Consulenze

Calendario Venatorio

La legge sulla caccia, che non finisce mai di sorprendere per il modo con

cui è stata abborracciata, richiama il calendario venatorio per dire che in esso

sono specificati i periodi venatori, che esso è regionale, che esso contiene l'indicazione

del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività

venatoria, ma si è dimenticata che essa ha abrogato tutte le norme precedenti

che istituivano e regolavano il calendario venatorio! Quindi si richiama

ad un istituto che nella legge non esiste. Con qualche virtuosismo si può far

finta che detta nozione si sia conservata come nozione storico-linguistica e che

perciò, pur in mancanza di una norma che lo regoli, il calendario venatorio sia

quel provvedimento che l’ente locale competente emana per adeguare di anno

in anno le norme legislative alle concrete esigenze di gestione della caccia, indicando

le specie cacciabili, il numero di capi abbattibili, i giorni di caccia e

quelli di silenzio venatorio e cose simili.

La legge dell’Emilia-Romagna, ad esempio, così regola il suo calendario

venatorio:

1. La Giunta regionale, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca

ambientale (ISPRA) e le Province, regola l'esercizio della caccia, con il calendario

venatorio da pubblicarsi entro il 1° giugno di ogni anno. Il calendario venatorio regionale

indica:

a) le specie di mammiferi ed uccelli selvatici di cui è consentito l'esercizio venatorio

nei comprensori omogenei, nei periodi e con le limitazioni stabilite dai piani faunistico-

venatori provinciali;

b) le giornate di caccia, fisse o a libera scelta, in ogni settimana e nei diversi periodi;

c) il carniere massimo giornaliero e stagionale delle specie indicate;

d) i periodi in cui l'addestramento dei cani da caccia può essere consentito.

2. Le Province, previo parere dell'ISPRA, adottano il calendario venatorio provinciale,

con il quale:

a) autorizzano modificazioni dei termini del calendario venatorio regionale nei

limiti consentiti dalla legge statale;

b) autorizzano l'esercizio venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie, limitatamente

alla fauna di allevamento, dal 1° settembre al 31 gennaio di ogni anno;

c) rendono operanti le limitazioni proposte dai Consigli direttivi degli A.T.C. e la

protezione ed i divieti relativi alle aree con colture in atto.

Le prescrizioni del calendario devono essere riportate nel tesserino venatorio

(art. 12 LC)

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Consulenze in materia di Diritto e Procedura Civile e Penale

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Edoardo Mori
Con la collaborazione dell'avv. Andrea Antolini

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