Consulenze

Munizioni Acquisto Denuncia

Munizioni sono le cartucce a palla o a salve destinate a caricare armi da
sparo (non quelle per le armi a salve di apposito calibro, che sono libere). Sono:
- per arma lunga (la legge parla di armi da caccia, ma quando la norma è
stata scritta nel 1940 tutte le armi lunghe erano da caccia e infatti non esiste
norma che regoli le munizioni per armi lunghe non da caccia), sono quelle nate
per essere usate in fucili o carabine; le munizioni 22 long rifle, come dice il
nome e la loro storia, sono munizioni per carabina (contraria una circolare del
Min. Int., ma è certamente sbagliata).
- per arma corta, sono quelle nate per essere usate in pistole; a nulla rileva
che poi si sparino anche in una carabina.
- a palla, sono quelle che montano un proiettile unico;
- a munizione spezzata o a pallini, quelle che contengono nel bossolo più
palle di piombo o altro materiale (la legge ignora la distinzione commerciale
fra pallini e pallettoni).
La legge vieta per ogni uso i proiettili a punta cava (detti ad espansione; attenzione
certi proiettili hanno un forellino di stabilizzazione in punta il quale
non rende ad espansione la palla), a nucleo perforante, traccianti, incendiari, a
carica esplosiva.
Acquisto: come per le armi(Art. 55 T.U. di P.S.). Chi è iscritto al TSN può
acquistare lì, liberamente, le munizioni per sparare, ma deve consumarle entro
il poligono.
Denunzia: non va denunziato l'acquisto, ma la detenzione (Art. 38 T.U. di
P.S. e 58 Reg. T.U.); chi compera le munizioni (o polvere da sparo) e le usa entro
72 ore non deve denunziarle; chi ha denunziato delle munizioni e le spara o
le usa altrimenti, non deve denunziare che sono diminuite e non deve denunziare
il reintegro del quantitativo iniziale (Cassazione costante, accolta da circolare
del Min. Int., Circ. 7 agosto 2006).
Le cartucce a munizione spezzata sono esenti da denunzia fino ad un massimo
di mille purché si abbiano armi da fuoco da caccia denunziate. Se si supera
il numero di mille, alcuni ritengono che tutte le cartucce a munizione spezzata
vadano denunziate, ma è tesi priva di razionalità. Le cartucce a palla devono
essere denunziate in qualsiasi quantitativo; molti uffici richiedono che nella
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denunzia si indichi numenro e calibro delle cartucce. Non è tenuto a denunzia
di munizioni e polvere chi è titolare di licenza di collezione per armi antiche e
rare (Art. 38 T.U. di P.S.). È pertanto illegittimo il DM 14 aprile 2006 in cui si
stabilisce che il collezionista di armi antiche non può detenere munizioni!
La Cassazione ha detto, poi ripensandoci, che è lecito non denunziare fino a
gr. 1785 di polvere occorrenti per caricare le mille cartucce "esenti". Si possono
detenere munizioni anche per armi che non si possiedono. I collezionisti di
armi moderne non possono detenere munizioni pertinenti alle armi in collezione,
salvo che abbiano arma in eguale calibro fuori collezione.
Quantitativi: non occorre licenza di deposito per detenere un quantitativo
massimo di 200 cartucce per arma corta + 1500 cartucce per arma lunga a palla
o a munizione spezzata oppure 5 kg di polvere da sparo; chi detiene sia cartucce
che polvere deve conteggiare la polvere entro le cartucce; si consiglia in tal
caso di non detenere più di 200 colpi per arma corta + 1000 per arma lunga + 3
kg di polvere. Chi vuol detenere quantitativi superiori deve richiedere al prefetto
licenza di deposito di esplosivi. Viene rilasciata ai tiratori agonisti e ad altre
categorie che ne abbiano necessità. La licenza viene rilasciata per l'intero quantitativo
detenibile di materie esplodenti (ad es. 1500 cartucce per fucile + 1500
per arma corta + 5 kg polvere) e il quantitativo massimo effettivamente detenuto
va denunziato. Per modesti quantitativi di cartucce (ad. 1500 per fucile e
1500 per pistola) non si richiedono particolari misure di sicurezza. È opportuno
far precisare che la licenza di deposito autorizza anche al trasporto di quanto in
deposito.
In alcune questure si impone un limite di acquisto annuo per le cartucce a
palla: è una limitazione illegittima perché la legge 306/1992 che la prevedeva
non è mai entrata in vigore per mancanza del regolamento. Chi si ritrova il limite
sulla licenza deve però osservarlo fino a che non riesce a farselo togliere!
Più persone coabitanti possono detenere ciascuna il quantitativo consentito,
ma consiglio di tenerli in locali separati.

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Consulenze in materia di Diritto e Procedura Civile e Penale

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Edoardo Mori
Con la collaborazione dell'avv. Andrea Antolini

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