<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
<channel>
<title>Studio Legale Antolini - Avvocati a Tione di Trento.</title>
<link>https://www.studiolegaleantolini.it/</link>
<description>Studio Legale Antolini - Avvocati a Tione di Trento. - RSS</description>
<item>
<title>COLLARE ELETTRICO E MALTRATTAMENTO ANIMALI</title>
<link>https://www.studiolegaleantolini.it/it/collare-elettrico-e-maltrattamento-animali</link>
<description><![CDATA[<div><img src="https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg" /></div><p>Si &egrave; pronunciata recentemente La Corte di Cassazione penale sezione Terza numero 10758 del 11 febbraio 2021 tornando sul tema annoso della sussistenza del reato penale di maltrattamento di animali per coloro che utilizzano il collare elettronico nell'addestramento e nella attivit&agrave; venatoria.La Corte ha stabilito che per la sussitenza del reato non basta la mera apposizione ma serva l'utilizzo effettivo, nella misura in cui tale pratica integri e provochi "grasvi sofferenze "nell'animale concretizzantesi in un patimento psico-fisico dell'animale. L'indicazione , comunque, &egrave; di una estrema prudenza nell'utilizzo di tali attrezzature anche alla luce di giurisprudenza penale altalenante.</p>]]></description>
<author>info@studiolegaleantolini.it</author>
<category>Consulenze</category>
<pubDate>Tue, 25 May 2021 00:00:00 +0200</pubDate>
<lastBuildDate>Tue, 25 May 2021 10:23:44 +0200</lastBuildDate>
<published>Tue, 25 May 2021 00:00:00 +0200</published>
<latitude></latitude>
<longitude></longitude>
<image>https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg</image>
</item>
<item>
<title>Nuova Normativa per il mondo dello sci e dell'agonismo</title>
<link>https://www.studiolegaleantolini.it/it/nuova-normativa-per-il-mondo-dello-sci-e-dellagonismo</link>
<description><![CDATA[<div><img src="https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg" /></div><p>E stato introdotto la schema di decreto legislativo in attuazzione dell'art.9 della Legge 86/2019 che prevede significativi cambaimenti per i fruitori delle piste da sci&nbsp; e per i gestori degli impianti. Le principali novit&agrave; riguardano una maggiore sicurezza sulle piste ed una maggiore tutela delle persone che utilizzano le piste sia da amatori che da agonisti. In sintesi obbligatoriet&agrave; del casco protetttivo fino alla maggiore et&agrave;,dotazione i fuori pista di dispositivi elettronici si segnalazione e ricerca e fatto rilevante la obbligatoriet&agrave; dell'assicurazione che copra la propria responsabilit&agrave; civile per danni o infortuni causati a terzi. Tale obbligatoriet&agrave; comporter&agrave; una reale garanzia di risarcimento per tutti i fruitori delle piste , soprattutto nei conftonti di soggetti di difficile solvibilit&agrave;.Novit&agrave; importante per gli sciatori agonisti sara il riconoscimento da aprte dei gestori delle piste del'obbligo di messa in sicurezza delle piste da allenamento con riserva delle stesse per le sessioni degli sci club e degli sportivi agonisti impedendo l'accesso agli utenti ordinari con idonea tabellazione.La normativa prevede una nota di riguardo anche per le persone con disabilit&agrave; , a cui dovranno essere garantite delle aree sciabili dedicate con maggiore accessibilit&agrave; e fruibilit&agrave;.</p>]]></description>
<author>info@studiolegaleantolini.it</author>
<category>Consulenze</category>
<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 00:00:00 +0100</pubDate>
<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2021 18:23:46 +0100</lastBuildDate>
<published>Tue, 02 Mar 2021 00:00:00 +0100</published>
<latitude></latitude>
<longitude></longitude>
<image>https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg</image>
</item>
<item>
<title>La distinzione tra Intercettazione e Registrazione tra persone presenti in campo Penale e Civile</title>
<link>https://www.studiolegaleantolini.it/it/la-distinzione-tra-intercettazione-e-registrazione-tra-persone-presenti-in-campo-penale-e-civile</link>
<description><![CDATA[<div><img src="https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg" /></div><p>DISTINZIONE TRA INTERCETTAZIONE E REGISTRAZIONE</p>
<p>IN CAMPO PENALE E CIVILE</p>
<p>La giurisprudenza distingue l&rsquo;intercettazione dalla registrazione: solo la prima, eseguita da persona</p>
<p>che non partecipa alla conversazione o che comunque alla stessa non &egrave; ammesso, subisce la disciplina</p>
<p>di cui agli artt. 266 e seg. cpp.</p>
<p>La registrazione della conversazione che avviene tra presenti ad opera di una persona ammessa alla</p>
<p>conversazione invece costituisce prova ammessa ed utilizzabile tanto nel procedimento penale quanto</p>
<p>in quello civile. A prescindere dalla circostanza che la registrazione sia avvenuta, per cos&igrave; dire,</p>
<p>abusivamente (senza manifestarlo ai presenti). Un tanto perch&eacute; colui che si inserisce in una</p>
<p>conversazione sopporta il rischio di essere anche registrato.</p>
<p>In questo senso, tra le tante:</p>
<p>Cassazione penale sez. V, 11/06/2018, n.41421</p>
<p>La registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita da uno dei partecipi al colloquio,</p>
<p>costituisce prova documentale, come tale utilizzabile in dibattimento, e non intercettazione</p>
<p>"ambientale" soggetta alla disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., anche quando essa avvenga</p>
<p>in sede di audizione nel procedimento disciplinare ad opera di uno dei partecipanti, senza il consenso</p>
<p>dell'interessato, trattandosi di dati trattati per finalit&agrave; di giustizia, quale precostituzione di un mezzo</p>
<p>di prova per la tutela di un proprio diritto in vista di un eventuale futuro procedimento giurisdizionale.</p>
<p>Questo principio opera anche nel caso di agenti provocatori, nella misura in cui il colloquio si svolge</p>
<p>in presenza:</p>
<p>Cassazione penale sez. IV, 11/06/2009, n.41799</p>
<p>&Egrave; utilizzabile, attraverso il meccanismo di cui all'art. 234 c.p.p., la registrazione fonografica</p>
<p>effettuata dalla polizia giudiziaria di colloqui intervenuti tra agenti provocatori, appartenenti alle</p>
<p>forze dell'ordine, e il venditore di sostanze stupefacenti, operata all'insaputa di quest'ultimo e in</p>
<p>assenza di specifica autorizzazione dell'autorit&agrave; giudiziaria.</p>
<p>Sul versante civile:</p>
<p>Cassazione civile sez. II, 17/01/2019, n.1220</p>
<p>L&rsquo;efficacia probatoria delle registrazioni fonografiche di conversazione tra presenti (ossia avvenute</p>
<p>in presenza del soggetto autore della registrazione), disciplinate dall'art. 2712 cod. civ., in ragione</p>
<p>della loro formazione al di fuori del processo e senza le garanzie dello stesso, &egrave; rimessa alla esclusiva</p>
<p>volont&agrave; della parte contro la quale esse sono prodotte in giudizio, concretantesi nella non</p>
<p>contestazione che i fatti che tali riproduzioni tendono a provare siano realmente accaduti con le</p>
<p>modalit&agrave; risultanti dalle stesse. Il "disconoscimento" che fa perdere alle riproduzioni la loro qualit&agrave;</p>
<p>di prova, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, nel senso che deve concretizzarsi</p>
<p>nell'allegazione di elementi che attestino la non corrispondenza tra realt&agrave; fattuale e realt&agrave; riprodotta</p>
<p>Corte appello Milano sez. lav., 20/02/2019, n.369</p>
<p>La registrazione fonografica di un colloquio tra presenti, rientrando nel "genus" delle riproduzioni</p>
<p>meccaniche di cui all'art. 2712 cod. civ., ha natura di prova ammissibile nel processo civile, sicch&eacute; la</p>
<p>sua effettuazione, operata dal lavoratore ed avente ad oggetto un colloquio con il proprio datore di</p>
<p>lavoro, non integra illecito disciplinare. N&eacute; tale condotta, comunque scriminata ex art. 51 cod. pen.,</p>
<p>in quanto esercizio del diritto di difesa, la cui esplicazione non &egrave; limitata alla sede processuale, pu&ograve;</p>
<p>ritenersi lesiva del rapporto fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro, che concerne esclusivamente</p>
<p>l'affidamento di quest'ultimo sulle capacit&agrave; del dipendente di adempimento dell'obbligazione lavorativa.</p>]]></description>
<author>info@studiolegaleantolini.it</author>
<category>Consulenze</category>
<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 00:00:00 +0100</pubDate>
<lastBuildDate>Fri, 05 Feb 2021 16:35:21 +0100</lastBuildDate>
<published>Fri, 05 Feb 2021 00:00:00 +0100</published>
<latitude></latitude>
<longitude></longitude>
<image>https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg</image>
</item>
<item>
<title>Applicazione della tenuità del fatto al caso di lesioni stradali 590 bis cp</title>
<link>https://www.studiolegaleantolini.it/it/applicazione-della-tenuità-del-fatto-al-caso-di-lesioni-stradali-590-bis-cp</link>
<description><![CDATA[<div><img src="https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg" /></div><p>Con provvediemnto del Gip di Trento &egrave; stato archiviato un procedimento penale a carico di un conducente di una autovettura che accidentalmente andava a investire un pedone creandoli lesioni superiori ai 40 giorni e quindi procedibili d'ufficio. La tesi diensiva &egrave; stata accolta dalla Procura sul fatto che il danno &egrave; stato risarcito, l'imputato risultava incensurato e la condotta tenuta dallo stesso&nbsp; ed la parte offesa aveva rimesso la querela. L'applicazione del 131 bis c.p al caso di lesioni stradali risulta un precedente significativo .</p>]]></description>
<author>info@studiolegaleantolini.it</author>
<category>Consulenze</category>
<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 00:00:00 +0100</pubDate>
<lastBuildDate>Fri, 18 Dec 2020 17:04:56 +0100</lastBuildDate>
<published>Fri, 18 Dec 2020 00:00:00 +0100</published>
<latitude></latitude>
<longitude></longitude>
<image>https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg</image>
</item>
<item>
<title>Assemblea Condominiale in videoconferenza</title>
<link>https://www.studiolegaleantolini.it/it/assemblea-condominiale-in-videoconferenza</link>
<description><![CDATA[<div><img src="https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg" /></div><p>Dal 4 dicembre 2020 baster&agrave; il consenso della maggioranza&nbsp; dei condomini( e non piu l'unanimit&agrave;),al di la del numero dei millesimi, per svolgere le assemblee condominiali in videoconferenza , ci&ograve; in attuazzione della modifica del nuovo art. 5 bis del d.l.n 125/2020 che ha modificato l'articolo 66 sesto comma delle disposizioni di attuazione del codicie civile</p>]]></description>
<author>info@studiolegaleantolini.it</author>
<category>Consulenze</category>
<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 00:00:00 +0100</pubDate>
<lastBuildDate>Thu, 10 Dec 2020 10:39:58 +0100</lastBuildDate>
<published>Thu, 10 Dec 2020 00:00:00 +0100</published>
<latitude></latitude>
<longitude></longitude>
<image>https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg</image>
</item>
<item>
<title>La positività al Covid-19 va classificata come infortunio del lavoratore e non malatia</title>
<link>https://www.studiolegaleantolini.it/it/la-positività-al-covid-19-va-classificata-come-infortunio-del-lavoratore-e-non-malatia</link>
<description><![CDATA[<div><img src="https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg" /></div><p>L'art 42 del decreto legge 17 marzo 2020 stabilisce che l'infezione da Covid debba essere tratata dal datore di lavoro per un dipendente come infortunio sul lavoro e non malatia con tutto cio che ne deriva . Il fatto di aver lavorato&nbsp; &egrave; sufficiente per considerarlo infortunio in una logica di presunzione semplice per il lavoratore.</p>]]></description>
<author>info@studiolegaleantolini.it</author>
<category>Consulenze</category>
<pubDate>Tue, 08 Dec 2020 00:00:00 +0100</pubDate>
<lastBuildDate>Tue, 08 Dec 2020 16:28:16 +0100</lastBuildDate>
<published>Tue, 08 Dec 2020 00:00:00 +0100</published>
<latitude></latitude>
<longitude></longitude>
<image>https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg</image>
</item>
<item>
<title>Porto abusivo di coltello a serramanico</title>
<link>https://www.studiolegaleantolini.it/it/porto-abusivo-di-coltello-a-serramanico</link>
<description><![CDATA[<div><img src="https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg" /></div><p>La Corte di Cassazione Penale sezione prima con sentenza del 25 settemre 2020 n. 31009 si &egrave; pronunciata sulla possibilita di applicazione della sentenza di assoluzione per tenuit&agrave; del fatto nel caso di porto di coltello a serramanico senza giusitificato motivo individuando l'applicabilit&agrave; al fatto che il soggetto condannato in primo grado, abbia portato il coltello senza avere cognizione delle caratteristiche offensive dello stesso , individuando quindi elementi favorevoli alla assoluzione&nbsp; il modesto grado di offensivit&agrave; del porto e dalla dimenticanza quale grado minimo di consapevolenza della fatto reato.</p>]]></description>
<author>info@studiolegaleantolini.it</author>
<category>Consulenze</category>
<pubDate>Sat, 14 Nov 2020 00:00:00 +0100</pubDate>
<lastBuildDate>Sat, 14 Nov 2020 10:38:51 +0100</lastBuildDate>
<published>Sat, 14 Nov 2020 00:00:00 +0100</published>
<latitude></latitude>
<longitude></longitude>
<image>https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg</image>
</item>
<item>
<title>Posso uscire di casa in base al nuovo DPCM 25 ottobre 2020</title>
<link>https://www.studiolegaleantolini.it/it/posso-uscire-di-casa-in-base-al-nuovo-dpcm-25-ottobre-2020</link>
<description><![CDATA[<div><img src="https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg" /></div><p>Il Presidente del Consiglio Conte ha firmato il nuovo Dcpm con le nuove misure di contenimento che entreranno in vigore domani lunedi 26 ottobre 2020. In merito agli spostamenti dall propria residenza, domicilio o dimora ed alla possibilit&agrave; di uscire di casa il Governo ha scelto la strada della "forte raccomandazione" e non della sanzione. Chi viola una raccoamandazione non riceve uan sanzione , cio&egrave; chi si discosta dalla raccomandazione non &egrave; passibile di sanzione. In pratica posso muovermi in qualsiasi aprte del territorio nazionale , anche tra Regioni, salvo specifiche ordinanze locali lo impediscano</p>]]></description>
<author>info@studiolegaleantolini.it</author>
<category>Consulenze</category>
<pubDate>Sun, 25 Oct 2020 00:00:00 +0200</pubDate>
<lastBuildDate>Sun, 25 Oct 2020 17:57:15 +0100</lastBuildDate>
<published>Sun, 25 Oct 2020 00:00:00 +0200</published>
<latitude></latitude>
<longitude></longitude>
<image>https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg</image>
</item>
<item>
<title>Aste immobiliari Trento vendita telematica</title>
<link>https://www.studiolegaleantolini.it/it/aste-immobiliari-trento-vendita-telematica</link>
<description><![CDATA[<div><img src="https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg" /></div><p>Il Tribunale di Trento ha disposto,in conformita ed in attuazzione del decreto 26 febbraio 2015 n.32, la vendita telematica nelle procedure esecutive Immobiliari. Il giudice dell'escuzione ha disposto la modilit&agrave; della vendita&nbsp; telematica asincrona. Sul portale spazio aste ( <a href="http://www.spazioaste.it">www.spazioaste.it</a>)&nbsp; si potranno trovare tutte le informazioni per parteciapre alle aste personalmente o attraverso procuratore ed in tal caso a mezzo dell'avvocato.</p>]]></description>
<author>info@studiolegaleantolini.it</author>
<category>Consulenze</category>
<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 00:00:00 +0200</pubDate>
<lastBuildDate>Mon, 28 Sep 2020 12:07:22 +0200</lastBuildDate>
<published>Mon, 28 Sep 2020 00:00:00 +0200</published>
<latitude></latitude>
<longitude></longitude>
<image>https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg</image>
</item>
<item>
<title>Viaggio di studio cancellato per circostanze eccezionali connesse con l'emergenza da covid-19: il voucher è legittimo?rimborso dei soldi.</title>
<link>https://www.studiolegaleantolini.it/it/viaggio-di-studio-cancellato-per-circostanze-eccezionali-connesse-con-lemergenza-da-covid-19-il-voucher-è-legittimo-rimborso-dei-soldi</link>
<description><![CDATA[<div><img src="https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg" /></div><p style="text-align: justify;">Manca poco all&rsquo;inizio del nuovo anno scolastico 2020/2021 e ancora meno per gli studenti che intendono intraprendere un&rsquo;esperienza all&rsquo;estero, visto che solitamente le partenze estive sono previste per il mese di agosto.</p>
<p style="text-align: justify;">Purtroppo per alcuni studenti degli istituti delle scuole secondarie di secondo grado che avevano concluso un contratto relativo ad un pacchetto turistico-educativo per la frequentazione della classe quarta negli USA, con partenza in programma per l&rsquo;estate, il viaggio &egrave; stato cancellato, dato che la situazione epidemiologica da Covid-19 in America &egrave; ancora pericolosa e non del tutto sotto controllo.</p>
<p style="text-align: justify;">La societ&agrave; organizzatrice del viaggio ha rilasciato pertanto agli studenti un voucher dell&rsquo;importo delle somme gi&agrave; versate da utilizzare entro i 18 mesi successivi per effettuare un altro viaggio-studio o un corso di lingua o una vacanza studio all&rsquo;estero. In caso di mancato utilizzo del voucher la somma gi&agrave; versata verr&agrave; restituita.</p>
<p style="text-align: justify;">Ci si chiede ora se il rilascio del voucher in questa situazione sia legittimo o se gli studenti abbiano diritto al rimborso immediato delle somme gi&agrave; versate, come auspicherebbero.</p>
<p style="text-align: justify;">L'art. 88bis del decreto Cura Italia consente agli organizzatori di effettuare i rimborsi di viaggi che non possono essere goduti a causa della situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19 mediante l'emissione di voucher spendibili entro 12 mesi (aumentati a 18 con il decreto rilancio), per i quali non &egrave; richiesta accettazione da parte dei destinatari.</p>
