Consulenze

Custodia delle Armi e Munizioni

Chi viene in possesso di armi o loro parti essenziali deve denunziarle entro

72 ore (D L.vo 204/2010). La detenzione di armi non richiede il possesso di licenze

di porto. La denunzia (Art. 15 e 38 T.U. di P.S., artt. 57, 58,73 Reg.

T.U.) viene fatta in duplice copia e in carta libera, indicando i dati indicativi

delle armi e il luogo di loro custodia. La denunzia viene presentata alla Questura

o Commissariato del comune di custodia; se mancano, ai Carabinieri. Essi

timbrano l'originale per ricevuta e trattengono la copia. Il funzionario non può

rifiutarsi di timbrare la denunzia, anche se sbagliata o incompleta, perché il cittadino

ha il diritto di avere la prova di aver fatto denunzia tempestiva; le correzioni

verranno fatte, se necessario, successivamente. La denunzia può essere

fatta anche per raccomandata con ricevuta di ritorno o con mezzi telematici, in

114

particolare con il fax (si veda modulo di denunzia nel sito Polizia di Stato). Si

consiglia di inviare la denunzia senza busta, in modo che sia timbrata sul retro.

La denunzia deve contenere anche l'elenco delle armi già denunziate, specialmente

se ad altra autorità. Le munizioni possono essere denunziate assieme

alle armi o separatamente.

Anche la detenzione temporanea di armi ricevute in comodato e che duri

più di 72 ore, va denunziata da parte di chi le riceve; non va denunziato il prestito

fatto in viaggio, durante una partita di caccia o un turno di gare.

Le armi possono essere detenute e denunziate in luoghi diversi dalla residenza

ed anche in più luoghi diversi (casa di abitazione, ufficio, negozio, cassetta

di sicurezza in banca, seconda abitazione). Unica cosa da tener presente è

che il luogo in cui si trovano dia sufficienti garanzie di adeguata custodia. Anche

in questo caso il funzionario non può censurare in anticipo il luogo scelto

per la custodia e rifiutare la denunzia. Se successivamente accerterà che in

concreto le armi sono mal custodite, denunzierà tale reato (Art. 702 C.P., artt.

20 e 20 bis L. 110/1975).

Nel luogo di denunzia le armi possono essere detenute cariche e pronte

all'uso, perché sono destinate anche alla difesa abitativa; non devono essere

conservate smontate o chiuse in cassaforte. Importa solo che esse siano al sicuro

da furti quando nessuno è in casa e che non possano usare bambini o minorati.

È consentito lasciarle alla portata di familiari ed altre persone ospitate, se

capaci. Una casa con finestre non accessibili e con robusta porta e serrature è

un luogo idoneo per impedire furti. In una casa di campagna che rimane vuota

per parecchi giorni è consigliabile una cassaforte. L'obbligo di custodia non riguarda

(o è molto attenuato) le parti di armi; perciò l'arma privata di una parte

essenziale richiede minori cautele. Le armi non vanno lasciate all'aperto in auto,

incustodita.

~ Consulenze ~

Consulenze in materia di Diritto e Procedura Civile e Penale

~ La Caccia ~

Edoardo Mori
Con la collaborazione dell'avv. Andrea Antolini

Libro sul diritto della caccia, le leggi, la giurisprudenza commentata
Appunti di diritto delle armi e di balistica venatoria

~ Ulteriori Servizi ~

Studio legale in Trentino specialista in materia di caccia e armi, ampia esperienza in Diritto Civile, Diritto Penale, Diritti di Famiglia, Risarcimento Danni, Protezione dei soggetti deboli.

~ Lo studio ~

Lo Studio

Lo Studio Legale Antolini opera da più di sessant’anni in Trentino e a Tione di Trento offrendo la propria professionalità nel Distretto della Corte di Appello di Trento e in tutta la Regione Trentino Alto Adige ed anche su tutto il territorio nazionale avvalendosi di collaborazioni di professionisti esterni qualificati e garantendo assistenza avanti alla Suprema Corte di Cassazione a Roma.
Lo studio si occupa del diritto civile, con particolare attenzione alla infortunistica stradale e sciistica , diritti reali e condominio, contratti , diritto del lavoro e amministrativo , diritto tavolare , successioni , recupero crediti, diritto agrario, esecuzioni ed aste immobiliari, opposizioni alla sanzioni amministrative dal Giudice di Pace, separazioni e divorzi.
Lo studio si occupa del diritto penale in tutte le sue parti con particolare attenzione e specializzazione in diritto delle armi e caccia.
Lo studio si avvale anche di propri consulenti tecnici in materia sanitaria ( relazioni medico legali) tecnica (perizie) grafologica e ricostruzione di infortunistica stradale.

Contattaci

Studio Legale Antolini

Viale Dante, 19
38079 Tione di Trento (TN)

T. +39 0465 321141
F. +39 0465 329910

info@studiolegaleantolini.it
P.E.C.: andrea.antolini@pectrentoavvocati.it
Codice Fiscale e P.IVA: 02318630221

*Il presente Sito non fa uso di cookies

 Seguici su facebook


Studio legale Antolini - Viale Dante, 19 - 38079 Tione di Trento (TN) - P.IVA 02318630221 - Privacy - Cookies
T +39 0465 321141 - F +39 0465 329910
info@studiolegaleantolini.it