Consulenze

Assicurazione obbligatoria caccia

L’art. 12 LC prevede che il cacciatore sia munito di assicurazione obbligatoria

per la responsabilità civile vero terzi derivante dall'uso delle armi o degli

arnesi utili all'attività venatoria, I massimali fissati nel 1992 erano di 375.000

euro per ogni persona e di 125.000 euro per i danni a cose od animali. Deve

avere inoltre una polizza assicurativa per infortuni propri correlati alla attività

venatoria con massimale di 50.000 euro per morte o invalidità permanente.

Si noti l’assurdità di imporre una polizza per infortunio al cacciatore, unico

sportivo soggetto a tale illogico balzello, sebbene mai sia stato ritenuto necessario

imporla a chi fa alpinismo, sport estremi, automobilismo, motociclismo,

sebbene i rischi siano specifici e cento volte maggiori. L’assicurazione è stata

voluta proprio come balzello per insinuare l’idea nel pubblico che cacciare sia

una attività pericolosissima e (forse) per far guadagnare un po’ di soldi a qualche

assicurazione.

Come avviene per l’assicurazione obbligatoria per i veicoli, il terzo danneggiato

può (ma non deve) richiedere il risarcimento del danno direttamente

alla società assicuratrice del cacciatore senza chiamare questi in giudizio.

Questa è l’unica eccezione alla disciplina generale per il danno da fatto illecito

(art. 2043 e segg. C.C.). Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in

cinque anni dal fatto (art. 2947 C.C.).

Occorre fare molta attenzione nello stipulare queste polizze perché è facile

poi trovarsi scoperti e dove pagare di tasca propria.

Ad esempio se la polizza copre solo il rischio derivante dall’uso di armi o

di arnesi utilizzati per l’attività venatoria, l’assicurazione non risponde per il

danno provocato dal lancio di un sasso o dall’aver provocato il rotolamento di

un masso o dall’aver cagionato un incendio accedendo un focherello, e così

via.

Circa la polizza sugli infortuni, l’espressione “correlati alla attività venatoria”

è una di quelle frasi che piacciono ai giuristi, ma che servono solo per vedersi

rifiutare il pagamento del danno. Non si capisce, ad esempio, se debbano

essere coperti gli infortuni verificatisi in itinere, vale a dire durante il percorso

per giungere alla zona di caccia o per tornare a casa.

Inoltre i massimali ufficiali, aggiornati o meno, sono troppo bassi e si corre

il rischio che non coprano l’intero danno.

Occorre controllare accuratamente le clausole che limitano o escludono casi

in cui l’assicurazione interviene. L’assicurazione, per norma generale, non paga

se il danno è stato commesso a seguito di un delitto doloso (ad es. porto illegale

di arma, uso di arma clandestina), ma è facile trovarsi di fronte a clauso33

le che escludono il risarcimento anche di fronte a contravvenzioni (si pensi

all’incidente cagionato in stato di ebbrezza). Vi è il pericolo di trovarsi di fronte

a clausole in cui l’assicurazione non paga se si e accusati di aver commesso

una contravvenzione venatoria (ad. es. bracconaggio). In sé il principio potrebbe

anche essere giusto, ma di fatto uno viene a dover pagare un danno che magari

ha cagionato in buona fede o che è messo in discussione solo per cavilli

giuridici. La conseguenza è che il cacciatore si può trovare personalmente

chiamato in causa per pagare il danno, con spese legali notevoli. È vero che la

Cassazione ha stabilito che queste clausole limitative non sono valide, ma non

si vede perché la polizza non debba essere chiara sul punto.

È quindi sempre opportuno, oltre a leggere e capire le clausole della polizza,

che essa preveda la copertura per le spese legali, in sede civile e penale, non

solo per resistere alle richieste di risarcimento danno, ma anche per resistere al

rifiuto della società di assicurazione di riconoscere la copertura del danno.

Le associazioni venatorie si occupano delle assicurazioni obbligatorie proponendo

pacchetti assicurativi specifici ed ampliati rispetto a quelli minimi

previsti per legge. Oltre alle associazioni venatorie la maggior parte delle compagnie

assicurative offrono polizze assicurative per l’esercizio della caccia, le

quali possono essere abbinate alla polizza per la responsabilità del capo famiglia

(che tutti dovrebbero avere), con un modesto costo aggiuntivo.

Chi svolge attività di vigilanza venatoria può controllare (art. 28) se il cacciatore

ha con sé il contrassegno rilasciato dalla società assicuratrice che attesta

la stipulazione della polizza conforme alle norme di legge. Non hanno alcun

diritto di richiedere la esibizione della polizza e di conoscere i massimali assicurati.