<p style="text-align: justify;">In altre parole, se l'organizzatore decide di rimborsare il viaggio mediante l'emissione di un voucher non ci si pu&ograve; opporre.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, il comma 8 dell'articolo citato prevede che per i viaggi di istruzione, in particolare quelli riguardanti la scuola dell'infanzia e le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, sia obbligatorio il rimborso con restituzione della somma versata, senza possibilit&agrave; di emissione del voucher.</p>
<p style="text-align: justify;">La ratio del voucher &egrave; infatti quella di poter effettuare il medesimo viaggio o vacanza gi&agrave; prevista, rimandandola temporalmente, circostanza che tuttavia non pu&ograve; verificarsi nel caso di specie, per gli studenti delle classi quarte che non avrebbero modo di effettuare l'anno successivo un viaggio programmato dalla scuola che non li autorizza, per evidenti ragioni legate alla preparazione in vista dell&rsquo;esame di maturit&agrave;.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, quanto alla questione del rilascio dei voucher va evidenziato che &egrave; gi&agrave; stata aperta una procedura di infrazione nei confronti dell&rsquo;Italia a seguito della segnalazione che l&rsquo;Antitrust ha sollevato al Parlamento e al Governo italiano circa il fatto che l&rsquo;art. 88bis del decreto Cura Italia, laddove consente agli operatori turistici di emettere un voucher in luogo del rimborso per &ldquo;ristorare&rdquo; viaggi, voli e hotel cancellati per circostanze connesse all&rsquo;emergenza da Covid-19, si pone in evidente contrasto con la normativa europea (regolamento n. 261 del 2004) che prevede il diritto del consumatore ad ottenere il rimborso delle somme gi&agrave; versate o comunque la possibilit&agrave; di scegliere tra voucher e rimborso entro una settimana.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce delle suddette considerazioni, parrebbe dunque legittimo nel caso di specie che gli studenti ottengano, se richiesto, il rimborso e non il voucher delle somme gi&agrave; versate per un viaggio di studi che non potranno mai pi&ugrave; realizzare.</p>]]></description>
<author>info@studiolegaleantolini.it</author>
<category>Consulenze</category>
<pubDate>Wed, 15 Jul 2020 00:00:00 +0200</pubDate>
<lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2020 12:44:57 +0200</lastBuildDate>
<published>Wed, 15 Jul 2020 00:00:00 +0200</published>
<latitude></latitude>
<longitude></longitude>
<image>https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg</image>
</item>
<item>
<title>Prelievi bancomat non autorizzati: la prova grava sulla banca</title>
<link>https://www.studiolegaleantolini.it/it/prelievi-bancomat-non-autorizzati-la-prova-grava-sulla-banca</link>
<description><![CDATA[<div><img src="https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg" /></div><p style="text-align: justify;">Sono davvero numerosi i casi di correntisti che subiscono prelievi &ldquo;abusivi&rdquo; dal proprio conto corrente, arrivando addirittura all&rsquo;azzeramento dello stesso. In tal caso non bisogna scoraggiarsi perch&eacute; spesso l&rsquo;ordinamento giuridico garantisce e consente di poter recuperare quanto illecitamente perso.</p>
<p style="text-align: justify;">Ci&ograve; &egrave; quanto viene ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 9721 del 26 maggio 2020. Nel caso di specie, ormai tipico, il cliente si &egrave; rivolto al proprio Istituto di credito chiedendo di essere rimborsato poich&eacute; si &egrave; visto azzerare il proprio conto corrente a seguito di molteplici prelievi da lui non autorizzati. Gli Ermellini hanno accolto il ricorso proposto dal correntista, ribaltando cos&igrave; le sentenze dei precedenti gradi di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte ha evidenziato che in tema di responsabilit&agrave; della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, grava sulla stessa tanto l&rsquo;onere di diligenza di impedire prelievi abusivi quanto quello di dimostrare che il prelievo non &egrave; opera di terzi ma &egrave; riconducibile alla volont&agrave; del cliente. La Corte ha poi precisato che il rapporto tra banca e correntista &egrave; di natura contrattuale, stabilendo, quindi, che il cliente &egrave; responsabile e, pertanto, subisce le conseguenze della perdita solo se, per colpa grave, ha provocato o aggravato il prelievo illegittimo, ad esempio omettendo qualsiasi forma di controllo degli estratti conto. Ci&ograve; in virt&ugrave; di quanto disposto sia, specificatamente, dalle disposizioni del D.Lgs. 11/2010, attuativo della direttiva n.2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno, sia, generalmente, dell&rsquo;art. 1176 c.c., che regola la diligenza delle parti contrattuali da interpretare con rigore a fronte della particolare diligenza tecnica richiesta agli Istituti di credito, i quali devono garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici di Piazza Cavour hanno poi precisato che la denuncia del furto del bancomat deve avvenire senza indugio, e comunque non oltre tredici mesi dalla conoscenza del fatto. La Corte, infine, ha confermato che, in caso di accertato utilizzo indebito della carta da parte di un terzo, al correntista vengono imputati euro 150 quale somma per le operazioni di prelievo effettuate prima del blocco della carta.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="ordinanza.doc" href="https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyid/ordinanza,759.doc" k-id="759" k-module="files"><span>Clicca qui per il testo dell&rsquo;ordinanza.</span></a></p>]]></description>
<author>info@studiolegaleantolini.it</author>
<category>Consulenze</category>
<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 00:00:00 +0200</pubDate>
<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2020 16:43:32 +0200</lastBuildDate>
<published>Wed, 17 Jun 2020 00:00:00 +0200</published>
<latitude></latitude>
<longitude></longitude>
<image>https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg</image>
</item>
<item>
<title>Rinnovo porto d'armi e elementi ostativi novità</title>
<link>https://www.studiolegaleantolini.it/it/rinnovo-porto-darmi-e-elementi-ostativi-novità</link>
<description><![CDATA[<div><img src="https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg" /></div><p>La giurisprudenza amministrativa si &egrave; pronunciata negando il rinnovo del porto d'armi a soggetto che abbia precedenti penali non specifici -ostativi al rinnovo stesso. In particolare avere una condanna per guida in stato di ebrezza, per guida senza patente o per omesso versamento delle ritenute previdenziali va ad incidere sulla cosidetta inaffidabilit&agrave; del soggetto richiedente, detemninando la reiezione della domanda del porto d'armi.</p>]]></description>
<author>info@studiolegaleantolini.it</author>
<category>Consulenze</category>
<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 00:00:00 +0200</pubDate>
<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2020 11:08:22 +0200</lastBuildDate>
<published>Wed, 10 Jun 2020 00:00:00 +0200</published>
<latitude></latitude>
<longitude></longitude>
<image>https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg</image>
</item>
<item>
<title>Divieto di uscire contestazione 650 codice penale e porto d'armi</title>
<link>https://www.studiolegaleantolini.it/it/divieto-di-uscire-contestazione-650-codice-penale-e-porto-darmi</link>
<description><![CDATA[<div><img src="https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg" /></div><p>In base al Decreto del Presidente del Consiglio dei MInistri del 8 marzo 2020 viene limitato lo spostamento dalla proppria abitazione salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessit&agrave; o per motivi di salute , ragioni tutte da autocertificare.Chi viene fermato e non &egrave; dotato di autocertificazione viene sanzionato con il reato&nbsp; del 650 codice penale che prevede l'arresto fino a tre mesi o&nbsp; con l'ammenda fino a 206 euro.Trattandoisi di reato penale il soggetto sanzionato dovr&agrave; dotarsi di un avvocato di fiducia o d'ufficio e l'eventuale condanna o in alternativa oblazione potr&agrave; creare al cittadino richiedente il porto d'armi seri problemi in sede di rilascio o rinnovo con una elevata probabilit&agrave; di respingimento della domanda</p>
<p>SI invita tutti e in special modo i titolari di porto d'armi a rispettare le norme e non uscire di casa se non per comprovati motivi&nbsp;</p>
<p></p>
<p></p>]]></description>
<author>info@studiolegaleantolini.it</author>
<category>Consulenze</category>
<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 00:00:00 +0100</pubDate>
<lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2020 11:08:50 +0100</lastBuildDate>
<published>Mon, 16 Mar 2020 00:00:00 +0100</published>
<latitude></latitude>
<longitude></longitude>
<image>https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg</image>
</item>
<item>
<title>Art. 20 L. 110/1975: La custodia dell'arma deve essere costante ed effettiva</title>
<link>https://www.studiolegaleantolini.it/it/art.-20-l.-110-1975-la-custodia-dellarma-deve-essere-costante-ed-effettiva</link>
<description><![CDATA[<div><img src="https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg" /></div><p>A carico dei detentori di armi vige un onere di custodia caratterizzato da crescente diligenza, a seconda se la detenzione avvenga in luogo ordinario, ovvero in luogo ove sono presenti soggetti rientranti in categorie ritenute &ldquo;a rischio&rdquo; (minori, persone tossicodipendenti, persone inferme di mente), ovvero, infine, se la detenzione di armi rientri nell&rsquo;ambito di una attivit&agrave; professionale.</p>
<p>In ogni caso il concetto di &ldquo;custodia&rdquo; implica, secondo il significato del termine, una particolare cura nella detenzione di un bene, attuata con modalit&agrave; tali da realizzarne anche una costante sorveglianza. La norma richiede che la custodia venga attuata &ldquo;con ogni diligenza&rdquo;: la precisazione esprime la volont&agrave; del Legislatore che sulle armi detenute la sorveglianza sia costante ed effettiva.</p>
<p>Sulla base di questi principi la I Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28826 del 13.03.2019, ha confermato la condanna di un uomo che deteneva un&rsquo;arma, con caricatore inserito, all&rsquo;interno di un cassetto non chiuso a chiave: questa modalit&agrave; di detenzione non corrisponde ad una custodia effettiva, dato che l&rsquo;arma, pur posta in luogo riservato, rimane accessibile a terzi.</p>
<p></p>
<p><a title="Cassazione_penale_sez_I_n.28826___2019.pdf" href="https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyid/cassazione_penale_sez_i_n_28826_2019,758.pdf" k-id="758" k-module="files">Clicca qui</a> per leggere il testo della sentenza</p>]]></description>
<author>info@studiolegaleantolini.it</author>
<category>Sentenze</category>
<pubDate>Tue, 10 Mar 2020 00:00:00 +0100</pubDate>
<lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2020 14:49:39 +0100</lastBuildDate>
<published>Tue, 10 Mar 2020 00:00:00 +0100</published>
<latitude></latitude>
<longitude></longitude>
<image>https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg</image>
</item>
<item>
<title>Autocertificazione per spostamenti limitazioni dpcm Coronavirus</title>
<link>https://www.studiolegaleantolini.it/it/autocertificazione-per-spostamenti-limitazioni-dpcm-coronavirus</link>
<description><![CDATA[<div><img src="https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg" /></div><p>Il Governo invita TUTTA LA POPOLAZIONE ad assumere comportamenti responsabili e prudenti per evitare l&rsquo;ulteriore diffusione del contagio e le prevedibili conseguenze negative: l&rsquo;insostenibilit&agrave; dell&rsquo;emergenza da parte del sistema sanitario con PREGIUDIZIO PER TUTTI.</p>
<p>Per questa ragione il Presidente del Consiglio Conte ha decretato con proprio Decreto PCM pubblicato oggi (10.03.2020) in Gazzetta Ufficiale ed efficace da subito l&rsquo;estensione a TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE delle restrizioni inizialmente pensate per la c.d. &ldquo;zona rossa/arancione&rdquo;.</p>
<p>TUTTI devono rispettare il DPCM dell&rsquo;08.03.2020 e quindi, ad esempio:</p>
<p>Evitare assembramenti</p>
<p>Evitare spostamenti, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessit&agrave; o spostamenti per motivi di salute (consentito il rientro presso il domicilio, abitazione o residenza).</p>
<p>A tal fine si allega il modello di autocertificazione predisposto dal Ministero. Si ricorda che dichiarare il falso costituisce un illecito penale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Molte altre sono le disposizioni che saranno efficaci, PER TUTTA LA POPOLAZIONE PRESENTE SUL TERRITORIO NAZIONALE, almeno sino alla data del 03.04.2020, ad esempio:</p>
<p>Sospesi eventi e competizioni, nonch&eacute; tutte le manifestazioni</p>
<p>Sospesi i servizi educativi per l&rsquo;infanzia e tutte le attivit&agrave; didattiche comprese nelle Universit&agrave;, e le procedure concorsuali</p>
<p>Sospese le attivit&agrave; di palestre, centri sportivi, centri natatori,&hellip;</p>
<p>Chiusi musei e i luoghi della cultura (teatri, biblioteche,&hellip;)</p>
<p>Le attivit&agrave; di ristorazione potranno operare dalle ore 06:00 sino alle ore 18:00 assicurando il rispetto della distanza di sicurezza tra le persone (avventori e lavoratori)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per la completa lettura del testo dei provvedimenti adottati in tema, si invita a consultare:</p>
<p><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/?areaNode=13">https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/?areaNode=13</a></p>
<p>&nbsp;<a title="AUTODICHIARAZIONE.pdf" href="https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyid/autodichiarazione,757.pdf" k-id="757" k-module="files">Clicca qui</a> per l'autocertificazione</p>]]></description>
<author>info@studiolegaleantolini.it</author>
<category>Consulenze</category>
<pubDate>Tue, 10 Mar 2020 00:00:00 +0100</pubDate>
<lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2020 14:42:01 +0100</lastBuildDate>
<published>Tue, 10 Mar 2020 00:00:00 +0100</published>
<latitude></latitude>
<longitude></longitude>
<image>https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg</image>
</item>
<item>
<title>Armi da caccia ai sensi dell'art 13 della 157/92</title>
<link>https://www.studiolegaleantolini.it/it/armi-da-caccia-ai-sensi-dellart-13-della-157-92</link>
<description><![CDATA[<div><img src="https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg" /></div><p>Tutte le armi lunghe da fuoco, sia a canna liscia-di calibro non piu grande del 12-&nbsp; che rigata con calibro pari o inferiore a 5.6 mm con una cartuccia con bossolo di lunghezza superiore a 40 mm possono definirsi armi da caccia e usate per l'attivit&agrave; venatoria.Vi sono limitazioni per il caricatore con non piu di 2 colpi salvo deroghe per la caccia al cinghiale in battuta.</p>]]></description>
<author>info@studiolegaleantolini.it</author>
<category>Consulenze</category>
<pubDate>Wed, 04 Mar 2020 00:00:00 +0100</pubDate>
<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2020 11:00:42 +0100</lastBuildDate>
<published>Wed, 04 Mar 2020 00:00:00 +0100</published>
<latitude></latitude>
<longitude></longitude>
<image>https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg</image>
</item>
<item>
<title>Furto venatorio o contravvenzione punita dall’art. 30 L 157/1992?</title>
<link>https://www.studiolegaleantolini.it/it/furto-venatorio-o-contravvenzione-punita-dallart.-30-l-157-1992-</link>
<description><![CDATA[<div><img src="https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg" /></div><p>Sebbene gli esemplari di avifauna rientrino nel patrimonio indisponibile dello Stato, la L. 157/1992 ammette e regola l&rsquo;attivit&agrave; venatoria come &ldquo;<i>concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge</i>&rdquo;, assegnando &ldquo;<i>la fauna selvatica abbattuta durante l&rsquo;esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge</i> (&hellip;)<i> a colui che l&rsquo;ha cacciata</i>&rdquo;.</p>
<p>La caccia esercitata in luoghi in momenti in forme vietati o nei confronti di esemplari protetti &egrave; sanzionata con contravvenzioni punite dall&rsquo;art. 30 L. 157/1992 a cui possono seguire, quali sanzioni amministrative accessorie, la sospensione, la revoca o l&rsquo;esclusione definitiva dalla concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia.</p>
<p>Resiste tuttora il delitto di furto aggravato di avifauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato (artt. 624 e 625 n. 7 cp), pur nel regime della L. 157/1992, con riferimento al caso in cui l&rsquo;apprensione o il semplice abbattimento della stessa siano opera di persona non munita della licenza di caccia. Si tratta del c.d &ldquo;furto venatorio&rdquo;.</p>
<p>Con queste precisazioni la sentenza n. 8151, pronunciata dalla IV Sezione Penale della Cassazione in data 13.12.2018, conferma la costante giurisprudenza in materia di &ldquo;furto venatorio&rdquo;.</p>
<p></p>
<p><a title="Cassazione_penale_8151_2018.pdf" href="https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyid/cassazione_penale_8151_2018,756.pdf" k-id="756" k-module="files">Clicca qui</a> per il testo integrale della sentenza.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
<author>info@studiolegaleantolini.it</author>
<category>Sentenze</category>
<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 00:00:00 +0100</pubDate>
<lastBuildDate>Tue, 11 Feb 2020 16:17:39 +0100</lastBuildDate>
<published>Tue, 11 Feb 2020 00:00:00 +0100</published>
<latitude></latitude>
<longitude></longitude>
<image>https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg</image>
</item>
<item>
<title>Decoro del Condominio: sì all’azione del singolo condomino.</title>
<link>https://www.studiolegaleantolini.it/it/decoro-del-condominio-sì-allazione-del-singolo-condomino.</link>
