aste immobiliari, opposizioni alla sanzioni amministrative dal Giudice di Pace, separazioni e divorzi.
Lo studio si occupa del diritto penale in tutte le sue parti con particolare attenzione e specializzazione in diritto delle armi e caccia.
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