Se hanno dei dubbi sulla validità della polizza, sono essi stessi che devono

richiedere alla polizia giudiziaria di svolgere i necessari controlli

Il fatto di cacciare senza essere muniti di assicurazione è punito con la sanzione

amministrativa da euro 103 a euro 619; se la violazione è nuovamente

commessa, la sanzione è da euro 206 a euro 1.239 (art. 31 lett. b).

Il cacciatore che, pur essendo assicurato, non esibisce il contrassegno, è punito

con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 154. Se produce il contrassegno

entro 5 giorni, la sanzione è di 25 euro.

Fondo di garanzia

La legge ha previsto l’istituzione di un Fondo di garanzia per le vittime della

caccia. L’art. 25 LC che lo prevedeva è stato ora sostituto dagli artt. 302-304

del D. Leg. 209/2005 del 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni

private). Esso interviene quando l’autore del fatto sia ignoto, oppure se è privo

di assicurazione oppure se la società di assicurazione sia in liquidazione.

34

Il Fondo paga il risarcimento nella misura minima prevista dalla assicurazione

obbligatoria e solo in caso di morte o di invalidità permanete superiore al

20%.

Proprio non si comprende perché non si sia previsto un fondo di garanzia in

grado di pagare integralmente il danno. È noto che queste polizze obbligatorie,

in un settore in cui gli eventi non sono numerosissimi, sono un affare interessante

per certe assicurazioni e forse era proprio il caso di favorire le vittime

piuttosto che le assicurazioni!

Giurisprudenza

• La clausola della polizza di Assicurazione, che circoscriva il contenuto

della garanzia assicurativa, non integra un patto limitativo della responsabilità

dell'assicuratore, ai sensi ed agli effetti dell'art 1341 secondo comma cod. civ.

in quanto è diretta ad individuare l'oggetto del contratto, e, pertanto, ove inserita

in condizioni generali predisposte dall'assicuratore medesimo, e operante anche

in difetto di specifica approvazione per iscritto dello assicurato. (nella specie,

in tema di Assicurazione contro gli infortuni derivanti dalla caccia, trattavasi

della clausola che escludeva la garanzia assicurativa in ipotesi di esercizio

della caccia in luoghi vietati dalla legge. *Cass., 26 aprile 1979, n. 2405.

• La clausola di un contratto di Assicurazione secondo cui, salvi i casi di

buona fede, non sono risarcibili i danni verificatisi in violazione di leggi e regolamenti

sulla caccia, è nulla, per contrasto con la norma imperativa che prevede

l'Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti

dall'Esercizio della caccia, nella parte in cui escluda dalla copertura assicurativa

anche i fatti colposi commessi da colui che, pur esercitando legittimamente

la caccia - nel possesso, cioè della relativa licenza e degli altri documenti

prescritti, ivi compresa la polizza di Assicurazione obbligatoria - abbia violato

una qualche norma particolare prescritta dalle leggi o dai regolamenti sulla

caccia, sempre che si tratti di norme che non siano specificamente prescritte

per evitare il sinistro in concreto verificatosi, e cioè quando la violazione non

riveli alcun nesso di causalità immediato e diretto con il sinistro occorso. Ne

consegue che, a tal fine, qualora un cacciatore, in violazione dell'art 30 del tu

sulla caccia, sparando in direzione di un fondo in attività di coltivazione senza

penetrarvi, abbia colpito una persona che vi lavorava, occorre accertare se il

cacciatore abbia sparato senza vedere la persona, ma accettando il rischio di

colpirla (dolo eventuale), oppure l'abbia colpita, pur avendola vista distintamente,

per difetto di precisione nella mira, poiché solo in questo secondo caso

non e ravvisabile alcun nesso causale tra il comportamento colposo del cacciatore

e le infrazioni eventualmente commesse, e l'assicuratore deve rispondere

dei danni.*Cass., 05 settembre 1980, n. 5136.

Sentenza assurda; quando mai si è applicato questo principio all’analogo

35

problema degli incidenti stradali? È stata corretta nel 1987 (vedi più avanti).

• "L'esercizio della caccia", secondo la previsione dell'art. 1 del R.d. 5 giugno

1939 n. 1016, comprende non solo l'attività di ricerca, cattura ed uccisione

della selvaggina, ma anche ogni attività di preliminare organizzazione dei mezzi

diretti a detti fini, e, quindi, pure il trasferimento in armi verso il luogo

all'uopo prestabilito. Pertanto, con riguardo al contratto di Assicurazione obbligatoria

della responsabilità civile per i danni derivanti dalla caccia, che venga

stipulato, a norma dell'art. 8 del citato decreto (come modificato dall'art. 1 della

legge 2 agosto 1967 n. 799), con riferimento alla nozione di Esercizio della

caccia di cui alla predetta disposizione, deve ritenersi incluso nella copertura

assicurativa anche l'incidente verificatosi nell'ambito delle indicate attività preparatorie.