<description><![CDATA[<div><img src="https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg" /></div><p><span>Importante ordinanza sul tema del decoro e dell&rsquo;aspetto estetico dei condomini. Invero, con provvedimento n. 28465 del 5 novembre, la Cassazione &nbsp;ha affermato come il<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>decoro architettonico<span class="apple-converted-space"><b>&nbsp;</b></span>sia un bene comune ai sensi dell'art. 1117 c.c.</span><span>&nbsp;e quindi la sua salvaguardia &egrave; demandabile anche al singolo condomino.</span></p>
<p><span>Inoltre, afferma la Suprema Corte, il regolamento condominiale pu&ograve; regolare la conservazione di elementi attinenti alla simmetria, alla estetica e all&rsquo;aspetto generico dell&rsquo;edificio. Conseguentemente, possibili modifiche causate da uno dei condomini alle parti comuni del fabbricato, in violazione del divieto previsto dal regolamento condominiale e in grado di determinare un pregiudizio al decoro architettonico, consentano al singolo condomino ad agire in giudizio a tutela della cosa comune.</span></p>
<p><span>&nbsp;</span></p>]]></description>
<author>info@studiolegaleantolini.it</author>
<category>Sentenze</category>
<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
<lastBuildDate>Tue, 03 Dec 2019 11:12:07 +0100</lastBuildDate>
<published>Tue, 03 Dec 2019 00:00:00 +0100</published>
<latitude></latitude>
<longitude></longitude>
<image>https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg</image>
</item>
<item>
<title>Diffondere notizie (pur vere) sullo stato di morosità in un contesto non giudiziale può costituire diffamazione.</title>
<link>https://www.studiolegaleantolini.it/it/diffondere-notizie-(pur-vere)-sullo-stato-di-morosità-in-un-contesto-non-giudiziale-può-costituire-diffamazione-1</link>
<description><![CDATA[<div><img src="https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg" /></div><p>Diffondere a terzi, estranei a qualsiasi controversia giudiziale in atto, notizie circa l&rsquo;inadempienza del cond&ograve;mino rispetto alle spese condominiali costituisce diffamazione non giustificata dall&rsquo;esercizio del diritto di libera espressione, neppure quando l&rsquo;affermazione &egrave; vera. L&rsquo;autore della comunicazione, oltre che ledere l&rsquo;onorabilit&agrave; dell&rsquo;interessato perch&eacute; descritto come persona morosa, v&igrave;ola la privacy dello stesso al solo fine di metterlo &ndash; pubblicamente &ndash; in cattiva luce.</p>
<p>Lo afferma l&rsquo;ordinanza n. <span>22184 </span>del <span>05.09.2019</span> pronunciata dalla III Sezione della <span>Cassazione civile: m</span>assima attenzione al contenuto delle comunicazioni e ai destinatari delle stesse.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="22184-19_cc.pdf" href="https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyid/22184-19_cc,755.pdf" k-id="755" k-module="files">Clicca qui</a> per il testo dell&rsquo;Ordinanza.</p>]]></description>
<author>info@studiolegaleantolini.it</author>
<category>Sentenze</category>
<pubDate>Thu, 28 Nov 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
<lastBuildDate>Thu, 28 Nov 2019 10:29:09 +0100</lastBuildDate>
<published>Thu, 28 Nov 2019 00:00:00 +0100</published>
<latitude></latitude>
<longitude></longitude>
<image>https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg</image>
</item>
<item>
<title>Art. 43 TULPS. Aggiornamento. </title>
<link>https://www.studiolegaleantolini.it/it/art.-43-tulps.-aggiornamento.</link>
<description><![CDATA[<div><img src="https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg" /></div><p><span>Sentenza significativa del Consiglio di Stato III sezione a firma del Presidente estensore Franco Frattini che definisce l'esatta portata del novellato art. 43 TULPS e dei motivi ostativi al rilascio del porto d'armi. Una sentenza chiarificatrice sull'applicazione della normativa.</span></p>
<p></p>
<p></p>
<p><a title="Sentenza_Consiglio_di_Stato.pdf" href="https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyid/sentenza_consiglio_di_stato,754.pdf" k-id="754" k-module="files">Clicca qui per il testo integrale della sentenza.</a></p>]]></description>
<author>info@studiolegaleantolini.it</author>
<category>Sentenze</category>
<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
<lastBuildDate>Tue, 19 Nov 2019 11:49:53 +0100</lastBuildDate>
<published>Tue, 19 Nov 2019 00:00:00 +0100</published>
<latitude></latitude>
<longitude></longitude>
<image>https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg</image>
</item>
<item>
<title>La vecchia legge sulla caccia del 1939</title>
<link>https://www.studiolegaleantolini.it/it/la-vecchia-legge-sulla-caccia-del-1939</link>
<description><![CDATA[<div><img src="https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg" /></div><p class="p1">Titolo I. Disposizioni generali.</p>
<p class="p1">Art. 1. - costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto alla uccisione o alla cattura</p>
<p class="p1">di selvaggina mediante l'impiego di armi, di animali o di arnesi a ci&ograve; destinati.</p>
<p class="p1">&Egrave; considerato, altres&igrave;, esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con armi, arnesi</p>
<p class="p1">o altri mezzi idonei, in attitudine di ricerca o di attesa della selvaggina per ucciderla</p>
<p class="p1">o per catturarla.</p>
<p class="p1">Agli effetti della presente legge &egrave; considerato esercizio di caccia anche l'uccisione</p>
<p class="p1">o la cattura di selvaggina compiute in qualsiasi altro modo, a meno che esse non</p>
<p class="p1">siano avvenute per forza maggiore o caso fortuito.</p>
<p class="p1">Art. 2. - Sono considerati selvaggina i mammiferi e gli uccelli viventi in libert&agrave;,</p>
<p class="p1">eccettuati le talpe, i toporagni, i ghiri, i topi propriamente detti e le arvicole.</p>
<p class="p1">In terreno libero la selvaggina appartiene a chi la uccide o la cattura. Peraltro essa</p>
<p class="p1">appartiene al cacciatore che l'ha scovata finch&eacute; non ne abbandoni l'inseguimento, e</p>
<p class="p1">quella palesemente ferita al feritore. S'intende libero il terreno non costituito in bandita</p>
<p class="p1">o in riserva o non precluso, comunque, alla libera caccia.</p>
<p class="p1">Art. 3. - agli effetti della presente legge sono considerati selvaggina stanziale protetta:</p>
<p class="p1">A) fra i mammiferi: il cervo, il daino, il capriolo, la capra selvatica, il muflone, il</p>
<p class="p1">camoscio, lo stambecco, il cinghiale, l'orso, la marmotta, l'istrice, la lepre comune, la</p>
<p class="p1">lepre bianca, nonch&eacute;, limitatamente alla Sicilia, il coniglio selvatico;</p>
<p class="p1">B) fra gli uccelli: tutti i tetraonidi (urogallo o cedrone, gallo forcello o fagiano di</p>
<p class="p1">monte, francolino di monte e pernice bianca), i fagiani, la coturnice, la pernice rossa,</p>
<p class="p1">la pernice sarda, la starna e la gallina prataiola;</p>
<p class="p1">C) tutta la selvaggina estranea alla fauna locale, immessa dai comitati provinciali</p>
<p class="p1">della caccia di cui all'art. 82 della presente legge ovvero da concessionari di bandite o</p>
<p class="p1">di riserve.</p>
<p class="p1">Con decreto da pubblicarsi nella gazzetta ufficiale il ministro per l'agricoltura e</p>
<p class="p1">per le foreste, sentito il comitato centrale della caccia, pu&ograve; includere nell'elenco della</p>
<p class="p1">selvaggina od escluderne alcune, e ci&ograve; anche limitatamente a determinate zone o localit&agrave;.</p>
<p class="p1">Art. 4. - agli effetti della presente legge sono considerati nocivi:</p>
<p class="p1">A) fra i mammiferi: il lupo, la volpe, la faina, la puzzola, la lontra, il gatto selvatico;</p>
<p class="p1">B) fra gli uccelli: le aquile, i nibbi, l'astore, lo sparviero e il gufo reale.</p>
<p class="p1">Nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura sono, altres&igrave;,</p>
<p class="p1">considerati nocivi la martora, la donnola, i rapaci diurni e notturni, i corvi, le cornac<span class="s1">474</span></p>
<p class="p1">chie, la taccola, la gazza, la ghiandaia e le averle. Sono parimenti considerati nocivi</p>
<p class="p1">gli aironi e i marangoni dove si esercita l'industria della pesca.</p>
<p class="p1">&Egrave; equiparato ai nocivi il gatto domestico vagante oltre 300 metri dallo abitato.</p>
<p class="p1">Il cinghiale e l'istrice sono considerati nocivi quando si introducano nei fondi coltivati</p>
<p class="p1">o negli allevamenti e vi producano danni.</p>
<p class="p1">Anche per gli animali nocivi spetta al ministro per l'agricoltura e per le foreste la</p>
<p class="p1">facolt&agrave; prevista nell'ultimo comma dell'articolo precedente.</p>
<p class="p1">Art. 5. - agli effetti della presente legge la regione delle alpi &egrave; considerata zona</p>
<p class="p1">faunistica a s&eacute; stante. I confini di essa sono determinati con decreto del ministro per</p>
<p class="p1">l'agricoltura e per le foreste, da pubblicarsi nella gazzetta ufficiale, sentiti la federazione</p>
<p class="p1">italiana della caccia, il laboratorio di zoologia applicata alla caccia e il comitato</p>
<p class="p1">centrale della caccia.</p>
<p class="p1">Nella delimitazione della zona si seguono possibilmente confini naturali o artificiali</p>
<p class="p1">facilmente identificabili, quali corsi d'acqua, strade, ecc.; nei tratti ove ci&ograve; non</p>
<p class="p1">sia possibile, i comitati provinciali della caccia possono collocare tabelle con la dicitura</p>
<p class="p1">"zona delle alpi" esenti da ogni tassa di bollo.</p>
<p class="p1">Art. 6. - il territorio del regno &egrave; suddiviso nei seguenti 17 compartimenti venatori</p>
<p class="p1">che hanno per capoluogo quello della provincia rispettivamente indicata per prima:</p>
<p class="p1">(omissis)</p>
<p class="p1">Il ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentita la federazione italiana della</p>
<p class="p1">caccia e il comitato centrale pu&ograve;, con suo decreto da pubblicarsi nella gazzetta ufficiale,</p>
<p class="p1">modificare la circoscrizione dei compartimenti venatori, secondo le speciali</p>
<p class="p1">esigenze tecniche di protezione e di incremento della fauna di ciascun compartimento.</p>
<p class="p1">Titolo II. Esercizio della caccia.</p>
<p class="p1">Capo I - Licenza di caccia.</p>
<p class="p1">Art. 7. - La caccia e l'uccellagione possono essere esercitate solo da chi sia munito</p>
<p class="p1">della relativa licenza.</p>
<p class="p1">Anche chi esercita la caccia soltanto con cani levrieri, con furetto o con falchi,</p>
<p class="p1">deve essere munito della licenza di caccia con uso di fucile. &Egrave; per&ograve; consentito che il</p>
<p class="p1">cacciatore si faccia aiutare, per condurre i cani o per portare il furetto o i falchi, da</p>
<p class="p1">persone non munite di licenza. Il fucile da caccia per munizioni spezzate non pu&ograve; essere</p>
<p class="p1">detenuto, neppure nella propria abitazione, da chi non sia munito della licenza di</p>
<p class="p1">caccia, ovvero non abbia ottenuto speciale licenza dall'autorit&agrave; di pubblica sicurezza.</p>
<p class="p1"><b>(omessa la pena)</b></p>
<p class="p1">Art. 8. - La licenza di detenzione del fucile da caccia nell'abitazione &egrave; concessa</p>
<p class="p1">dalla questura ed &egrave; valida sino a che non venga dalla stessa revocata, salvo il pagamento</p>
<p class="p1">della tassa annua di cui all'art. 90, lettera a). Tale licenza autorizza la detenzione</p>
<p class="p1">anche di pi&ugrave; fucili.</p>
<p class="p1">La licenza di caccia, anche con porto di fucile, e quella di uccellagione sono concesse</p>
<p class="p1">dal prefetto o dal questore secondo la rispettiva competenza a norma della legge</p>
<p class="p1">di pubblica sicurezza.</p>
<p class="p1">Alla domanda di concessione o di rinnovazione della licenza di caccia devono essere</p>
<p class="p1">uniti, oltre ai documenti di rito ed al vaglia postale per l'importo della tassa e so<span class="s1">475</span></p>
<p class="p1">prattassa di cui agli articoli 90 e 91, il tagliando della tessera d'iscrizione alla sezione</p>
<p class="p1">cacciatori del luogo di residenza del richiedente e la ricevuta della quota dovuta al</p>
<p class="p1">c.o.n.i.. Il versamento delle quote per la tessera sezionale e per quella dovuta al</p>
<p class="p1">c.o.n.i. viene fatto, fino alla concessione o rinnovazione della licenza, a titolo di deposito</p>
<p class="p1">provvisorio, e, in caso di mancato accoglimento da parte dell'autorit&agrave; competente</p>
<p class="p1">della domanda di concessione o di rinnovazione della licenza medesima, le</p>
<p class="p1">quote di cui sopra vengono restituite all'interessato.</p>
<p class="p1">La disposizione dell'art. 43, lettera c) della legge di pubblica sicurezza non si applica,</p>
<p class="p1">limitatamente alle condanne per porto abusivo di armi, alle licenze di caccia.</p>
<p class="p1">La prefettura e la questura devono comunicare ogni mese alla sezione della federazione</p>
<p class="p1">italiana della caccia, con sede nel capoluogo della provincia, la concessione e</p>
<p class="p1">la revoca delle licenze sopra indicate.</p>
<p class="p1">Art. 9. - La licenza di caccia e di uccellagione &egrave; personale ed &egrave; valida, salvo revoca,</p>
<p class="p1">per cinque annate venatorie, compresa, in esse, quella in corso al momento del</p>
<p class="p1">rilascio.</p>
<p class="p1">Tale validit&agrave; &egrave; subordinata alla vidimazione annuale e alla rinnovazione annuale</p>
<p class="p1">del foglietto bollato comprovante il pagamento della tassa e soprattassa, nonch&eacute; al</p>
<p class="p1">pagamento delle quote dovute.</p>
<p class="p1">A tale effetto, per anno venatorio s'intende il periodo che va dall'1 luglio al 30</p>
<p class="p1">giugno successivo.</p>
<p class="p1">La vidimazione annuale pu&ograve; essere effettuata dall'autorit&agrave; locale di pubblica sicurezza</p>
<p class="p1">su delega dell'autorit&agrave; provinciale. Essa viene rifiutata quando nel concessionario</p>
<p class="p1">della licenza siano venute a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali &egrave;</p>
<p class="p1">subordinato il rilascio della licenza stessa.</p>
<p class="p1">In pendenza della formalit&agrave; della vidimazione o della rinnovazione il titolare della</p>
<p class="p1">licenza conserva il diritto a portare l'arma per il mese successivo alla scadenza,</p>
<p class="p1">purch&eacute; dimostri, mediante le apposite ricevute, di avere eseguito, nel precedente mese</p>
<p class="p1">di giugno, il versamento della tassa, della soprattassa e delle quote di cui sopra.</p>
<p class="p1">In caso di rifiuto della vidimazione o della rinnovazione della licenza, il richiedente</p>
<p class="p1">pu&ograve; ottenere il rimborso delle somme versate per tassa e soprattassa con la detrazione</p>
<p class="p1">di un dodicesimo che resta devoluto all'erario dello stato.</p>
<p class="p1">Nella domanda di vidimazione della licenza nel quinquennio &egrave; sufficiente indicare</p>
<p class="p1">la data e il numero della licenza in corso. Il foglietto bollato dell'anno precedente</p>
<p class="p1">sar&agrave; ritirato dall'autorit&agrave; di pubblica sicurezza all'atto della consegna del nuovo.</p>
<p class="p1">La licenza di caccia autorizza il porto di pi&ugrave; fucili, quando ci&ograve; sia richiesto dalle</p>
<p class="p1">consuetudini di talune forme di caccia.</p>
<p class="p1">Con decreto del ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'interno e per</p>
<p class="p1">l'agricoltura e per le foreste, saranno determinati i nuovi modelli delle licenze di caccia</p>
<p class="p1">e di uccellagione, le loro caratteristiche, nonch&eacute; le norme per l'applicazione.</p>
<p class="p1">Art. 10. - Durante l'esercizio della caccia e dell'uccellagione, il concessionario</p>
<p class="p1">deve essere munito della prescritta licenza e presentarla ad ogni richiesta degli agenti</p>
<p class="p1">di vigilanza.</p>
<p class="p1">Colui che, pur essendo munito della licenza, non la presenti all'agente che gliene</p>
<p class="p1">faccia richiesta, &egrave; punito con l'ammenda da l. 20 a l. 40.</p>
<p class="p2">476</p>
<p class="p1">Non si procede contro colui che, nel termine di cinque giorni, a decorrere da</p>
<p class="p1">quello della contestazione della contravvenzione, paghi all'agente che l'ha contestata</p>
<p class="p1">o al comitato provinciale della caccia o al locale organo della federazione italiana</p>
<p class="p1">della caccia una somma corrispondente al minimo della predetta ammenda, ed esibisca,</p>
<p class="p1">in pari tempo, la licenza. Avvenuto il pagamento, sono restituiti l'arma, le munizioni</p>
<p class="p1">e gli arnesi di caccia o di uccellagione eventualmente sequestrati e la somma</p>
<p class="p1">viene devoluta all'erario, secondo le modalit&agrave; da determinarsi con decreto del ministro</p>
<p class="p1">per le finanze di concerto con quello per l'agricoltura e per le foreste.</p>
<p class="p1">Trascorso il termine suindicato senza che abbia avuto luogo il pagamento, il verbale</p>
<p class="p1">di contravvenzione &egrave; trasmesso al pretore per il procedimento penale.</p>
<p class="p1">Art. 11. - Durante l'esercizio della caccia o dell'uccellagione, la licenza di cui agli</p>
<p class="p1">articoli precedenti autorizza a portare qualunque utensile da punta o da taglio atto a</p>
<p class="p1">provvedere all'impianto di appostamenti o ad arnesi per la caccia o l'uccellagione, o a</p>
<p class="p1">sopperire ad improvvise esigenze personali di difesa contro eventuali attacchi della</p>
<p class="p1">selvaggina.</p>
<p class="p1">Capo II. - caccia e uccellagione.</p>
<p class="p1">Art. 12. - La caccia e l'uccellagione sono permesse dalla prima domenica di settembre</p>
<p class="p1">all'1 gennaio, salvo le seguenti eccezioni:</p>
<p class="p1">A) la caccia al cervo, al daino e al cinghiale &egrave; permessa dall'1 novembre al 31</p>
<p class="p1">gennaio;</p>
<p class="p1">B) la caccia al fagiano, nelle riserve, &egrave; consentita fino al 31 gennaio;</p>
