Consulenze

Caccia di Selezione

La legge sulla caccia parla incidentalmente di “caccia di selezione” all’art.

18 per dire che i termini temporali entro cui si può cacciare si applicano anche

alla caccia di selezione agli ungulati, ma che questi possono essere cacciati fino

ad un'ora dopo il tramonto.

La norma che poi la regola è contenuta nell’art. 19 sul Controllo della fauna

selvatica, che non parla più di caccia di selezione ma di “controllo esercitato

selettivamente”. Se il legislatore controllasse anche ciò che scrive non sarebbe

male!

Questo controllo viene esercitato dalle regioni su ogni specie fauna selvatica

e su ogni parte del territorio, anche quelle ove la caccia è vietata, per i seguenti

scopi:

- migliore gestione del patrimonio zootecnico

- tutela del suolo

- motivi sanitari

- selezione biologica

- tutela del patrimonio storico-artistico

- tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche

Il termine selezione non vuol significare nulla di speciale, ma solo che

l’abbattimento deve rispettare certi criteri numerici o qualitativi.

Di regola si cerca di svolgere il controllo con metodi ecologici e, se questi

non sono efficaci, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

(ISPRA) autorizza piani di abbattimento a cura delle regioni. L’abbattimento

deve avvenire ad opera delle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni

provinciali, di guardie forestali e di guardie comunali munite di licenza di

caccia, dei proprietari e conduttori dei fondi interessati dai piani, muniti di licenza

di caccia. Le provincie autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi

di altri soggetti.

Questo è tutto ciò che si può ricavare dalla legge statale. Le leggi regionali

spesso hanno adottato norme che non coincidono con quanto stabilito dall’art.

19. Ad esempio viene riconosciuta l’idoneità all’abbattimento selettivo ad ogni

cacciatore che abbia seguito un corso di “selettore”.

Il fatto è che la norma statale è assurda, scritta da teorici convinti che la

fauna stesse per scomparire e che non sapevano che invece certe specie possono

riprodursi in modo esplosivo e deleterio: cinghiali, caprioli, cervi, cormorani,

storni, nutrie, tanto per citare quelli che hanno creato concreti problemi di

sovrappopolazione in Italia. Di conseguenza le regioni hanno dovuto inventarsi

qualche cosa; la norma che di fatto limitava la caccia di selezione agli agricoltori

dei terreni interessati era infatti da ritenersi illegittima in quanto creava una

ingiustificata disparità di trattamento fra i cacciatori. Di certo l’individuazione

55

dei soggetti che possono fare caccia di selezione non può corrispondere ad un

principio fondamentale di una legge quadro. Ed infatti l’art. 19 stabilisce che le

provincie autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al

comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio

venatorio. Perché mai solo le province autonome?

La legge non prevede che per la caccia di selezione si possano usare mezzi

di caccia diversi da quelli consentiti a tutti i cacciatori. Norma anche questa assurda

perché se l’abbattimento selettivo non avviene per fine venatorio, ma per

un’utilità pubblica, proprio non si comprende perché non si debbano usare gli

strumenti più adeguati alla scopo. Se ad esempio si dovesse eliminare un branco

di un migliaio di storni perché mai bisognerebbe sparare nei campi 30 kg di

piombo invece di utilizzare reti? Se si devono uccidere le nutrie perché mai

non si può usare il cal. .22, studiato proprio per animali di quella taglia?

Purtroppo l’istituto della caccia di selezione è stato nella idea utopistica che

gli squilibri riproduttivi di certe specie sarebbero stati rari e modesti; quindi è

stato creato un baraccone burocratico per operazioni “chirurgiche”, quando invece

sarebbe bastato dire che in certe situazioni la caccia a certe specie era

consentita senza limite di capi oppure nel numero di capi stabilito nel calendario

venatorio con sufficiente larghezza.

Per illustrare l’assurda complicazione di situazioni semplici, la frenesia di

regolare problemi che non esistono, riporto quanto stabilisce la legge dell’Emilia

Romagna 15 febbraio 1994, n. 8 in materia di caccia agli ungulati:

Art. 56 - 1. La gestione faunistico-venatoria degli ungulati è finalizzata alla conservazione

delle specie in rapporto di compatibilità con l'ambiente ed al conseguimento

degli obiettivi indicati dalla Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio

e dai piani faunistico-venatori delle Province, ed è disciplinata da apposito Regolamento

regionale.

2. Il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito

esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell'INFS. I

limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo sono approvati

annualmente dalla Provincia, su proposta degli organismi direttivi dell'ATC e dei

concessionari delle aziende venatorie, attraverso l'adozione di piani di prelievo, ripartiti

per distretto e per AFV, sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria

nel rispetto della programmazione faunistico-venatoria provinciale. I tempi e le

modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale e dalla normativa

regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati. Le Province, su

proposta degli ATC e dei concessionari delle aziende venatorie, possono ridurre tali

tempi, anche relativamente al numero di giornate settimanali.