*Cass., 11 luglio 1985. n. 4133

Massima corretta, ma motivazione sbagliata!. La legge del 1939 non dice

proprio nulla!

• Con riguardo all'Assicurazione della responsabilità civile per incidenti di

caccia, la clausola di polizza, che neghi la copertura assicurativa per i danni

che l'assicurato, abilitato alla attività venatoria, abbia provocato per colpa consistente

in violazione delle norme disciplinanti l'attività medesima, è nulla, per

contrasto con la regola imperativa dell'obbligatorietà di detta Assicurazione

(art. 8 nono comma del R.d. 5 giugno 1939 n. 1016, come sostituito dall'art. 1

della legge 2 agosto 1967 n. 799), indipendentemente da ogni ulteriore indagine

sul nesso di causalità fra detta violazione ed il sinistro. *Cass., 4 luglio

1987, n. 5860.

• L'esercizio della caccia - secondo la previsione dell'art. 1 del R.d. 5 giugno

1939, n. 1016 - comprende non solo l'attività di ricerca, cattura ed uccisione

della selvaggina, ma anche ogni attività di preliminare organizzazione dei

mezzi diretti a questi fini e, quindi, pure il trasferimento in armi verso il luogo

prestabilito; la medesima nozione individua l'ambito dei rischi oggetto d'Assicurazione

nel contratto di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

per i danni derivanti dalla caccia stipulato a norma dell'art. 8 del citato decreto,

nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799. *Cass., 24 novembre

1989, n. 5077.

• L'esercizio della caccia - agli effetti dell'Assicurazione obbligatoria ex art.

8 R.d. 1939 n. 1016, sostituito dall'art. 1 legge 1967 n. 799 la quale è volta ad

offrire ai terzi la maggior protezione possibile, per ragioni di sicurezza sociale -

comprende non solo l'attività di ricerca, cattura ed uccisione della selvaggina,

ma anche ogni altra attività, preliminare o successiva, sintomatica e strumentale

alla sua organizzazione: onde rientra nella copertura assicurativa, come voluta

dalla legge, l'incidente in itinere, anche verificatosi durante il ritorno dal

luogo della caccia. Né tale ampia tutela del terzo può essere derogata da clau36

sole negoziali che - ove apposte nel contratto stipulato tra l'assicurato e l'impresa

assicuratrice - sono nulle per violazione della regola imperativa di obbligatorietà

dell'Assicurazione ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1418, comma secondo,

cod. civ. *Cass., 28 marzo 1990, n. 2544.

• In materia di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante

dall'Esercizio della caccia, la legge 27 dicembre 1977, n. 968, che, innovando

la portata della legge 2 agosto 1967 n. 799, ha attribuito al danneggiato

il diritto a domandare all'assicuratore il diretto pagamento dell'indennizzo, non

può essere considerata norma processuale come tale immediatamente applicabile

ai giudizi in corso, bensì ha natura di norma sostanziale e, per il principio

di irretroattività della legge, non può trovare applicazione in relazione a rapporti

sorti anteriormente alla sua entrata in vigore. *Cass., 21 aprile 1990, n. 3347.

• In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante da incidenti

di caccia, con riguardo alla quale l'art. 8 della legge 27 dicembre 1977, n. 968

consente al danneggiato di rivolgere direttamente all'assicuratore la richiesta di

risarcimento, la prescrizione del diritto dell'assicurato di essere tenuto indenne,

nei limiti di polizza, dalle conseguenze economiche del proprio fatto dannoso

viene interrotta dal momento della detta richiesta, ma il nuovo decorso del termine

non inizia dal medesimo momento, bensì da quello in cui il diritto del

danneggiato al risarcimento sia stato accertato in ogni suo elemento, verificandosi

nelle more la sospensione del termine stesso, in considerazione del fatto

che solo in tale successivo momento si verificano le condizioni di esigibilità

del diritto dell'assicurato. *Cass., 28 luglio 1994, n. 7076.