<p class="p1">C) l'uso dei cani levrieri &egrave; consentito dall'1 ottobre al 30 novembre;</p>
<p class="p1">D) nella zona delle alpi la caccia e l'uccellagione si chiudono il 15 dicembre;</p>
<p class="p1">E) la caccia al capriolo, in terreno libero, si chiude l'1 novembre.</p>
<p class="p1">Il ministro per l'agricoltura e per le foreste pu&ograve; consentire, eccetto che nella zona</p>
<p class="p1">delle alpi, la caccia al colombaccio, colombella, storno, merlo, tordo, tordo sassello,</p>
<p class="p1">cesena, allodole, fringuelli, falchi, corvi, cornacchie, gazza, ghiandaia, palmipedi e</p>
<p class="p1">trampolieri fino al 31 marzo; nonch&eacute; l'uccellagione, con reti a maglia larga non inferiore</p>
<p class="p1">a centimetri 3 di lato, al colombaccio, alla colombella, allo storno, ai palmipedi</p>
<p class="p1">e ai trampolieri, esclusa la beccaccia fino alla stessa data.</p>
<p class="p1">Il ministro pu&ograve;, inoltre, udito il comitato centrale, consentire alcune forme di</p>
<p class="p1">caccia o di uccellagione, anche anteriormente alla prima domenica di settembre e anche</p>
<p class="p1">dopo il 31 marzo, solo per specie di selvaggina non protetta e per compartimenti</p>
<p class="p1">venatori o determinate localit&agrave; ove tali forme di caccia o di uccellagione siano consuetudinarie,</p>
<p class="p1">ovvero presentino per le popolazioni locali, notevole importanza economica.</p>
<p class="p1">In tal caso il ministro determina le condizioni di tempo e di luogo in cui tali</p>
<p class="p1">autorizzazioni debbono essere circoscritte, tenendo anche conto della necessit&agrave; di</p>
<p class="p1">evitare danni alle colture ed alla riproduzione della selvaggina stanziale protetta.</p>
<p class="p1"><b>(omessa la pena)</b></p>
<p class="p1">Art. 13. - Il ministro per l'agricoltura e per le foreste, sulle proposte dei comitati</p>
<p class="p1">compartimentali e sentito il comitato centrale, determina, con suo decreto da pubblicarsi</p>
<p class="p1">nella gazzetta ufficiale, il calendario venatorio indicante i termini di apertura e</p>
<p class="p1">di chiusura della caccia e dell'uccellagione.</p>
<p class="p2">477</p>
<p class="p1">Art. 14. - :a caccia pu&ograve; essere esercita con armi portatili o da appoggio, con cani,</p>
<p class="p1">con furetti e con falchi. Nella zona delle alpi &egrave; vietato l'uso del fucile automatico o a</p>
<p class="p1">ripetizione a pi&ugrave; di due colpi con munizione spezzata, a meno che il serbatoio non sia</p>
<p class="p1">ridotto in modo da non poter contenere che una sola cartuccia.</p>
<p class="p1">L'uccellagione pu&ograve; essere esercitata con le reti orizzontali o con quelle verticali</p>
<p class="p1">fisse, di cui all'art. 90 lettere g) e h) della presente legge, destinate normalmente a</p>
<p class="p1">funzionare di giorno. Sono pure permessi la prodina con un solo paio di reti, le panie</p>
<p class="p1">ed i panioni fissi e la quagliara, purch&egrave; senza uso di richiami accecati. Ogni altro tipo</p>
<p class="p1">di uccellagione &egrave; vietato.</p>
<p class="p1">Sono del pari vietati:</p>
<p class="p1">A) l'uso di arma da fuoco impostata, con scatto provocato dalla preda;</p>
<p class="p1">B) la caccia col fucile su barca a motore, ovvero a rimorchio di barca a motore,</p>
<p class="p1">nei laghi e sul mare, e la caccia con velivoli;</p>
<p class="p1">C) le reti di uso notturno, quali lanciatore, diavolacci, diluvi, ferzelli, antanelle,</p>
<p class="p1">frugnoni e simili;</p>
<p class="p1">D) il soprerba, lo strascino o strusa;</p>
<p class="p1">E) le reti verticali rettilinee di sbarramento a gole montane per passate al fischio e</p>
<p class="p1">al volo;</p>
<p class="p1">F) l'uccellagione vagante col vischio;</p>
<p class="p1">G) le paniuzze, o tese all'acqua (beverini) per passeracei;</p>
<p class="p1">H) le sostanze venefiche, anche se usate per protezione agricola, qualora possano</p>
<p class="p1">riuscire letali alla selvaggina, e quelle inebrianti o esplodenti;</p>
<p class="p1">I) mezzi elettrici, le lanterne e le insidie notturne;</p>
<p class="p1">L) le gabbie, ceste, pietre a scatto, tagliole ed ogni genere di trappola e trabocchetti;</p>
<p class="p1">M) i lacci di qualsiasi specie.</p>
<p class="p1">Nel novero delle armi da fuoco proibite non sono compresi i congegni non pericolosi,</p>
<p class="p1">destinati esclusivamente a segnale d'allarme.</p>
<p class="p1">Nella caccia col furetto &egrave; vietato l'uso di qualsiasi forma di rete o di sacco, salvo</p>
<p class="p1">che si tratti di catture fatte a scopo di ripopolamento e precedentemente denunciate al</p>
<p class="p1">comitato provinciale della caccia.</p>
<p class="p1">La caccia a cavallo alla volpe con cani di seguito &egrave; regolata dal prefetto, sentito il</p>
<p class="p1">comitato provinciale, in armonia con le disposizioni della presente legge.</p>
<p class="p1"><b>(omessa la pena)</b></p>
<p class="p1">Art. 15. - L'uccellagione con reti &egrave; sempre vietata sull'arenile e sulla riva del mare</p>
<p class="p1">fino alla distanza di metri 500 dal limite interno dell'arenile, e nei valichi montani</p>
<p class="p1">di altitudine superiore ai 1000 metri.</p>
<p class="p1">&Egrave; altres&igrave; vietata l'uccellagione con reti alle quaglie, eccetto che per mezzo della</p>
<p class="p1">quagliara.</p>
<p class="p1"><b>(omessa la pena)</b></p>
<p class="p1">Capo III. - Appostamenti fissi.</p>
<p class="p1">Art. 16. - Sono appostamenti fissi di caccia quelli costruiti in muratura od altra</p>
<p class="p1">solida materia con preparazione di sito, destinati all'esercizio venatorio almeno per</p>
<p class="p1">una intera stagione di caccia; quali i capanni, nonch&eacute; le tine, le imbarcazioni, le zatte<span class="s1">478</span></p>
<p class="p1">re ancorate e simili, collocate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi</p>
<p class="p1">d'acqua naturali o artificiali.</p>
<p class="p1">Sono appostamenti fissi di uccellagione quelli che, oltre al capanno costruito in</p>
<p class="p1">muratura o altra solida materia, abbiano evidente apposita preparazione di sito, costituita,</p>
<p class="p1">per le reti verticali, da alberi da invito apprestati in modo da apparire destinati</p>
<p class="p1">all'esercizio dell'uccellagione almeno per una stagione di caccia, e, per le reti orizzontali,</p>
<p class="p1">da capisaldi solidamente infissi nel terreno.</p>
<p class="p1">Per stagione di caccia s'intende il periodo che intercede tra la data di apertura e di</p>
<p class="p1">chiusura per la caccia alla specie di selvaggina cui il tipo di impianto si riferisce.</p>
<p class="p1">Gli appostamenti fissi possono avere anche pi&ugrave; di un capanno o di un'imbarcazione,</p>
<p class="p1">purch&egrave; si trovino tutti entro il raggio di metri 300 dal capanno o dall'imbarcazione</p>
<p class="p1">principale. Le reti devono essere tutte dello stesso tipo, verticali o orizzontali, e</p>
<p class="p1">non possono estendersi a pi&ugrave; di 300 metri dal capanno principale.</p>
<p class="p1">Tutti gli altri appostamenti sono considerati temporanei.</p>
<p class="p1">Gli appostamenti fissi di caccia o di uccellagione, in terreno libero, debbono essere</p>
<p class="p1">denunciati ogni anno al comitato provinciale, previo pagamento della tassa stabilita</p>
<p class="p1">dall'art. 90, lettera l, della presente legge.</p>
<p class="p1"><b>(omessa la pena)</b></p>
<p class="p1">Art. 17. - per il funzionamento di appostamenti fissi il titolare pu&ograve; farsi aiutare da</p>
<p class="p1">uno o pi&ugrave; dipendenti o persone di famiglia, preventivamente designati al comitato</p>
<p class="p1">provinciale. Durante l'assenza temporanea del titolare le suddette persone possono</p>
<p class="p1">rimanere nell'appostamento; nel qual caso devono essere in grado di esibire agli</p>
<p class="p1">agenti la licenza di concessione.</p>
<p class="p1">Il contravventore &egrave; punito a seconda della infrazione, a norma dell'art. 7 ovvero</p>
<p class="p1">dell'art. 10.</p>
<p class="p1">Art. 18. - &egrave; vietato l'impianto di appostamenti fissi di caccia o di uccellagione</p>
<p class="p1">senza il consenso del proprietario o del possessore del terreno, del lago o stagno privato,</p>
<p class="p1">qualora si tratti di tine, imbarcazioni o altro natante ancorato per la caccia.</p>
<p class="p1">La precedente disposizione si applica anche agli appostamenti temporanei, i quali</p>
<p class="p1">importino preparazione di sito con modificazione o occupazione non momentanea</p>
<p class="p1">del terreno o notevole manomissione di piante.</p>
<p class="p1">In terreno libero gli appostamenti fissi non possono essere impiantati a distanza</p>
<p class="p1">minore di metri 400 dal confine di bandite, di zone di ripopolamento e cattura o di</p>
<p class="p1">riserve, e gli appostamenti temporanei a distanza minore di metri 100.</p>
<p class="p1"><b>(omessa la pena)</b></p>
<p class="p1">Le norme di questo articolo non si applicano agli appostamenti legalmente esistenti</p>
<p class="p1">alla data di pubblicazione della presente legge.</p>
<p class="p1">Art. 19. - La caccia e l'uccellagione sono vietate, salvo il consenso del titolare</p>
<p class="p1">dell'appostamento, a distanza minore di metri 700 da un appostamento fisso di caccia</p>
<p class="p1">per i colombacci e le colombelle; di metri 300 dal capanno principale di un appostamento</p>
<p class="p1">fisso di uccellagione; di metri 200 da un appostamento fisso di caccia e di metri</p>
<p class="p1">100 da un appostamento temporaneo di caccia o di uccellagione, durante l'effettivo</p>
<p class="p1">esercizio di essi.</p>
<p class="p2">479</p>
<p class="p1">Gli impianti di caccia o di uccellagione, che esigano per il proprio funzionamento</p>
<p class="p1">una zona di protezione diversa, sono disciplinati con decreto ministeriale, sentito il</p>
<p class="p1">comitato centrale della caccia.</p>
<p class="p1">Ove il terreno contenuto nel raggio di rispetto di un appostamento sia in parte di</p>
<p class="p1">altri proprietari, occorre il loro consenso; in difetto la zona di protezione &egrave; limitata al</p>
<p class="p1">terreno per cui esista in consenso del proprietario o possessore, salvi i diritti quesiti.</p>
<p class="p1">La caccia e l'uccellagione sono vietate a meno di metri 400 da ciascun capanno di</p>
<p class="p1">un osservatorio ornitologico.</p>
<p class="p1">Il contravventore &egrave; punito con l'ammenda da l. 100 a l. 1000.</p>
<p class="p1">Art. 20. - qualora un appostamento fisso venga impiantato a distanza da altri gi&agrave;</p>
<p class="p1">esistenti inferiore alla somma delle rispettive zone di rispetto, esso deve limitare la</p>
<p class="p1">propria zona, durante il tempo in cui l'altro &egrave; in effettivo esercizio, al perimetro di</p>
<p class="p1">quella dell'appostamento preesistente.</p>
<p class="p1">Qualora non si possa provare la preesistenza di un appostamento fisso in confronto</p>
<p class="p1">di un altro, la rispettiva zona di protezione rimane limitata, durante l'effettivo esercizio</p>
<p class="p1">dell'altro, proporzionalmente a quella a ciascuno spettante.</p>
<p class="p1">Se uno di tali appostamenti non venga fatto funzionare per un'intera stagione di</p>
<p class="p1">caccia, l'altro riacquista intera la zona di rispetto che gli compete.</p>
<p class="p1">Art. 21. - la zona di rispetto degli appostamenti fissi deve essere delimitata da segnali</p>
<p class="p1">perimetrali nei modi indicati dall'art. 45, portanti la scritta "appostamento di</p>
<p class="p1">caccia" o "appostamento di uccellagione".</p>
<p class="p1">In mancanza di tali segnali l'appostamento non &egrave; considerato fisso. Nel caso di</p>
<p class="p1">abusiva apposizione dei segnali il contravventore &egrave; punito con l'ammenda da l. 50 a l.</p>
<p class="p1">500.</p>
<p class="p1">Art. 22. &ndash; E&rsquo; vietato l'impianto di appostamenti fissi per la caccia e l'uccellagione</p>
<p class="p1">dei colombacci e colombelle a distanza minore di metri 1500 da altro preesistente,</p>
<p class="p1">misurata tra i due rispettivi capanni principali.</p>
<p class="p1">Entro tale raggio &egrave; comunque vietato, salvo che al titolare dell'impianto, e col</p>
<p class="p1">consenso del proprietario o possessore del fondo, l'uso di richiami a vista, quali volantini</p>
<p class="p1">o zimbelli.</p>
<p class="p1">La norma del comma primo non si applica agli appostamenti legalmente esistenti</p>
<p class="p1">alla data di pubblicazione della presente legge.</p>
<p class="p1">Capo IV. - variazioni ai termini e ai modi di caccia.</p>
<p class="p1">Art. 23. - Il ministro per l'agricoltura e per le foreste, nell'interesse della protezione</p>
<p class="p1">di una o pi&ugrave; specie di selvaggina, sentito il comitato centrale, pu&ograve; restringere il</p>
<p class="p1">periodo di caccia o di uccellagione o vietare le medesime, sia in modo generale e assoluto,</p>
<p class="p1">sia per talune forme di caccia o specie di selvaggina e per determinate localit&agrave;.</p>
<p class="p1">Art. 24. - la cattura dei passeri, nelle zone dove si coltiva il grano o il riso, e degli</p>
<p class="p1">storni, nelle zone ove essa appaia indispensabile per esigenze dell'agricoltura, pu&ograve;</p>
<p class="p1">essere autorizzata dal prefetto su proposta dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura,</p>
<p class="p1">e sentito il comitato provinciale della caccia, a persone da quest'ultimo nominativamente</p>
<p class="p1">indicate d'accordo coi proprietari dei terreni, anche in periodo di caccia chiusa,</p>
<p class="p1">esclusi i mesi di aprile e maggio, limitatamente al periodo di tempo in cui possono</p>
<p class="p1">effettivamente danneggiare le semine o i raccolti. L'autorizzazione si estende alla</p>
<p class="p2">480</p>
<p class="p1">presa di uova, di nidi e di piccoli nati dei passeri sui tetti delle abitazioni rurali ed appartenenze.</p>
<p class="p1">La cattura pu&ograve; avere luogo anche in ore e con mezzi vietati.</p>
<p class="p1">Il decreto del prefetto determina le modalit&agrave; con le quali pu&ograve; esercitarsi l'aucupio,</p>
<p class="p1">nonch&eacute; il modo di utilizzare i passeri e gli storni catturati e viene trasmesso al comitato</p>
<p class="p1">provinciale della caccia per la comunicazione agli interessati.</p>
<p class="p1">Nella penisola salentina (provincie di Brindisi, Bari, Taranto E Lecce), quando si</p>
<p class="p1">renda necessario alla protezione del frutto pendente dagli oliveti e per le condizioni</p>
<p class="p1">economiche locali, i prefetti, su proposta dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e</p>
<p class="p1">sentito il comitato provinciale della caccia, possono autorizzare, durante il periodo</p>
<p class="p1">dal 15 ottobre al 21 marzo, la cattura dei tordi secondo le consuetudini locali, anche</p>
<p class="p1">con mezzi normalmente vietati. A tale cattura si deve attendere esclusivamente nei</p>
<p class="p1">boschetti cedui di estensione non superiore ai due ettari, posti tra oliveti e preventivamente</p>
<p class="p1">denunciati al detto comitato.</p>
<p class="p1">I mezzi di cattura di cui al presente articolo rimangono in custodia del comitato</p>
<p class="p1">provinciale della caccia che ne consente l'uso temporaneo sotto il proprio controllo.</p>
<p class="p1">Per le relative tese deve essere pagata la tassa fissata dall'art. 90 lettera h).</p>
<p class="p1">Art. 25. - L'uccisione e la cattura degli animali nocivi al pari della presa e della</p>
<p class="p1">distruzione di uova, di nidi e di piccoli nati degli stessi sono permesse dove la caccia</p>
<p class="p1">sia comunque aperta per una qualsiasi specie di selvaggina e possono essere compiute</p>
<p class="p1">nelle ore notturne anche col fucile previa autorizzazione scritta dal comitato provinciale,</p>
<p class="p1">che ne stabilisce le necessarie cautele. L'uccisione e la cattura, nonch&eacute; la</p>
<p class="p1">presa e la distruzione di cui sopra sono, altres&igrave;, permesse ai rispettivi concessionari e</p>
<p class="p1">ai dipendenti agenti nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura</p>
<p class="p1">in ogni tempo e con qualsiasi mezzo, compresi i lacci, le tagliole e le trappole, con</p>
<p class="p1">esclusione dell'arma da fuoco impostata con scatto procurato dalla preda.</p>
<p class="p1">In tempo di divieto la caccia col fucile a tali animali &egrave; esercitata dagli agenti di</p>
<p class="p1">vigilanza di cui all'art. 68 della presente legge. Pu&ograve;, tuttavia, essere autorizzata dal</p>
<p class="p1">prefetto, su proposta del comitato provinciale della caccia, a persone da questo nominativamente</p>
<p class="p1">designate e con modalit&agrave; da determinarsi.</p>
<p class="p1">La uccisione e la cattura degli animali nocivi pu&ograve; essere fatta con lacci, tagliole,</p>
<p class="p1">trappole e bocconi avvelenati anche nei luoghi facilmente sorvegliabili.</p>
<p class="p1"><b>(omessa la pena)</b></p>
<p class="p1">Non &egrave; punibile chi abbia ucciso animali rapaci o nocivi per difesa della propria o</p>
<p class="p1">dell'altrui persona, ovvero di averi propri o di cui abbia la custodia.</p>
<p class="p1">Il ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il comitato centrale, pu&ograve; limitare</p>
<p class="p1">od anche sospendere in una o pi&ugrave; localit&agrave; e per periodi di tempo determinati la</p>
<p class="p1">caccia o la cattura di una o pi&ugrave; specie di nocivi, nonch&eacute; la presa dei piccoli e la distruzione</p>
<p class="p1">dei nidi.</p>
<p class="p1">Art. 26. - l'uso dei lacci, tagliole, trappole e bocconi avvelenati di cui all'articolo</p>
<p class="p1">precedente &egrave; subordinato alla osservanza delle seguenti norme:</p>
<p class="p1">A) i lacci, le tagliole, le trappole debbono essere usati in modo da non presentare</p>
<p class="p1">pericolo per la selvaggina non dannosa o per gli animali domestici;</p>
<p class="p1">B) da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto i lacci e le</p>
