Si segnala che con l’entrata in vigore della legge 221 del 28.12.2015 (pubblicata in G.U. del 18.01.2016) “gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali” nonché “gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli” sono stati inseriti nella lista dei beni assolutamente impignorabili (al pari della fede nuziale, dei beni di prima necessità, del vestiario ecc. cfr. art. 514 c.p.c.).
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