• L'obbligazione dell'assicuratore ha per oggetto, ai sensi dell'art. 1917

comma primo cod. civ., il rimborso delle somme che al terzo debbono essere

pagate dall'assicurato, sicché può diventare liquida ed esigibile solo nel momento

in cui vengono accertate, giudizialmente o negozialmente, la responsabilità

dell'assicurato e l'ammontare delle somme dovute al terzo. Pertanto, solo da

tale momento, e non da quello dell'illecito, l'assicuratore, per un verso, è tenuto

all'adempimento della propria obbligazione - senza che a nulla rilevi che, in

precedenza, l'assicurato gli abbia intimato formalmente di provvedere al versamento

dell'indennità - e, per altro verso, ove sia rimasto inadempiente, subisce

gli effetti della mora (nella specie, trattavasi di assicurazione obbligatoria

sulla caccia). *Cass., 1° luglio 1995, n. 7330.

• L'assicurazione obbligatoria ex art. 8 R.D. 5 giugno 1939 n. 1016, come

modificato dall'art. 1 legge 2 agosto 1967 n. 799, pur essendo volta ad assicurare

ai terzi, per ragioni di sicurezza sociale, la maggior protezione possibile per

danni involontariamente causati da armi o cani impiegati nell'esercizio dell'attività

venatoria, postula per la sua operatività il concreto accertamento che l'assicurato

nel periodo di tempo e nella località in cui si è verificato l'incidente

fosse impegnato nella attività di caccia mediante impiego del mezzo causativo

37

del danno. *Cass., 23 febbraio 1996, n. 1439.

• In materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante

dall'esercizio della caccia, in assenza di deroga ai principi vigenti in tema

di azioni individuali nei confronti di imprese sottoposte a liquidazione coatta

amministrativa, dette azioni sono improponibili per difetto temporaneo di giurisdizione

del giudice ordinario, in quanto il loro esame rientra nella competenza

del commissario liquidatore ai sensi degli artt. 201 e seguenti della legge fallimentare.

*Cass., 2 marzo 2004, n. 4193.

• La disciplina istitutiva del Fondo di garanzia vittime della caccia, dettata

dalla legge 11.2.1992, n. 157 e volta a coprire gli eventuali sinistri provocati

nell'esercizio dell'attività venatoria e non liquidati dalle compagnie assicuratrici,

ha efficacia soltanto "ex nunc", e pertanto non copre i sinistri verificatisi

precedentemente all'entrata in vigore della legge, senza che in contrario possa

trarsi un argomento interpretativo dall'art. 5 del regolamento attuativo della citata

legge, sia perché esso - là dove si riferisce all'obbligo di rendiconto per

causa anteriore - non può riferirsi ad un momento anteriore alla costituzione del

Fondo, sia - e comunque - per l'impossibilità che una fonte normativa subprimaria,

quale un regolamento, deroghi a principi generali espressi da una fonte

primaria. *Cass., 24 novembre 2005, n. 24796.

• Nell'assicurazione per conto di chi spetta, come nell'assicurazione per

conto altrui, poiché il diritto dell'assicurato nasce così come lo aveva costituito

lo stipulante, sono a lui opponibili da parte dell'assicuratore le stesse eccezioni

di carattere reale opponibili al contraente in dipendenza del contratto assicurativo,

mentre sono inopponibili all'assicurato le eccezioni che sono estranee al

contratto e quelle personali ai precedenti titolari dell'interesse assicurato o al

solo contraente. (Nella specie, riguardante un contratto di assicurazione stipulato

dall'Associazione Nazionale Libera Caccia in favore di un associato, la S.C.,

respingendo il ricorso, ha rilevato la correttezza della sentenza di merito che

aveva rigettato la domanda di pagamento dell'indennizzo proposta da quest'ultimo,

ritenendo che la compagnia di assicurazioni fosse legittimata ad eccepire

il mancato tempestivo pagamento del premio da parte della suddetta associazione,

sebbene a quest'ultima l'associato lo avesse regolarmente versato).

*Cass., 28 ottobre 2009, n. 22809

Massima dubbia: sia chiaro che se l’assicurazione rilascia il contrassegno,

il cacciatore ha tutto il diritto di ritenere che essa non ha eccezioni da sollevare.

• In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile conseguente

ad attività venatoria, l'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - che

ha istituito il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, indicando le condizioni

alle quali esso è tenuto al risarcimento dei danni causati a terzi - è norma

sostanziale e, in quanto tale, non può trovare applicazione per i fatti verificatisi

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in epoca precedente alla sua entrata in vigore; ne consegue che analoga irretroattività

vale anche per l'estensione della responsabilità del Fondo di garanzia

- operata dalla sentenza n. 470 del 2000 della Corte costituzionale - per il caso

in cui il soggetto danneggiante risulti assicurato presso un'impresa che al momento

del sinistro si trovava in stato di liquidazione coatta amministrativa.

*Cass., 09 marzo 2010, n. 5662.

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Edoardo Mori
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