<p class="p1">trappole debbono essere disarmati e le tagliole debbono avere il gancio di arresto</p>
<p class="p1">chiuso in modo da riuscire innocui;</p>
<p class="p2">481</p>
<p class="p1">C) i bocconi avvelenati debbono essere collocati un'ora dopo il tramonto ed</p>
<p class="p1">asportati un'ora prima del sorgere del sole;</p>
<p class="p1">D) i punti ove sono collocati lacci, tagliole, trappole e bocconi avvelenati devono</p>
<p class="p1">essere contrassegnati in modo visibile a fine di renderne agevole l'identificazione;</p>
<p class="p1">E) deve essere tenuta nota esatta del punto ove siano collocati i lacci, le tagliole,</p>
<p class="p1">le trappole ed i bocconi avvelenati, nonch&eacute; del relativo numero.</p>
<p class="p1">Le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applicano quando si tratti di zone</p>
<p class="p1">recinte ove non sia possibile l'accesso ad estranei.</p>
<p class="p1">Nei luoghi facilmente sorvegliabili, di cui al terzo comma dell'articolo precedente,</p>
<p class="p1">il collegamento dei lacci, tagliole, trappole e bocconi avvelenati &egrave; consentito solo</p>
<p class="p1">al comitato provinciale della caccia od a persone da esso nominativamente autorizzate.</p>
<p class="p1">Art. 27. - Durante il periodo di chiusura della caccia, il ministro per l'agricoltura</p>
<p class="p1">e per le foreste, sentito il comitato centrale, pu&ograve; accordare, a zoologi e a persone addette</p>
<p class="p1">ai gabinetti scientifici di zoologia, permessi di catturare od uccidere esemplari</p>
<p class="p1">di determinate specie di selvaggina o di prendere, in ogni tempo, uova, nidi o piccoli</p>
<p class="p1">nati, a scopo di studio.</p>
<p class="p1">Il ministro pu&ograve;, parimenti, autorizzare osservatori ornitologici, che si occupino</p>
<p class="p1">dello studio delle migrazioni, ad esercitare l'uccellagione in qualsiasi tempo dell'anno,</p>
<p class="p1">anche a specie proibite ed altres&igrave; con mezzi vietati dalla presente legge, a condizioni</p>
<p class="p1">da stabilirsi volta per volta e con esenzione da ogni tassa di licenza.</p>
<p class="p1">Il ministro medesimo, su richiesta del competente comitato provinciale della caccia,</p>
<p class="p1">pu&ograve;, inoltre, permettere, sotto determinate condizioni, catture di selvaggina, a</p>
<p class="p1">scopo di ripopolamento, dovunque ed in qualsiasi tempo; e pu&ograve; autorizzare la cattura</p>
<p class="p1">di colombi, storni e passeri per il tiro a volo in competizioni sportive, e di quaglie per</p>
<p class="p1">l'addestramento dei cani e per le prove sul terreno.</p>
<p class="p1">Capo V - Limitazioni all'esercizio della caccia.</p>
<p class="p1">Art. 28. - &egrave; sempre vietato l'esercizio venatorio nei giardini, ville e parchi destinati</p>
<p class="p1">ad uso pubblico e nei terreni destinati ad impianti sportivi.</p>
<p class="p1">&Egrave; parimenti vietato a chiunque l'esercizio venatorio nelle localit&agrave; ove siano opere</p>
<p class="p1">di difesa dello stato o in quelle dove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile</p>
<p class="p1">dell'autorit&agrave; militare, e dove esistano monumenti nazionali. Le localit&agrave; di cui al presente</p>
<p class="p1">comma debbono essere delimitate da tabelle nel modo indicato dall'art. 45, portanti</p>
<p class="p1">la scritta "zona militare - divieto di caccia" o "monumento nazionale - divieto di</p>
<p class="p1">caccia". Tali tabelle sono esenti da tassa.</p>
<p class="p1"><b>(omessa la pena)</b></p>
<p class="p1">Art. 29. - la caccia &egrave; vietata nelle appartenenze di abitazioni, salvo che al proprietario</p>
<p class="p1">o col suo consenso. &Egrave; pure vietata, salvo che al proprietario o col suo consenso,</p>
<p class="p1">nei parchi e nei giardini privati e nei fondi, purch&eacute; completamente chiusi da muro,</p>
<p class="p1">rete metallica o altra effettiva chiusura di altezza non minore di metri 1,80, o da corsi</p>
<p class="p1">o specchi d'acqua il cui letto abbia la profondit&agrave; di almeno metri 1,50 e la larghezza</p>
<p class="p1">di almeno metri 3.</p>
<p class="p1"><b>(omessa la pena)</b></p>
<p class="p2">482</p>
<p class="p1">Art. 30. - Sono vietate a chiunque la caccia, e l'uccellagione vaganti in terreni in</p>
<p class="p1">attualit&agrave; di coltivazione, quando esse possano arrecare danno effettivo alle colture.</p>
<p class="p1">Sono da ritenersi in attualit&agrave; di coltivazione: i vivai, i giardini, le coltivazioni floreali</p>
<p class="p1">e gli orti; le colture erbacee dal momento della semina fino al raccolto principale;</p>
<p class="p1">i prati artificiali dalla ripresa della vegetazione al termine del taglio; i prati naturali</p>
<p class="p1">nel periodo in cui sono riservati alla falciatura; i frutteti, gli agrumeti, gli uliveti e i</p>
<p class="p1">vigneti specializzati dalla germogliazione fino al raccolto; i terreni di recente rimboschiti</p>
<p class="p1">ed altri casi analoghi.</p>
<p class="p1"><b>(omessa la pena)</b></p>
<p class="p1">Art. 31. - la caccia e l'uccellagione sono vietate nei terreni vallivi, paludosi e in</p>
<p class="p1">qualsiasi specchio d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca, nonch&eacute; nei canali</p>
<p class="p1">delle valli salse da pesca quando il possessore li circondi con tabelle perimetrali nei</p>
<p class="p1">modi indicati dall'art. 45. Tali tabelle debbono portare la scritta "valle da pesca - divieto</p>
<p class="p1">di caccia".</p>
<p class="p1">Le localit&agrave;, tuttavia, di cui al precedente comma possono essere costituite in riserva</p>
<p class="p1">di caccia.</p>
<p class="p1"><b>(omessa la pena)</b></p>
<p class="p1">Art. 32. - Ferme le disposizioni dell'art. 703 del codice penale e dell'art. 57 della</p>
<p class="p1">legge di pubblica sicurezza, &egrave; in ogni caso vietato sparare in direzione delle abitazioni</p>
<p class="p1">o delle vie di comunicazioni ferroviarie o carrozzabili a distanza minore di metri</p>
<p class="p1">100 dalle stesse.</p>
<p class="p1">Qualora si usino armi o munizioni di maggiore portata, si deve rispettare una distanza</p>
<p class="p1">tale da evitare che lo sparo delle armi possa arrecare nocumento.</p>
<p class="p1"><b>(omessa la pena)</b></p>
<p class="p1">Art. 33. - L'esercizio di caccia o di uccellagione &egrave; soggetto alle seguenti limitazioni:</p>
<p class="p1">a) divieto di usare richiami accecati;</p>
<p class="p1">B) divieto di usare come richiami la starna, la pernice rossa, la pernice sarda, la</p>
<p class="p1">coturnice;</p>
<p class="p1">C) divieto di molestare con velivoli la selvaggina nei campi di allevamento, nei</p>
<p class="p1">laghi, nelle valli e nelle praterie scendendo a bassa quota o permanendo, senza necessit&agrave;,</p>
<p class="p1">sui luoghi stessi;</p>
<p class="p1">D) divieto di cacciare a rastrello in terreno libero in pi&ugrave; di quattro persone;</p>
<p class="p1">E) divieto di cacciare la selvaggina stanziale protetta sparando dai veicoli a trazione</p>
<p class="p1">animale o meccanica;</p>
<p class="p1">F) divieto di usare pernici, starne o quaglie per i tiri a volo.</p>
<p class="p1">L'uso di quaglie importate dall'estero, o catturate ai sensi dell'art. 27, &egrave; limitato</p>
<p class="p1">esclusivamente all'addestramento e all'allenamento dei cani ed alle prove sul terreno.</p>
<p class="p1">Tali addestramenti e prove debbono essere autorizzati dal comitato provinciale, dietro</p>
<p class="p1">domanda in cui sia specificatamente indicata la localit&agrave; prescelta e la provenienza</p>
<p class="p1">della selvaggina usata. Per le prove sul terreno in tempo di divieto il comitato pu&ograve;,</p>
<p class="p1">altres&igrave;, permettere di sparare alla selvaggina liberata, indicando le modalit&agrave; da seguire.</p>
<p class="p1">Delle quaglie uccise nelle prove sul terreno &egrave; vietata la vendita.</p>
<p class="p1">L'uso per i tiri a volo dei colombi, dei passeri e degli storni, in tempo di divieto, &egrave;</p>
<p class="p1">consentito, purch&eacute; sia documentata la legittimit&agrave; della cattura con le modalit&agrave; del</p>
<p class="p1">comma precedente.</p>
<p class="p2">483</p>
<p class="p1"><b>(omessa la pena)</b></p>
<p class="p1">Capo VI. - Divieti generali di caccia.</p>
<p class="p1">Art. 34. - Sono vietate sia la presa sia la detenzione di uova, di nidi e di piccoli</p>
<p class="p1">nati di selvaggina, salvo che alle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento</p>
<p class="p1">e cattura a scopo di ripopolamento e salve le eccezioni di cui agli articoli 24 e 25.</p>
<p class="p1">Il ministro per l'agricoltura e per le foreste, in casi di particolari necessit&agrave; tecniche</p>
<p class="p1">di ripopolamento di altre localit&agrave;, pu&ograve; consentire, su proposta del comitato provinciale</p>
<p class="p1">della caccia interessato, deroghe al divieto di cui al comma precedente.</p>
<p class="p1">Per la protezione delle linee di conduttura della energia elettrica &egrave; permessa al</p>
<p class="p1">personale addetto la distruzione dei nidi costruiti sui pali e piloni delle linee stesse,</p>
<p class="p1">da compiersi anche con uso del fucile, purch&egrave; il detto personale sia munito della prescritta</p>
<p class="p1">licenza e venga preventivamente designato al comitato provinciale della caccia.</p>
<p class="p1"><b>(omessa la pena)</b></p>
<p class="p1">In caso di condanna di persona sottoposta alla patria potest&agrave; o alla tutela, qualora</p>
<p class="p1">il condannato sia insolvibile, il genitore o tutore &egrave; obbligato al pagamento di una</p>
<p class="p1">somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al colpevole. Qualora anche il genitore</p>
<p class="p1">o il tutore risulti insolvibile la pena inflitta &egrave; convertita, nei riguardi del condannato,</p>
<p class="p1">ai sensi dell'art. 136 del codice penale.</p>
<p class="p1">Non &egrave; punibile colui che raccolga uova, nidi o piccoli nati per sottrarli a sicura</p>
<p class="p1">distruzione o morte, purch&eacute; ne dia avviso entro 24 ore al comitato provinciale della</p>
<p class="p1">caccia o alla sezione della federazione italiana della caccia pi&ugrave; vicina, che adottano le</p>
<p class="p1">disposizioni del caso.</p>
<p class="p1">Art. 35. &ndash; E&rsquo; vietata la cattura di selvaggina stanziale protetta a mezzo di reti, eccetto</p>
<p class="p1">nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura a scopo di</p>
<p class="p1">ripopolamento o di miglioramento tecnico.</p>
<p class="p1">Il ministro per l'agricoltura e per le foreste, in caso di particolari necessit&agrave; tecniche</p>
<p class="p1">di ripopolamento di altre localit&agrave;, su proposta del comitato provinciale della caccia</p>
<p class="p1">competente, pu&ograve; consentire deroghe al divieto di cui alla prima parte del precedente</p>
<p class="p1">comma.</p>
<p class="p1"><b>(omessa la pena)</b></p>
<p class="p1">Art. 36. &ndash; E&rsquo; vietato cacciare o catturare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora</p>
<p class="p1">prima della levata del sole.</p>
<p class="p1">Oltre che per i casi di cui agli articoli 24 e 25, &egrave; fatta eccezione per la caccia notturna</p>
<p class="p1">ai palmipedi e ai trampolieri con appostamento fisso (cruccio) limitatamente al</p>
<p class="p1">litorale del medio adriatico. Tali appostamenti fissi devono essere preventivamente</p>
<p class="p1">denunciati ogni anno al comitato provinciale della caccia con lettera raccomandata</p>
<p class="p1">contenente le indicazioni necessarie per la pronta e sicura identificazione dell'appostamento.</p>
<p class="p1">Le operazioni destinate a preparare i richiami possono effettuarsi anche due ore</p>
<p class="p1">prima della levata del sole ed il ritiro pu&ograve; avvenire sino a due ore dopo il tramonto.</p>
<p class="p1">Questa disposizione non si applica alle cacce notturne permesse dal precedente</p>
<p class="p1">comma.</p>
<p class="p1">&Egrave; pure consentito lasciare tese le reti nelle ore notturne.</p>
<p class="p1"><b>(omessa la pena)</b></p>
<p class="p2">484</p>
<p class="p1">Art. 37. &ndash; E&rsquo; fatto divieto di cacciare e di catturare qualsiasi specie di selvaggina</p>
<p class="p1">quando il terreno in tutto o nella maggior parte sia coperto di neve.</p>
<p class="p1">&Egrave; fatta eccezione per il camoscio e i tetraonidi nella zona delle alpi, per i palmipedi</p>
<p class="p1">e i trampolieri nelle paludi, stagni, risaie, prati marcitori, laghi, corsi dei fiumi e</p>
<p class="p1">sul litorale, e per la caccia e l'uccellagione alla selvaggina migratoria da capanni preventivamente</p>
<p class="p1">denunciati al comitato provinciale.</p>
<p class="p1"><b>(omessa la pena)</b></p>
<p class="p1">Art. 38. &ndash; E&rsquo; sempre proibito uccidere o catturare:</p>
<p class="p1">A) lo stambecco, il camoscio dell'abruzzo e il muflone;</p>
<p class="p1">B) i giovani camosci dell'anno e le madri che li accompagnano;</p>
<p class="p1">C) le femmine dei daini, dei cervi e dei caprioli;</p>
<p class="p1">D) l'orso;</p>
<p class="p1">E) la marmotta durante il letargo;</p>
<p class="p1">F) la foca;</p>
<p class="p1">G) i pipistrelli di qualsiasi specie;</p>
<p class="p1">H) l'avvoltoio degli agnelli (Gypaetus barbatus), la gru, il fenicottero, le cicogne</p>
<p class="p1">ed i cigni;</p>
<p class="p1">I) i rapaci notturni, eccettuato il gufo reale. Questa disposizione non si applica alla</p>
<p class="p1">cattura della civetta e dei barbagianni destinati a servire da zimbello;</p>
<p class="p1">L) le femmine dell'urogallo e del fagiano di monte;</p>
<p class="p1">M) le rondini e i rondoni di qualsiasi specie;</p>
<p class="p1">N) l'usignolo, il pettirosso, i lu&igrave; di qualsiasi specie, il regolo, il fiorrancino, lo</p>
<p class="p1">scricciolo, le cince, i codibugnoli ed i picchi di qualsiasi specie;</p>
<p class="p1">O) i colombi torraioli (Columba livia) sia di colombaia che selvatici, ed i colombi</p>
<p class="p1">domestici di qualsiasi razza, compresi i colombi viaggiatori anche se in luoghi lontani</p>
<p class="p1">dall'abitato e i colombi che sfuggono ai tiri a volo. La proibizione non si applica ai</p>
<p class="p1">comuni ed ai proprietari dei colombi. La cattura dei colombi torraioli da destinarsi ai</p>
<p class="p1">campi di tiro a volo &egrave; consentita esclusivamente ai comitati provinciali della caccia e</p>
<p class="p1">a persone da questi nominativamente designate;</p>
<p class="p1">P) la selvaggina introdotta dai comitati provinciali della caccia durante il periodo</p>
<p class="p1">dell'acclimazione, e gli animali sfuggiti dai giardini zoologici o da raccolte di animali</p>
<p class="p1">viventi, salvo il consenso del proprietario.</p>
<p class="p1">Il ministro per l'agricoltura e per le foreste pu&ograve; autorizzare, su parere del laboratorio</p>
<p class="p1">di zoologia applicata alla caccia, l'uccisione o la cattura di esemplari appartenenti</p>
<p class="p1">ad alcune delle specie suindicate, alle condizioni che verranno stabilite nella</p>
<p class="p1">relativa autorizzazione.</p>
<p class="p1">Il ministro pu&ograve;, altres&igrave;, su proposta del comitato provinciale della caccia e sentito</p>
<p class="p1">il parere del laboratorio di zoologia di cui sopra, allo scopo di regolare la proporzione</p>
<p class="p1">numerica tra i sessi, permettere nella zona delle alpi a concessionari di riserve e, in</p>
<p class="p1">terreno libero, a cacciatori nominativamente designati la caccia ai maschi del capriolo</p>
<p class="p1">a partire dall'1 giugno e dell'urogallo e del gallo forcello dal 26 aprile al 31 maggio</p>
<p class="p1">anche nelle ore notturne. La caccia della selvaggina speciale nei parchi nazionali rimane</p>
<p class="p1">regolata dagli speciali regolamenti di cui all'art. 57.</p>
<p class="p1"><b>(omessa la pena)</b></p>
<p class="p1">Capo VII. - Divieti per le armi e per la selvaggina.</p>
<p class="p2">485</p>
<p class="p1">Art. 39. - nel periodo di chiusura della caccia sono vietati il porto e l'uso delle</p>
<p class="p1">armi da caccia con munizione spezzata e di arnesi per l'uccellagione, a meno che il</p>
<p class="p1">trasporto avvenga per giustificato motivo e che il fucile sia smontato e chiuso in busta</p>
<p class="p1">o altro involucro idoneo. Tale divieto si applica, anche in periodo di caccia aperta,</p>
<p class="p1">nelle zone di ripopolamento e cattura di cui all'art. 52. Il divieto non si applica agli</p>
<p class="p1">agenti di vigilanza di cui all'art. 68.</p>
<p class="p1"><b>(omessa la pena)</b></p>
<p class="p1">Art. 40. - Salvo che nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e</p>
<p class="p1">cattura, &egrave; fatto divieto di detenere lepri, starne, pernici rosse, pernici sarde, coturnici</p>
<p class="p1">e fagiani vivi a chi non ne abbia ottenuto il permesso scritto dal comitato provinciale</p>
<p class="p1">della caccia.</p>
<p class="p1">Chiunque, per qualsiasi motivo e in qualsiasi tempo, venga in possesso di selvaggina</p>
<p class="p1">delle specie indicate nel comma precedente, che non sia destinata a scopo di ripopolamento,</p>
<p class="p1">deve darne avviso entro 48 ore al comitato provinciale della caccia o</p>
<p class="p1">all'organo locale della federazione italiana della caccia, che provvedono nel modo</p>
<p class="p1">pi&ugrave; conveniente alla destinazione della selvaggina stessa.</p>
<p class="p1">Il contravventore &egrave; punito con l'ammenda da l. 200 a l. 2000. Gli animali vengono</p>
<p class="p1">sequestrati e consegnati al comitato provinciale della caccia, il quale li destiner&agrave;,</p>
<p class="p1">per quanto possibile, al ripopolamento.</p>
<p class="p1">Chiunque uccida, catturi o rinvenga uccelli inanellati o altra selvaggina contrassegnata,</p>
<p class="p1">deve darne notizia al laboratorio di zoologia applicata alla caccia o al comitato</p>
<p class="p1">provinciale o all'organo locale della federazione della caccia o alle stazioni dei</p>
<p class="p1">reali carabinieri. Il contravventore &egrave; punito con ammenda da l. 20 a l. 50.</p>