3. La caccia di selezione è esercitata individualmente, alla cerca o all'aspetto, senza

l'uso dei cani e con arma a canna rigata di cui all'art. 13 della legge statale, munita

di cannocchiale di mira. Il prelievo del cinghiale, oltre che in forma selettiva, può essere

effettuato in battuta o braccata e con il metodo della girata.

56

4. Per il recupero dei capi feriti è consentito l'uso dei cani da traccia purché abilitati

in prove di lavoro organizzate dall'ENCI. I conduttori di cani da traccia sono abilitati

dalla Provincia previo corso di istruzione e superamento di una prova d'esame. A tale

scopo essi possono fare uso delle armi di cui all'art. 13 della legge statale. Le operazioni,

da svolgersi con l'uso di un solo cane, possono essere effettuate anche fuori degli

orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio.

Negli ambiti protetti e nelle aziende venatorie la ricerca viene compiuta con l'autorizzazione

della Provincia competente o del titolare dell'azienda venatoria. Le spoglie

dell'animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito.

5. Il prelievo selettivo degli ungulati e la caccia al cinghiale sono praticati da coloro

che risultano in possesso di attestato di idoneità tecnica rilasciato dalla Provincia

previa partecipazione agli specifici corsi di formazione e aggiornamento ed esami finali

di cui al vigente regolamento regionale, concernente la gestione degli ungulati e

caccia al cinghiale in Emilia-Romagna. I corsi di formazione e aggiornamento possono

essere svolti, oltreché dalle Province, anche dalle associazioni venatorie, di protezione

ambientale, dalle organizzazioni professionali agricole, o da altri soggetti pubblici

o privati in possesso di specifica esperienza in materia.

5 bis. La caccia al cinghiale svolta all'interno di apposite aree recintate autorizzate

in base alla normativa vigente, non richiede il possesso dell'attestato.

6. Gli organismi direttivi degli ATC, avvalendosi delle Commissioni previste dal

vigente regolamento regionale sulla gestione degli ungulati e caccia al cinghiale, predispongono

la programmazione delle uscite per i prelievi di selezione ed il calendario

delle battute al cinghiale nelle zone di caccia previste dal vigente regolamento regionale

sulla gestione degli ungulati e caccia al cinghiale, che vengono autorizzati dalla

Provincia. ...

7. Gli organismi direttivi degli ATC possono altresì prevedere:

a) una quota dei piani annuali di abbattimento di cervidi o bovidi da destinarsi a

cacciatori non residenti nell'ATC;

b) un contributo da parte dei cacciatori di ungulati commisurato alle spese di gestione

ed organizzazione in rapporto alle opere di prevenzione e salvaguardia ambientale

messe in atto, tenuto conto delle eventuali prestazioni di volontariato.

Per ogni altra problematica si rinvia necessariamente alle legge regionali.

~ Consulenze ~

Consulenze in materia di Diritto e Procedura Civile e Penale

~ La Caccia ~

Edoardo Mori
Con la collaborazione dell'avv. Andrea Antolini

Libro sul diritto della caccia, le leggi, la giurisprudenza commentata
Appunti di diritto delle armi e di balistica venatoria

~ Ulteriori Servizi ~

Studio legale in Trentino specialista in materia di caccia e armi, ampia esperienza in Diritto Civile, Diritto Penale, Diritti di Famiglia, Risarcimento Danni, Protezione dei soggetti deboli.

~ Lo studio ~

Lo Studio

Lo Studio Legale Antolini opera da più di sessant’anni in Trentino e a Tione di Trento offrendo la propria professionalità nel Distretto della Corte di Appello di Trento e in tutta la Regione Trentino Alto Adige ed anche su tutto il territorio nazionale avvalendosi di collaborazioni di professionisti esterni qualificati e garantendo assistenza avanti alla Suprema Corte di Cassazione a Roma.
Lo studio si occupa del diritto civile, con particolare attenzione alla infortunistica stradale e sciistica , diritti reali e condominio, contratti , diritto del lavoro e amministrativo , diritto tavolare , successioni , recupero crediti, diritto agrario, esecuzioni ed aste immobiliari, opposizioni alla sanzioni amministrative dal Giudice di Pace, separazioni e divorzi.
Lo studio si occupa del diritto penale in tutte le sue parti con particolare attenzione e specializzazione in diritto delle armi e caccia.
Lo studio si avvale anche di propri consulenti tecnici in materia sanitaria ( relazioni medico legali) tecnica (perizie) grafologica e ricostruzione di infortunistica stradale.

Contattaci

Studio Legale Antolini

Viale Dante, 19
38079 Tione di Trento (TN)

T. +39 0465 321141
F. +39 0465 329910

info@studiolegaleantolini.it
P.E.C.: andrea.antolini@pectrentoavvocati.it
Codice Fiscale e P.IVA: 02318630221

*Il presente Sito non fa uso di cookies

 Seguici su facebook


Studio legale Antolini - Viale Dante, 19 - 38079 Tione di Trento (TN) - P.IVA 02318630221 - Privacy - Cookies
T +39 0465 321141 - F +39 0465 329910
info@studiolegaleantolini.it