Consulenze

Strada Poderale e Interpoderale

L’art. 21 L.C., lett. e) recita che è vietato l'esercizio venatorio nelle aie e

nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio

di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto

di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione

ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali.

La lett. f) stabilisce poi il divieto di sparare in direzione di queste strade.

La norma sub e è stata introdotta dalla LC 1977 quella sub f) dalla LC

799/1967. ed erano ignote alla normativa anteriore.

L’art. 3 nr. 52 del Codice Stradale 285/1992 fornisce la seguente definizione:

Strada vicinale o poderale o di bonifica; strada privata fuori dai centri abitati

ad uso pubblico. L’art. 2, comma 6 lett. d) stabilisce poi che le strade vicinali

sono assimilate alle strade comunali.

Le norme sono abbastanza chiare, e lo sarebbero di più se la Cassazione

non avesse fatto la solita confusione, decidendo ad orecchio invece che in base

alla legge. Una corretta interpretazione deve tenere conto prima di tutto della

realtà di fatto e poi del significato che le parole hanno nel contesto storico.

Se si esaminano vocabolari e leggi del 1800 si trova subito che requisito essenziale

della strada vicinale è di essere una strada privata, su terreni privati,

costruita da privati e quindi regolata dal diritto privato; poco importa se gravata

di servitù di uso pubblico (Trib. Torino 17 agosto 1855). Così anche il Prontuario

di Giacinto Carena del 1859: “strada vicinale è quella che mette ai particolari

poderi di vari privati, e suol esser fatta e mantenuta a loro spese” Essa può

diventare pubblica solo se da tempo immemorabile è stata adibita ad uso pubblico

(Cass., Firenze 3 dicembre 1868). La materia venne poi regolata dalla

legge20 agosto 1881 sulle strade rurali (G. B .Cereseto – 1894, Le strade vicinali,

1884).

Questi principi sono rimasti immutati; vedi Tar Toscana 1385/2003: “ La

strada vicinale pubblica non deve confondersi con la strada vicinale privata

formata «ex collazione privatorum agrorum», e la cui proprietà spetta ai conferenti.

Scrive Augusto Baldassari nel Codice Civile commentato, pag. 826, del

2007: “Fra i diritti di uso pubblico, rientra in primo luogo - quale tipo di servitù

pubblica più diffusa - la strada vicinale (pubblica), da non confondersi con le

vie agrarie o vicinali private formate da conferimenti consensuali del terreno

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dei proprietari di fondi confinanti, che servono esclusivamente ad essi, non essendone

l'uso consentito alla generalità. (Cass., 14 luglio 1976 n. 2710).

Le strade vicinali sono strade di proprietà privala gravate da servitù pubblica

di passaggio, alla quale vengono assoggettati anche gli sisari privati (spiazzi,

vicoli, corti), aperti al transito pubblico (art. 22 leggi su lavori pubblici). Cass.,

22 novembre 1968 n. 3794

Le strade vicinali assoggettate a pubblico transito sono equiparate alle strade

pubbliche in senso proprio e sottoposte al regime giuridico di queste ultime.

Cass., 19 febbraio 1993 n. 2025.

Perché una strada possa rientrare nella categoria delle vie vicinali pubbliche

devono sussistere: a) il requisito del passaggio esercitato «iuris servitutis publicae

», da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo

territoriale; b) la concreta idoneità della strada a soddisfare, anche per il collegamento

con la via pubblica, esigenze di generale interesse; e) un titolo valido

a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può identificarsi

nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile. (Cass., 12 luglio 91,

n. 7718).

La Cassazione si è occupata poi delle strade vicinali per questione non civilistica,

dovendo stabile su quali strade vicinali occorra rispettare le norme sulla

circolazione stradale ed ha scritto:

Bene e ritenuta area di uso pubblico, ai sensi dell'art.2 cod. strad.

La strada vicinale che, pur terminando in fondi di proprietà privata, e aperta

indiscriminatamente - e col consenso, anche soltanto tacito, del proprietario -

all'uso pubblico e della collettività, che in tal caso ne usufruisce non uti singuli.

Di conseguenza,esattamente e ritenuta obbligatoria la patente di guida per

chi circola in essa con trattori agricoli in riferimento alla fondamentale sicurezza

della circolazione stradale. (Cass., 3 giugno 1968 n. 1142).

Nel 1973 si è poi occupata della questione in materia venatoria scrivendo:

L'art 10 legge 2 agosto 1967, n 799 (che ha sostituito l'art 32 tu 5 giugno 1939,

n 1016), nello stabilire per l'Esercizio della caccia con uso di armi da sparo

l'obbligo di una distanza non minore di cinquanta metri da strade carrozzabili

(eccettuate quelle poderali e interpoderali), si riferisce sia alle strade statali,

provinciali e comunali, sia a quelle vicinali soggette a servitù di pubblico transito.