<p class="p1">Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai giardini o istituti</p>
<p class="p1">zoologici, alle stazioni zootecniche sperimentali, agli osservatori ornitologici e a simili</p>
<p class="p1">istituzioni.</p>
<p class="p1">Art. 41. - Sono sempre vietati la detenzione ed il commercio della selvaggina che</p>
<p class="p1">per l'art. 38 della presente legge gode speciale protezione. Sono parimenti vietati, in</p>
<p class="p1">ogni tempo, la detenzione ed il commercio di selvaggina presa con mezzi proibiti.</p>
<p class="p1">&Egrave; vietato vendere, detenere per vendere ed acquistare selvaggina stanziale protetta</p>
<p class="p1">morta, a meno che essa non sia munita di un contrassegno approvato dalla federazione</p>
<p class="p1">italiana della caccia ed applicato dal concessionario per la selvaggina proveniente</p>
<p class="p1">da bandita o da riserva, ovvero dagli organi della federazione medesima per la</p>
<p class="p1">selvaggina presa in terreno libero, secondo le norme da emanarsi dal ministero</p>
<p class="p1">dell'agricoltura e delle foreste.</p>
<p class="p1">Dopo l'ottavo giorno dalla chiusura della caccia &egrave; vietato vendere, detenere per</p>
<p class="p1">vendere ed acquistare la selvaggina morta alla quale si riferisce la chiusura stessa.</p>
<p class="p1">Tuttavia i comitati provinciali della caccia, constatata la legittimit&agrave; della cattura, possono</p>
<p class="p1">prorogare di dieci giorni detto termine nei riguardi di coloro che ne facciano richiesta</p>
<p class="p1">per esaurire le proprie scorte.</p>
<p class="p1">Le disposizioni del comma precedente non si applicano alla selvaggina immessa</p>
<p class="p1">nei frigoriferi per essere venduta in tempo di caccia chiusa, a condizione che entro</p>
<p class="p1">l'ottavo giorno dalla chiusura essa sia munita di contrassegno nei modi indicati nel</p>
<p class="p1">comma secondo del presente articolo ed a condizione che il proprietario del frigorifero</p>
<p class="p1">tenga regolare registro del movimento della selvaggina, secondo le norme da sta<span class="s1">486</span></p>
<p class="p1">bilirsi dal ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la federazione italiana della</p>
<p class="p1">caccia cui spetta collaborare nel relativo controllo.</p>
<p class="p1">La selvaggina presa in localit&agrave; in cui ne &egrave; libera la caccia non pu&ograve; essere trasportata,</p>
<p class="p1">a scopo di commercio, nelle localit&agrave; in cui la caccia a quelle determinate specie</p>
<p class="p1">sia vietata.</p>
<p class="p1">&Egrave; vietata l'esportazione dalla Sardegna della pernice sarda, eccetto per quel numero</p>
<p class="p1">di capi che &egrave; stabilito dal ministero dell'agricoltura e delle foreste in sede di calendario</p>
<p class="p1">venatorio.</p>
<p class="p1"><b>(omessa la pena)</b></p>
<p class="p1">Art. 42. - l'introduzione dall'estero della selvaggina viva delle specie indicate</p>
<p class="p1">nell'art. 40, salvo il divieto dell'autorit&agrave; competente, pu&ograve; effettuarsi solo a scopo di</p>
<p class="p1">ripopolamento o di rinsanguamento, previo parere del laboratorio di zoologia applicata</p>
<p class="p1">alla caccia.</p>
<p class="p1">&Egrave; sempre vietato immettere selvaggina estranea alla fauna indigena senza l'autorizzazione</p>
<p class="p1">del ministero per l'agricoltura e per le foreste, sentito il predetto laboratorio</p>
<p class="p1">di zoologia.</p>
<p class="p1"><b>(omessa la pena)</b></p>
<p class="p1">Titolo III. Bandite, zone di ripopolamento e cattura e riserve.</p>
<p class="p1">(omissis)</p>
<p class="p1">Titolo IV. Vigilanza e sanzioni.</p>
<p class="p1">Capo I. - Agenti di vigilanza.</p>
<p class="p1">Art. 68. - La vigilanza sull'applicazione della presente legge &egrave; affidata agli ufficiali</p>
<p class="p1">ed agli agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali e campestri,</p>
<p class="p1">alle guardie dei consorzi idraulici e forestali, e, in particolar modo, ai guardiacaccia</p>
<p class="p1">dipendenti dai comitati provinciali della caccia ed alle guardie giurate in servizio</p>
<p class="p1">presso i concessionari di bandite e di riserve.</p>
<p class="p1">&Egrave; affidata, altres&igrave;, alle guardie private riconosciute ai termini della legge di pubblica</p>
<p class="p1">sicurezza ed alle guardie volontarie delle sezioni della federazione italiana della</p>
<p class="p1">caccia.</p>
<p class="p1">I guardiacaccia dei comitati provinciali possono esercitare le loro funzioni anche</p>
<p class="p1">fuori del territorio della rispettiva provincia; le guardie giurate delle bandite e riserve</p>
<p class="p1">anche fuori dei confini della rispettiva bandita o della riserva, limitatamente ai territori</p>
<p class="p1">dei comuni limitrofi.</p>
<p class="p1">Art. 69. - Le sezioni della federazione italiana della caccia hanno facolt&agrave; di chiedere</p>
<p class="p1">al prefetto il riconoscimento, a termini della legge di pubblica sicurezza, di</p>
<p class="p1">guardie giurate volontarie, per quei soci che diano sicuro affidamento di seriet&agrave; e capacit&agrave;</p>
<p class="p1">e che intendano eseguire volontariamente servizio di vigilanza venatoria.</p>
<p class="p1">Tali guardie volontarie sono ammesse all'esercizio delle loro funzioni solo dopo</p>
<p class="p1">aver prestato giuramento ai sensi dell'art. 266 del regolamento 21 gennaio 1931-ix, n.</p>
<p class="p1">773.</p>
<p class="p1">Le domande e i documenti necessari per il riconoscimento prefettizio dei guardiacaccia</p>
<p class="p1">dei comitati provinciali sono esenti da ogni tassa di bollo e di concessione.</p>
<p class="p1">Per le guardie giurate volontarie non vi &egrave; obbligo di assicurazione per la invalidit&agrave; e</p>
<p class="p1">la vecchiaia n&eacute; per gli infortuni.</p>
<p class="p2">487</p>
<p class="p1">La qualit&agrave; di guardia giurata volontaria non d&agrave; luogo ad agevolazioni fiscali nel</p>
<p class="p1">rilascio della licenza di caccia.</p>
<p class="p1">Art. 70. - Agli agenti di vigilanza indicati nell'art. 68, esclusi gli ufficiali di polizia</p>
<p class="p1">giudiziaria, &egrave; vietato esercitare la caccia e l'uccellagione. Per gli agenti chiamati</p>
<p class="p1">ad esercitare funzioni di vigilanza in localit&agrave; o per un periodo di tempo determinati,</p>
<p class="p1">tale divieto non si applica tranne che nelle localit&agrave; o per il tempo in cui esercitano le</p>
<p class="p1">loro funzioni; non si applica neppure alle guardie giurate volontarie di cui all'articolo</p>
<p class="p1">precedente.</p>
<p class="p1">Gli agenti di vigilanza sono, per&ograve;, autorizzati ai sensi dell'art. 25, alla uccisione e</p>
<p class="p1">alla cattura degli animali nocivi; a tal uopo essi hanno facolt&agrave; di portare il fucile da</p>
<p class="p1">caccia anche in tempo di divieto e con munizione spezzata, purch&eacute; siano muniti dello</p>
<p class="p1">speciale porto d'armi. Tale disposizione non si applica alle guardie giurate volontarie.</p>
<p class="p1">I guardiacaccia dei comitati provinciali e le guardie giurate alle dipendenze dei</p>
<p class="p1">concessionari di bandite o di riserve, possono essere di volta in volta autorizzati dai</p>
<p class="p1">loro superiori diretti a cacciare determinata selvaggina.</p>
<p class="p1">Art. 71. - Per l'esercizio della vigilanza gli agenti possono chiedere la presentazione</p>
<p class="p1">della licenza o dei permessi e della cacciagione a qualsiasi persona trovata in</p>
<p class="p1">possesso di armi o arnesi atti alla caccia o all'uccellagione o in esercizio o in attitudine</p>
<p class="p1">di caccia, ai sensi dell'art. 1.</p>
<p class="p1">In caso di contestata contravvenzione gli agenti debbono sempre sequestrare le</p>
<p class="p1">armi o gli arnesi nonch&eacute; la cacciagione; detto sequestro non si estende al cane. I</p>
<p class="p1">mezzi di trasporto sono considerati strumenti di caccia quando servono direttamente</p>
<p class="p1">a compiere atti di caccia. Gli agenti, qualora abbiano notizia o fondato sospetto che</p>
<p class="p1">sia stato commesso o si stia commettendo un reato previsto dalla presente legge, possono,</p>
<p class="p1">altres&igrave;, osservate le disposizioni del codice di procedura penale e nei limiti da</p>
<p class="p1">esso stabiliti, procedere a ispezioni e a perquisizioni, e in genere valersi dei poteri</p>
<p class="p1">dallo stesso codice concessi agli agenti di polizia giudiziaria.</p>
<p class="p1">Art. 72. - Gli agenti che accertino, anche in seguito a denuncia, violazioni alle disposizioni</p>
<p class="p1">della presente legge, redigono verbale nel quale vanno indicate specificatamente</p>
<p class="p1">le circostanze dell'accertata contravvenzione, e ne trasmettono copia al comitato</p>
<p class="p1">provinciale della caccia, che ne d&agrave; comunicazione, mediante lettera raccomandata</p>
<p class="p1">con ricevuta di ritorno, al contravventore, ove la contravvenzione non sia</p>
<p class="p1">stata personalmente contestata.</p>
<p class="p1">Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta, gli agenti la consegnano</p>
<p class="p1">al comitato provinciale della caccia o, ove si tratti di localit&agrave; posta in comune fuori</p>
<p class="p1">del capoluogo sede del comitato, all'organo locale della federazione italiana della</p>
<p class="p1">caccia, che provvede a liberare in localit&agrave; adatta la selvaggina viva, salvo che si tratti</p>
<p class="p1">di richiami, e a vendere la selvaggina morta e i richiami, tenendone il prezzo a disposizione</p>
<p class="p1">di colui contro il quale &egrave; stata elevata la contravvenzione, per il caso che egli</p>
<p class="p1">sia assolto. Nel caso, invece, di condanna o di oblazione, l'importo della vendita degli</p>
<p class="p1">oggetti sequestrati dev'essere versato all'erario, secondo le modalit&agrave; da stabilirsi ai</p>
<p class="p1">sensi dell'art. 10.</p>
<p class="p1">Quando la selvaggina viva sia sequestrata in campagna, gli agenti la liberano sul</p>
<p class="p1">posto.</p>
<p class="p1">Capo II. - Custodia dei cani.</p>
<p class="p2">488</p>
<p class="p1">Art. 73. - I cani di qualsiasi razza, trovati a vagare nelle campagne in tempo di</p>
<p class="p1">divieto, devono essere possibilmente catturati dagli agenti di vigilanza; durante il periodo</p>
<p class="p1">nel quale ne &egrave; permesso l'uso, la cattura deve aver luogo solo quando non siano</p>
<p class="p1">accompagnati o non si trovino sotto la sorveglianza del proprietario o del possessore.</p>
<p class="p1">I cani trovati nelle bandite, nelle riserve o nelle zone di ripopolamento e cattura,</p>
<p class="p1">devono essere possibilmente catturati; essi possono, altres&igrave;, essere uccisi, ma solo</p>
<p class="p1">nelle ore notturne, ovvero quando arrechino danno reale alla selvaggina, e sempre</p>
<p class="p1">che non sia possibile la cattura n&eacute; il riconoscimento.</p>
<p class="p1">I cani catturati devono essere dati in custodia al comitato provinciale o all'organo</p>
<p class="p1">locale della federazione italiana della caccia; quelli catturati in bandita o in riserva</p>
<p class="p1">possono essere trattenuti dal concessionario che ne d&agrave; comunicazione al comitato o</p>
<p class="p1">all'organo suddetto.</p>
<p class="p1">Colui che, essendo obbligato alla custodia, anche temporanea, di un cane, lascia,</p>
<p class="p1">sia pure per negligenza, che esso vaghi per la campagna od entri in bandita od in riserva</p>
<p class="p1">o in zona di ripopolamento e cattura, anche se il cane non possa essere catturato,</p>
<p class="p1">&egrave; punito con l'ammenda da l. 20 a l. 100. La pena &egrave; ridotta alla met&agrave; quando il cane</p>
<p class="p1">si introduca in bandita o in riserva o in zone di ripopolamento e cattura inseguendo</p>
<p class="p1">selvaggina scovata o per raccogliere selvaggina colpita fuori delle stesse.</p>
<p class="p1">Art. 74. - Non si procede contro colui che, entro otto giorni dalla contestazione</p>
<p class="p1">della contravvenzione, paghi all'ufficio del registro una somma corrispondente al minimo</p>
<p class="p1">dell'ammenda stabilita dal precedente comma, ed in pari tempo rimborsi al comitato</p>
<p class="p1">provinciale o all'organo della federazione italiana della caccia presso cui si</p>
<p class="p1">trovi il cane, le spese di custodia e mantenimento, nella misura di lire cinque per ogni</p>
<p class="p1">giorno. Le somme anzidette possono essere corrisposte dal proprietario del cane, anche</p>
<p class="p1">se egli non sia il contravventore. Quando siano stati eseguiti i predetti pagamenti,</p>
<p class="p1">il cane catturato viene restituito.</p>
<p class="p1">Trascorso inutilmente il termine di otto giorni dalla contestazione della contravvenzione,</p>
<p class="p1">ovvero quello di quindici giorni dall'accertamento della stessa, nel caso che</p>
<p class="p1">il contravventore sia sconosciuto, il cane rimane di propriet&agrave; del comitato provinciale</p>
<p class="p1">della caccia il quale pu&ograve; disporne liberamente. Il verbale di contravvenzione, se il</p>
<p class="p1">contravventore sia conosciuto, viene trasmesso al pretore per il procedimento penale.</p>
<p class="p1">Art. 75. - I cani da guardia alle abitazioni ed al bestiame non possono essere lasciati</p>
<p class="p1">incustoditi nelle campagne a pi&ugrave; di 200 metri dalle abitazioni o dal bestiame.</p>
<p class="p1">I cani da seguito e da tana devono essere rigorosamente custoditi, e, se portati in</p>
<p class="p1">campagna in tempo di divieto, devono essere tenuti a guinzaglio. In difetto sono considerati</p>
<p class="p1">vaganti a tutti gli effetti dei due precedenti articoli.</p>
<p class="p1">Per l'addestramento e l'allenamento i cani da ferma possono essere condotti nelle</p>
<p class="p1">campagne soltanto nei trenta giorni precedenti l'apertura della caccia alla selvaggina</p>
<p class="p1">stanziale protetta, nelle localit&agrave; preventivamente fissate dal comitato provinciale e</p>
<p class="p1">devono essere costantemente sorvegliati dal proprietario o da un suo incaricato. &Egrave; data</p>
<p class="p1">facolt&agrave; al comitato provinciale della caccia di consentire, con le modalit&agrave; necessarie</p>
<p class="p1">ad evitare danni alla selvaggina stanziale protetta, l'uso dei cani da ferma per le</p>
<p class="p1">prove sul terreno, anche nelle zone di ripopolamento e cattura.</p>
<p class="p1">In caso di inosservanza delle precedenti disposizioni, i cani sono considerati vaganti</p>
<p class="p1">e si applicano le norme dei due precedenti articoli.</p>
<p class="p2">489</p>
<p class="p1">Per la esatta classificazione dei cani da guardia, il podest&agrave; provvede, sentito il</p>
<p class="p1">comitato provinciale della caccia e, nei comuni fuori del capoluogo sede del comitato,</p>
<p class="p1">sentito l'organo della federazione della caccia, alla compilazione dei ruoli per la</p>
<p class="p1">tassa sui cani.</p>]]></description>
<author>info@studiolegaleantolini.it</author>
<category>Consulenze</category>
<pubDate>Wed, 09 Oct 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
<lastBuildDate>Wed, 09 Oct 2019 16:58:44 +0200</lastBuildDate>
<published>Wed, 09 Oct 2019 00:00:00 +0200</published>
<latitude></latitude>
<longitude></longitude>
<image>https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg</image>
</item>
<item>
<title>Legge 4 novembre 2010 convenzione europea animali da compagnia</title>
<link>https://www.studiolegaleantolini.it/it/legge-4-novembre-2010-convenzione-europea-animali-da-compagnia</link>
<description><![CDATA[<div><img src="https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg" /></div><p class="p1">Art 1. (Autorizzazione alla ratifica).</p>
<p class="p1">1. Il Presidente della Repubblica &eacute; autorizzato a ratificare la Convenzione</p>
<p class="p1">europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13</p>
<p class="p1">novembre 1987.</p>
<p class="p1">Art 2. (Ordine di esecuzione).</p>
<p class="p1">1. Piena ed intera esecuzione &eacute; data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a</p>
<p class="p1">decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformit&agrave; a quanto disposto</p>
<p class="p1">dall'articolo 18 della Convenzione stessa.</p>
<p class="p1">Art 3. (Modifiche al codice penale).</p>
<p class="p1">1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p class="p1">a) all'articolo 544-bis, le parole: &laquo; da tre mesi a diciotto mesi &raquo; sono sostituite</p>
<p class="p1">dalle seguenti: &laquo; da quattro mesi a due anni &raquo;;</p>
<p class="p1">b) all'articolo 544-ter, primo comma, le parole: &laquo; da tre mesi a un anno o</p>
<p class="p1">con la multa da 3.000 a 15.000 euro &raquo; sono sostituite dalle seguenti: &laquo; da tre a</p>
<p class="p1">diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro &raquo;.</p>
<p class="p1">Art 4. (Traffico illecito di animali da compagnia).</p>
<p class="p1">1. Chiunque, al fine di procurare a s&eacute; o ad altri un profitto, reiteratamente o</p>
<p class="p1">tramite attivit&agrave; organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia</p>
<p class="p1">di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento</p>
<p class="p1">europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione</p>
<p class="p1">individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti,</p>
<p class="p1">ove richiesto, di passaporto individuale, &eacute; punito con la reclusione da tre</p>
<p class="p1">mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.</p>
<p class="p1">2. La pena di cui al comma 1 si applica altres&igrave; a chiunque, al fine di procurare</p>
<p class="p1">a s&eacute; o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo animali</p>
<p class="p1">da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n.</p>
<p class="p1">998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, introdotti</p>
<p class="p1">nel territorio nazionale in violazione del citato comma 1.</p>
<p class="p1">3. La pena &eacute; aumentata se gli animali di cui al comma 1 hanno un'et&agrave; accertata</p>
<p class="p1">inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure</p>
<p class="p1">restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie</p>
<p class="p1">trasmissibili proprie della specie.</p>
<p class="p1">4. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti</p>
<p class="p1">ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dai</p>
<p class="p1">commi 1 e 2 del presente articolo, &eacute; sempre ordinata la confisca dell'animale,</p>
<p class="p1">salvo che appartenga a persona estranea al reato. &Eacute; altres&igrave; disposta la sospen470</p>
<p class="p1">sione da tre mesi a tre anni dell'attivit&agrave; di trasporto, di commercio o di allevamento</p>
<p class="p1">degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su</p>
<p class="p1">richiesta delle parti &eacute; pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attivit&agrave;.</p>
<p class="p1">In caso di recidiva &eacute; disposta l'interdizione dall'esercizio delle attivit&agrave; medesime.</p>
<p class="p1">5. Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati</p>
<p class="p1">alle associazioni o agli enti indicati nel decreto del Ministro della salute,</p>
<p class="p1">adottato ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e</p>
<p class="p1">transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601,</p>
<p class="p1">che ne fanno richiesta, salvo che vi ostino esigenze processuali.</p>
<p class="p1">6. Gli animali acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di</p>
<p class="p1">confisca sono assegnati, a richiesta, alle associazioni o agli enti ai quali sono</p>
<p class="p1">stati affidati ai sensi del comma 5.</p>
<p class="p1">7. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste</p>
<p class="p1">dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere</p>
<p class="p1">riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate</p>
<p class="p1">alle associazioni o agli enti di cui al comma 5 del presente articolo, con le modalit&agrave;</p>
<p class="p1">di cui all'articolo 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189.</p>
<p class="p1">Art 5. (Introduzione illecita di animali da compagnia).</p>
<p class="p1">1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale</p>
<p class="p1">animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento</p>
<p class="p1">(CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003,</p>
<p class="p1">privi di sistemi per l'identificazione individuale, &eacute; soggetto alla sanzione amministrativa</p>
<p class="p1">del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000 per ogni</p>
<p class="p1">animale introdotto.</p>
<p class="p1">2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale</p>
<p class="p1">animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento</p>
<p class="p1">(CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003,</p>
<p class="p1">in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, &eacute; soggetto alla</p>
<p class="p1">sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro</p>
<p class="p1">1.000 per ogni animale introdotto. La sanzione non si applica se le violazioni</p>
<p class="p1">sono regolarizzate nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente.</p>
<p class="p1">3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione di cui al comma 2 &eacute; altres&igrave;</p>
<p class="p1">soggetto chiunque trasporta o cede, a qualunque titolo, animali introdotti</p>
<p class="p1">nel territorio nazionale in violazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.</p>
<p class="p1">4. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da</p>
<p class="p1">euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto se gli animali di cui ai</p>
<p class="p1">commi 1, 2 e 3 hanno un'et&agrave; accertata inferiore a dodici settimane o se provengono</p>
<p class="p1">da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per</p>
<p class="p1">contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.</p>
<p class="p1">471</p>
<p class="p1">Art 6. (Sanzioni amministrative accessorie).</p>
<p class="p1">1. Il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di</p>
<p class="p1">tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5, accertate</p>
<p class="p1">in modo definitivo, &eacute; soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per</p>
<p class="p1">l'esercizio dell'attivit&agrave; per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente</p>
<p class="p1">tra le due violazioni &eacute; inferiore a tre mesi, &eacute; applicata la durata massima</p>
<p class="p1">della sospensione.</p>
<p class="p1">2. Il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette</p>
<p class="p1">tre violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 13-bis, comma 3,</p>
<p class="p1">del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo, &eacute;</p>
<p class="p1">soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivit&agrave; per un</p>
<p class="p1">periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni &eacute; inferiore</p>
<p class="p1">a tre mesi, &eacute; applicata la durata massima della sospensione.</p>
<p class="p1">3. Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni</p>
<p class="p1">delle disposizioni previste dall'articolo 5 della presente legge, o il titolare di</p>
<p class="p1">un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni</p>
<p class="p1">delle disposizioni previste dal medesimo articolo 5 della presente legge o</p>
<p class="p1">dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28,</p>
<p class="p1">accertate in modo definitivo, &eacute; soggetto alla revoca dell'autorizzazione per l'esercizio</p>
<p class="p1">dell'attivit&agrave;.</p>
<p class="p1">4. Il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale nei cui confronti &eacute;</p>
<p class="p1">stata disposta la revoca dell'autorizzazione, ai sensi del comma 3, non puo'</p>
<p class="p1">conseguire un'altra autorizzazione per l'esercizio della medesima attivit&agrave; prima</p>
<p class="p1">di dodici mesi.</p>
<p class="p1">5. I soggetti che hanno accertato una violazione che prevede l'applicazione</p>
<p class="p1">della sospensione o della revoca dell'autorizzazione del trasportatore o del titolare</p>
<p class="p1">di un'azienda commerciale trasmettono all'autorit&agrave; che l'ha rilasciata copia</p>
<p class="p1">del verbale di contestazione e ogni altro documento utile all'adozione dei provvedimenti</p>
<p class="p1">di sospensione o di revoca.</p>
<p class="p1">Art 7. (Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative).</p>
<p class="p1">1. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla</p>
<p class="p1">presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.</p>
<p class="p1">689, in quanto compatibili.</p>
<p class="p1">2. Quando una violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5 della</p>
<p class="p1">presente legge &eacute; commessa utilizzando un veicolo immatricolato all'estero, si</p>
<p class="p1">applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto</p>
<p class="p1">legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.</p>
<p class="p1">3. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 207 del</p>
<p class="p1">codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive</p>
<p class="p1">modificazioni, &eacute; affidato in custodia, a spese del responsabile della vio472</p>
<p class="p1">lazione, ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 214-bis del medesimo codice,</p>
<p class="p1">di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. Gli</p>
<p class="p1">animali sono ricoverati, a spese del responsabile della violazione, in un luogo</p>
<p class="p1">che garantisca la tutela del loro benessere nel rispetto delle norme vigenti in</p>
<p class="p1">materia.</p>
<p class="p1">4. L'entit&agrave; delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge &eacute; aggiornata</p>
<p class="p1">ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istituto</p>
<p class="p1">nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai</p>
<p class="p1">e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. A questo fine, entro il 1&deg;</p>
<p class="p1">dicembre di ogni biennio, il Ministro della salute, di concerto con i Ministri</p>
<p class="p1">dell'economia e delle finanze e della giustizia, fissa, seguendo il criterio di cui</p>
<p class="p1">al periodo precedente, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie,</p>
<p class="p1">che si applicano dal 1&deg; gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare</p>
<p class="p1">quelli massimi indicati nella legge 24 novembre 1981, n. 689. La misura</p>
<p class="p1">delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi delle disposizioni</p>
<p class="p1">del presente comma, &eacute; oggetto di arrotondamento all'unit&agrave; di euro, per eccesso</p>
<p class="p1">se la frazione decimale &eacute; pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto</p>
<p class="p1">se &eacute; inferiore a tale limite.</p>
<p class="p1">5. Le autorit&agrave; competenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste</p>
<p class="p1">dalla presente legge sono il Ministero della salute, le regioni e province</p>
<p class="p1">autonome di Trento e di Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza.</p>
<p class="p1">Art 8. (Entrata in vigore).</p>
<p class="p1">1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua</p>
<p class="p1">pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.</p>]]></description>
<author>info@studiolegaleantolini.it</author>
<category>Consulenze</category>
<pubDate>Wed, 11 Sep 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
<lastBuildDate>Wed, 11 Sep 2019 17:34:18 +0200</lastBuildDate>
<published>Wed, 11 Sep 2019 00:00:00 +0200</published>
<latitude></latitude>
<longitude></longitude>
<image>https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg</image>
</item>
<item>
<title>La legge Comunitaria 2009 recepimento normativa caccia</title>
<link>https://www.studiolegaleantolini.it/it/la-legge-comunitaria-2009-recepimento-normativa-caccia</link>
<description><![CDATA[<div><img src="https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg" /></div><p class="p1">Art. 42. (Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per</p>
<p class="p1">la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione</p>
<p class="p1">della direttiva 2009/147/CE)</p>
<p class="p1">1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti</p>
<p class="p1">modificazioni:</p>
<p class="p1">a) dopo il comma 1 &eacute; inserito il seguente:</p>
<p class="p1">&laquo;1-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori</p>
<p class="p1">oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie per mantenere o</p>
<p class="p1">adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva</p>
<p class="p1">2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre</p>
<p class="p1">2009, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche</p>
<p class="p1">e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo</p>
<p class="p1">in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello</p>
<p class="p1">stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalit&agrave; di</p>
<p class="p1">cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa</p>
<p class="p1">direttiva&raquo;;</p>
<p class="p1">b) al comma 5, le parole: &laquo;prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato</p>
<p class="p1">alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito dalle citate direttive</p>
<p class="p1">85/411/CEE e 91/ 244/CEE&raquo; sono sostituite dalle seguenti: &laquo;prioritariamente le</p>
<p class="p1">specie di cui all'allegato I annesso alla citata direttiva 2009/147/CE, secondo i</p>
<p class="p1">criteri ornitologici previsti all'articolo 4 della stessa direttiva&raquo;;</p>
<p class="p1">c) dopo il comma 5 &eacute; inserito il seguente:</p>
<p class="p1">&laquo;5-bis. Le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione</p>
<p class="p1">di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente</p>
<p class="p1">della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, per</p>
<p class="p1">quanto possibile, anche per gli habitat esterni alle zone di protezione speciale.</p>
<p class="p1">Le regioni e le province autonome provvedono all'attuazione del presente</p>
<p class="p1">comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a</p>
<p class="p1">legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica&raquo;;</p>
<p class="p1">d) dopo il comma 7 &eacute; aggiunto il seguente:</p>
<p class="p1">&laquo;7-bis. Lo Stato incoraggia le ricerche, i monitoraggi e i lavori necessari</p>
<p class="p1">per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie</p>
<p class="p1">di uccelli di cui all'articolo 1 della citata direttiva 2009/147/ CE, con particolare</p>
<p class="p1">attenzione agli argomenti elencati nell'allegato V annesso alla medesima</p>
<p class="p1">direttiva. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri competenti,</p>
<p class="p1">trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie al</p>
<p class="p1">coordinamento delle ricerche e dei lavori riguardanti la protezione, la gestione</p>
<p class="p1">e l'utilizzazione delle specie di uccelli di cui al presente comma. Con decreto</p>
<p class="p1">467</p>
<p class="p1">del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro</p>
<p class="p1">delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centottanta</p>
<p class="p1">giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite</p>
<p class="p1">le modalit&agrave; di trasmissione e la tipologia delle informazioni che le regioni sono</p>
<p class="p1">tenute a comunicare. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito</p>
<p class="p1">delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente</p>
<p class="p1">e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica&raquo;.</p>
<p class="p1">2. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni,</p>
<p class="p1">sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p class="p1">a) dopo il comma 1 &eacute; inserito il seguente:</p>
<p class="p1">&laquo;1-bis. L'esercizio venatorio &eacute; vietato, per ogni singola specie:</p>
<p class="p1">a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;</p>
<p class="p1">b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della</p>
<p class="p1">dipendenza degli uccelli&raquo;;</p>
<p class="p1">b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: &laquo;Ferme restando le</p>
<p class="p1">disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la</p>
<p class="p1">prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie</p>
<p class="p1">determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere</p>
<p class="p1">espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale</p>
<p class="p1">(ISPRA), al quale devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentiti gli</p>
<p class="p1">istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta</p>
<p class="p1">&raquo;.</p>
<p class="p1">3. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le</p>
<p class="p1">seguenti modificazioni:</p>
<p class="p1">a) al comma 4, le parole: &laquo;e della direttiva 79/409/CEE&raquo; sono sostituite dalle</p>
<p class="p1">seguenti: &laquo;entro due mesi dalla data della loro entrata in vigore&raquo;;</p>
<p class="p1">b) dopo il comma 4 &eacute; inserito il seguente:</p>
<p class="p1">&laquo;4-bis. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo</p>
<p class="p1">1, lettera a), della citata direttiva 2009/147/CE, provvedono, ferma restando</p>
<p class="p1">la temporaneit&agrave; dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate</p>
<p class="p1">con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente</p>
<p class="p1">e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle</p>
<p class="p1">politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente</p>
<p class="p1">per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano</p>
<p class="p1">&raquo;.</p>
<p class="p1">4. All'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 &eacute; sostituito</p>
<p class="p1">dal seguente:</p>
<p class="p1">&laquo;3. Le autorizzazioni per le attivit&agrave; di cui al comma 1 sono rilasciate dal</p>
<p class="p1">Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su parere dell'ISPRA, nel</p>
<p class="p1">rispetto delle convenzioni internazionali. Nel caso di specie di uccelli che non</p>
<p class="p1">vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati mem468</p>
<p class="p1">bri dell'Unione europea, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali</p>
<p class="p1">consulta preventivamente anche la Commissione europea&raquo;.</p>
<p class="p1">5. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive</p>
<p class="p1">modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p class="p1">a) alla lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: &laquo;; distruggere o</p>
<p class="p1">danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonch&eacute; disturbare deliberatamente le</p>
<p class="p1">specie protette di uccelli, fatte salve le attivit&agrave; previste dalla presente legge&raquo;;</p>
<p class="p1">b) alla lettera bb), dopo le parole: &laquo;detenere per vendere,&raquo; sono inserite le</p>
<p class="p1">seguenti: &laquo;trasportare per vendere,&raquo;.</p>]]></description>
<author>info@studiolegaleantolini.it</author>
<category>Consulenze</category>
<pubDate>Thu, 29 Aug 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
<lastBuildDate>Thu, 29 Aug 2019 16:37:33 +0200</lastBuildDate>
<published>Thu, 29 Aug 2019 00:00:00 +0200</published>
<latitude></latitude>
<longitude></longitude>
<image>https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg</image>
</item>
<item>
<title>Sentenza da annullare se l’avvocato è in sciopero.</title>
<link>https://www.studiolegaleantolini.it/it/sentenza-da-annullare-se-lavvocato-è-in-sciopero.</link>