(Cass., 04 giugno 1973 n. 7698)

Da quanto emerge da leggi e giurisprudenza si possono fissare tre punti saldi:

- La nozione ha rilevanza solo per le strade carrozzabili, idonee alla circolazione

di veicoli

- Le strade vicinali sono strade costruite su terreni privati e di proprietà privata;

esse si distinguono in strade vicinali di uso pubblico e strade vicinali non

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di uso pubblico.

- Le norme del codice delle strada e della legge sulla caccia si applicano solamente

alle strade vicinali non di uso pubblico.

Si tratta quindi di stabilire in quali casi si ha “uso pubblico”.

L’affermazione della Cassazione secondo cui si ha uso pubblico ogni qualvolta

i privati consentono che sulla strada passino persone diverse dai legittimati è

una sciocchezza giuridica. È noto che il passaggio su strade private avviene

normalmente da parte di tutti se non vi sono espressi divieto di transito o barriere

che impediscano l’accesso. Una strada vicinale non è il vialetto

all’ingresso di una villa, la cui natura “riservata” è chiaramente dimostrata dalla

situazione dei luoghi, ma è una strada campestre, anche asfaltata che dovrebbe

servire solo ai proprietari dei fondi e a tutti coloro che sono autorizzati,

espressamente o implicitamente ad accedere ai fondi. Nessuna norma obbliga il

proprietario di una strada privata ad apporre cartelli di avviso o barriere agli

ingressi e quindi l’estensione dell’uso della strada a terzi non legittimati deriva

o dalla tolleranza dei proprietari o dall’abuso dei terzi; spesso però deriva dal

fatto che il terzo non è in grado di rendersi conto che sta commettendo un abuso.

Si consideri poi che anche dove vi fosse un cartello di divieto, chiunque può

entrare con la scusa di cercare Pinco Pallino che lavora lì: il fatto è che in genere

questi cartelli di divieto o di strada privata vengono messi per ragioni civilistiche

(dimostrazione di possesso, scarico di responsabilità per incidenti) e non

perché si vogliano espressamente escludere tutti gli estranei.

D’altra parte è assurdo che vi siano dei precetti di tipo penale così indeterminati

che finiscono per imporre al cittadino di rispettare situazioni per lui inconoscibili;

come fa il cittadino, sia esso cacciatore o conducente, che si trova

di fronte una strada di tipo forestale nel bosco, a sapere se essa sia privata o

comunale, aperta a tutti o solo ad alcuni? Se una strada è o meno comunale non

risulta certo dalle comuni carte geografiche, anche ad ampia scala, e solo in alcuni

casi si possono trovare indicazioni sulle mappe catastali. Per il cacciatore

vi è poi l’ulteriore problema che egli spesso non arriva sulla strada dal suo ingresso,

ove potrebbero esservi indicazioni utili, ma vi entra lungo il suo percorso

ove nulla può fargli comprendere la natura della strada. E nel bosco il cacciatore

può trovarsi di fronte all’improvviso una strada; come fa a sapere che

deve rispettare una certa distanza da essa?

Altrettanto assurdo sarebbe poi sostenere, come fa certa dottrina, che il cacciatore

dovrebbe considerare di uso non pubblico solo quelle in cui ciò è reso

manifesto dalla situazione dei luoghi; ad esempio una strada che porta e muore

in un prato o ad una casa agricola. Una simile tesi ignora le realtà dei fatti. Fra

le strade poderali o vicinali rientrano anche le strade poderali e consortili, talvolta

chiuse con cancelli, talvolta aperte, che servono più poderi e ampie diste271

se di terreni e che di certo non hanno nessuna caratteristica di destinazione

all’uso pubblico, anche se usate ogni giorno da decine e decine di agricoltori.

A questo appunto non resta che arrendersi e riconoscere che le norme della

legge sulla caccia che fanno riferimento alla nozione di strada poderale non sono

interpretabili.

In materia penale (ma il discorso vale anche per le sanzioni amministrative)

vigono vari principi generali che non possono essere mai ignorati perché di valore

costituzionale:

- il principio che il precetto penale deve essere chiaro e ben determinato;

- il principio che ogni norma dubbia deve essere interpretata in base al favor

rei e quindi adottando la tesi più favorevole all’accusato;

- il principio che il cittadino non può essere punito se non ha tenuto coscientemente

una condotta antidoverosa (Corte Cost. 24 marzo 1988 n. 364).

- il principio che è l’accusatore a dover dimostrare la sussistenza di tutti gli

elementi che consentono l’applicazione di una pena.

La conclusione può essere solo questa: di fronte ad un cacciatore il quale

sostenga di aver ritenuto in buona fede e in base alla situazione di fatto che una

strada non fosse di uso pubblico, o l’accusatore dimostra che era palese che la

strada era pubblica o di uso pubblico oppure il cacciatore deve essere prosciolto.

Oppure, in alternativa, la questione va inviata alla Corte Costituzionale affinché

valuti se la norma non violi il principio di determinatezza dell'illecito

penale e il principio di razionalità, laddove impone condotte non accertabili

dal soggetto.

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