<description><![CDATA[<div><img src="https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg" /></div><p><img class="" title="avvocato-toga-tribunale.jpg" alt="" src="https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyid/avvocato-toga-tribunale,752.jpg" />Se il Giudice non concede un rinvio dell&rsquo;udienza camerale richiesto - nelle forme e nei termini previsti dalla legge - da un avvocato che ha aderito alla astensione dalle attivit&agrave; giudiziarie proclamata dagli organismi di categoria la sentenza &egrave; da considerarsi nulla.</p>
<p>E&rsquo; quanto disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza 35102/2019 a seguito di ricorso effettuato dal difensore di un condannato per il delitto di bancarotta fraudolenta impropria, pronunciata dalla Corte di appello di Napoli.</p>
<p>Invero, l&rsquo;avvocato nel ricorso ha lamentato la violazione dell&rsquo;art. 420 ter, in relazione all&rsquo;art. 178 c.p.p., lett. c), nonch&eacute; dell&rsquo;art. 97 c.p.p.:&nbsp;la sentenza va reputata nulla per la mancata assistenza dell&rsquo;imputato. Nel caso di specie, il difensore dell&rsquo;imputato aveva depositato in Cancelleria il 12 maggio la dichiarazione di adesione all&rsquo;astensione dalle attivit&agrave; giudiziarie proclamata per le udienze dal 22 al 25 maggio. Tuttavia, il Collegio giudicante aveva tenuto l&rsquo;udienza e aveva addirittura pronunciato sentenza.</p>
<p>Per la Cassazione, che ha accolto appunto il ricorso, &ldquo;<i>in tema di dichiarazione di adesione del difensore alla iniziativa dell'astensione dalla partecipazione delle udienze legittimamente proclamata dagli organismi rappresentativi di categoria, la mancata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione dell'udienza camerale in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore determina una nullit&agrave; per la mancata assistenza dell'imputato</i>&rdquo;.</p>
<p>Per il testo della sentenza <a title="doc03254920190822142313.pdf" href="https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyid/doc03254920190822142313,751.pdf">Clicca qui</a>.</p>]]></description>
<author>info@studiolegaleantolini.it</author>
<category>Sentenze</category>
<pubDate>Thu, 22 Aug 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
<lastBuildDate>Thu, 22 Aug 2019 16:11:54 +0200</lastBuildDate>
<published>Thu, 22 Aug 2019 00:00:00 +0200</published>
<latitude></latitude>
<longitude></longitude>
<image>https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg</image>
</item>
<item>
<title>Insultare un pubblico ufficiale Poliziotto, Carabiniere o altra figura costa caro con il nuovo Decreto Sicurezza Bis </title>
<link>https://www.studiolegaleantolini.it/it/insultare-un-pubblico-ufficiale-poliziotto-carabiniere-o-altra-figura-costa-caro-con-il-nuovo-decreto-sicurezza-bis</link>
<description><![CDATA[<div><img src="https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg" /></div><p><b>Il Decreto Sicurezza Bis</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il Decreto Sicurezza Bis (D.L. 53/2019 convertito in Legge con modificazioni con L. 77/2019) prevede, all&rsquo;art. 16, 1&deg; comma, lett. b) che la causa di non punibilit&agrave; per particolare tenuit&agrave; del fatto (art. 131 bis cp)<b> non</b> possa essere pi&ugrave; concessa:</p>
<p>- quando si procede per delitti puniti con una pena superiore, nel massimo, a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive</p>
<p>- quando si procede per i delitti di Violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale (art. 336 cp), Resistenza ad un Pubblico Ufficiale (art. 337 cp) e Oltraggio a Pubblico Ufficiale (art. 341 bis cp) quando il fatto &egrave; commesso nei confronti di un Pubblico Ufficiale nell&rsquo;esercizio delle proprie funzioni.</p>
<p>Mandare a quel paese, in un momento di rabbia, il postino che consegna una raccomandata sgradita, il controllore del treno, il vigile , il poliziotto , il carabiniere e quanti altri (e sono pi&ugrave; di quanti si creda!) ricoprano un Pubblico Ufficio rischia di avere, oggi, importanti conseguenze penali.</p>]]></description>
<author>info@studiolegaleantolini.it</author>
<category>Consulenze</category>
<pubDate>Wed, 14 Aug 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
<lastBuildDate>Wed, 14 Aug 2019 11:35:41 +0200</lastBuildDate>
<published>Wed, 14 Aug 2019 00:00:00 +0200</published>
<latitude></latitude>
<longitude></longitude>
<image>https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg</image>
</item>
<item>
<title>Direttiva 2019/147 del 30.11.2019 Conservazione degli uccelli selvatici</title>
<link>https://www.studiolegaleantolini.it/it/direttiva-2019-147-del-30.11.2019-conservazione-degli-uccelli-selvatici</link>
<description><![CDATA[<div><img src="https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg" /></div><p class="p1">Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del</p>
<p class="p1">30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici</p>
<p class="p1"><b>(Gazzetta ufficiale n. L 020 del 26/01/2010)</b></p>
<p class="p1"><b>Nota: La presente direttiva sostituisce la direttiva 79/409/CEE, (comunemente</b></p>
<p class="p1"><b>detta direttiva &laquo;Uccelli&raquo;) e i suoi successivi aggiornamenti. Le modifiche apportate</b></p>
<p class="p1"><b>sono tuttavia di pura forma. Non &egrave; quindi previsto un recepimento da</b></p>
<p class="p1"><b>parte degli Stati e la direttiva &egrave; entrata in vigore il 15 febbraio 2010. Comunque</b></p>
<p class="p1"><b>lo stato italiano ha emanato norme di adeguamento con la legge 4 giugno</b></p>
<p class="p1"><b>2010, n. 96, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza</b></p>
<p class="p1"><b>dell'Italia alle Comunit&agrave;' europee.</b></p>
<p class="p1">IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL&rsquo;UNIONE EUROPEA,</p>
<p class="p1">Visto</p>
<p class="p1">(1) La direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la</p>
<p class="p1">conservazione degli uccelli selvatici, ha subito diverse e sostanziali modificazioni.</p>
<p class="p1">&Egrave; opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere</p>
<p class="p1">alla codificazione di tale direttiva.</p>
<p class="p1">(2) La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del</p>
<p class="p1">22 luglio 2002, che stabilisce il sesto programma comunitario di azione in materia</p>
<p class="p1">di ambiente, prevede azioni specifiche per la biodiversit&agrave;, compresa la</p>
<p class="p1">protezione degli uccelli e dei loro habitat.</p>
<p class="p1">(3) Per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio</p>
<p class="p1">europeo degli Stati membri si registra una diminuzione, in certi casi rapidissima,</p>
<p class="p1">della popolazione e tale diminuzione rappresenta un serio pericolo per</p>
<p class="p1">la conservazione dell&rsquo;ambiente naturale, in particolare poich&eacute; minaccia gli</p>
<p class="p1">equilibri biologici.</p>
<p class="p1">(4) Le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio</p>
<p class="p1">europeo degli Stati membri sono in gran parte specie migratrici. Tali specie costituiscono</p>
<p class="p1">un patrimonio comune e l&rsquo;efficace protezione degli uccelli &egrave; un</p>
<p class="p1">problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilit&agrave;</p>
<p class="p1">comuni.</p>
<p class="p1">(5) La conservazione delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico</p>
<p class="p1">nel territorio europeo degli Stati membri &egrave; necessaria per raggiungere gli</p>
<p class="p1">obiettivi comunitari in materia di miglioramento delle condizioni di vita e di</p>
<p class="p1">sviluppo sostenibile.</p>
<p class="p1">(6) Le misure da prendere devono riguardare i diversi fattori che possono influire</p>
<p class="p1">sull&rsquo;entit&agrave; della popolazione aviaria, e cio&egrave; le ripercussioni delle attivit&agrave;</p>
<p class="p1">umane, in particolare la distruzione e l&rsquo;inquinamento degli habitat, la cattura e</p>
<p class="p1">l&rsquo;uccisione da parte dell&rsquo;uomo e il commercio che ne consegue; nel quadro di</p>
<p class="p1">456</p>
<p class="p1">una politica di conservazione bisogna adeguare la severit&agrave; di tali misure alla</p>
<p class="p1">situazione delle diverse specie.</p>
<p class="p1">(7) La conservazione si prefigge la protezione a lungo termine e la gestione</p>
<p class="p1">delle risorse naturali in quanto parte integrante del patrimonio dei popoli europei.</p>
<p class="p1">Essa consente di regolarle disciplinandone lo sfruttamento in base a misure</p>
<p class="p1">necessarie al mantenimento e all&rsquo;adeguamento degli equilibri naturali delle</p>
<p class="p1">specie entro i limiti di quanto &egrave; ragionevolmente possibile.</p>
<p class="p1">(8) La preservazione, il mantenimento o il ripristino di una variet&agrave; e di una superficie</p>
<p class="p1">sufficienti di habitat sono indispensabili alla conservazione di tutte le</p>
<p class="p1">specie di uccelli. Talune specie di uccelli devono essere oggetto di speciali misure</p>
<p class="p1">di conservazione concernenti il loro habitat per garantirne la sopravvivenza</p>
<p class="p1">e la riproduzione nella loro area di distribuzione. Tali misure devono tener</p>
<p class="p1">conto anche delle specie migratrici ed essere coordinate in vista della costituzione</p>
<p class="p1">di una rete coerente.</p>
<p class="p1">(9) Per evitare che gli interessi commerciali esercitino eventualmente una pressione</p>
<p class="p1">nociva sui livelli di prelievo, &egrave; necessario istituire un divieto generale di</p>
<p class="p1">commercializzazione e limitare le deroghe alle sole specie il cui status biologico</p>
<p class="p1">lo consenta, tenuto conto delle condizioni specifiche che prevalgono nelle</p>
<p class="p1">varie regioni.</p>
<p class="p1">(10) A causa del livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso</p>
<p class="p1">di riproduzione in tutta la Comunit&agrave;, talune specie possono formare oggetto</p>
<p class="p1">di atti di caccia, ci&ograve; che costituisce un modo ammissibile di sfruttamento, semprech&eacute;</p>
<p class="p1">vengano stabiliti ed osservati determinati limiti; tali atti di caccia devono</p>
<p class="p1">essere compatibili con il mantenimento della popolazione di tali specie a un</p>
<p class="p1">livello soddisfacente.</p>
<p class="p1">(11) I mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione in massa o non selettiva</p>
<p class="p1">nonch&eacute; l&rsquo;inseguimento con taluni mezzi di trasporto devono essere vietati</p>
<p class="p1">a causa dell&rsquo;eccessiva pressione che esercitano o possono esercitare sul livello</p>
<p class="p1">di popolazione delle specie interessate.</p>
<p class="p1">(12) Data l&rsquo;importanza che possono avere talune situazioni particolari, occorre</p>
<p class="p1">prevedere la possibilit&agrave; di deroghe a determinate condizioni e sotto il controllo</p>
<p class="p1">della Commissione.</p>
<p class="p1">(13) La conservazione dell&rsquo;avifauna e delle specie migratrici in particolare presenta</p>
<p class="p1">ancora dei problemi, per cui si rendono necessari lavori scientifici, lavori</p>
<p class="p1">che permetteranno inoltre di valutare l&rsquo;efficacia delle misure prese.</p>
<p class="p1">(14) Si deve curare, in consultazione con la Commissione, che l&rsquo;eventuale introduzione</p>
<p class="p1">di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico</p>
<p class="p1">nel territorio europeo degli Stati membri non danneggi in alcun modo la flora e</p>
<p class="p1">la fauna locali.</p>
<p class="p1">(15) Ogni tre anni la Commissione elaborer&agrave; e comunicher&agrave; agli Stati membri</p>
<p class="p1">una relazione riassuntiva basata sulle informazioni inviatele dagli Stati membri</p>
<p class="p1">457</p>
<p class="p1">per quanto riguarda l&rsquo;applicazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente</p>
<p class="p1">alla presente direttiva.</p>
<p class="p1">(16) Le misure necessarie per l&rsquo;esecuzione della presente direttiva dovrebbero</p>
<p class="p1">essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno</p>
<p class="p1">1999, recante modalit&agrave; per l&rsquo;esercizio delle competenze di esecuzione conferite</p>
<p class="p1">alla Commissione [6].</p>
<p class="p1">(17) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare taluni</p>
<p class="p1">allegati alla luce del progresso scientifico e tecnico. Tali misure di portata</p>
<p class="p1">generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva</p>
<p class="p1">devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo</p>
<p class="p1">di cui all&rsquo;articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.</p>
<p class="p1">(18) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi</p>
<p class="p1">ai termini di recepimento nel diritto nazionale indicati nell&rsquo;allegato VI, parte B,</p>
<p class="p1">HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:</p>
<p class="p1">Articolo 1</p>
<p class="p1">1. La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli</p>
<p class="p1">viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri</p>
<p class="p1">al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la</p>
<p class="p1">regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.</p>
<p class="p1">2. La presente direttiva si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat.</p>
<p class="p1">Articolo 2</p>
<p class="p1">Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la</p>
<p class="p1">popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all&rsquo;articolo 1 a un livello che corrisponde</p>
<p class="p1">in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo</p>
<p class="p1">conto delle esigenze economiche e ricreative.</p>
<p class="p1">Articolo 3</p>
<p class="p1">1. Tenuto conto delle esigenze di cui all&rsquo;articolo 2, gli Stati membri adottano le</p>
<p class="p1">misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di</p>
<p class="p1">uccelli di cui all&rsquo;articolo 1, una variet&agrave; e una superficie sufficienti di habitat.</p>
<p class="p1">2. La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat</p>
<p class="p1">comportano anzitutto le seguenti misure:</p>
<p class="p1">a) istituzione di zone di protezione;</p>
<p class="p1">b) mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat</p>
<p class="p1">situati all&rsquo;interno e all&rsquo;esterno delle zone di protezione;</p>
<p class="p1">c) ripristino dei biotopi distrutti;</p>
<p class="p1">d) creazione di biotopi.</p>
<p class="p1">Articolo 4</p>
<p class="p1">1. Per le specie elencate nell&rsquo;allegato I sono previste misure speciali di conservazione</p>
<p class="p1">per quanto riguarda l&rsquo;habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione</p>
<p class="p1">di dette specie nella loro area di distribuzione.</p>
<p class="p1">A tal fine si tiene conto:</p>
<p class="p1">458</p>
<p class="p1">a) delle specie minacciate di sparizione;</p>
<p class="p1">b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro</p>
<p class="p1">habitat;</p>
<p class="p1">c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione &egrave; scarsa o la loro</p>
<p class="p1">ripartizione locale &egrave; limitata;</p>
<p class="p1">d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificit&agrave; del</p>
<p class="p1">loro habitat.</p>
<p class="p1">Per effettuare le valutazioni si terr&agrave; conto delle tendenze e delle variazioni dei</p>
<p class="p1">livelli di popolazione.</p>
<p class="p1">Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i</p>
<p class="p1">territori pi&ugrave; idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie</p>
<p class="p1">nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva.</p>
<p class="p1">2. Gli Stati membri adottano misure analoghe per le specie migratrici non menzionate</p>
<p class="p1">all&rsquo;allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di</p>
<p class="p1">protezione nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente</p>
<p class="p1">direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento</p>
<p class="p1">e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale</p>
<p class="p1">scopo, gli Stati membri attribuiscono un&rsquo;importanza particolare alla protezione</p>
<p class="p1">delle zone umide e specialmente delle zone d&rsquo;importanza internazionale.</p>
<p class="p1">3. Gli Stati membri inviano alla Commissione tutte le informazioni opportune</p>
<p class="p1">affinch&eacute; essa possa prendere le iniziative idonee per il necessario coordinamento</p>
<p class="p1">affinch&eacute; le zone di cui al paragrafo 1, da un lato, e al paragrafo 2, dall&rsquo;altro,</p>
<p class="p1">costituiscano una rete coerente e tale da soddisfare le esigenze di protezione</p>
<p class="p1">delle specie nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente</p>
<p class="p1">direttiva.</p>
<p class="p1">4. Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione</p>
<p class="p1">di cui ai paragrafi 1 e 2, l&rsquo;inquinamento o il deterioramento degli habitat,</p>
<p class="p1">nonch&eacute; le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative</p>
<p class="p1">in considerazione degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri</p>
<p class="p1">cercano inoltre di prevenire l&rsquo;inquinamento o il deterioramento degli habitat al</p>
<p class="p1">di fuori di tali zone di protezione.</p>
<p class="p1">Articolo 5</p>
<p class="p1">Fatti salvi gli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per</p>
<p class="p1">instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui</p>
<p class="p1">all&rsquo;articolo 1, che comprenda in particolare il divieto:</p>
<p class="p1">a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;</p>
<p class="p1">b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare</p>
<p class="p1">i nidi;</p>
<p class="p1">c) di raccogliere le uova nell&rsquo;ambiente naturale e di detenerle anche vuote;</p>
<p class="p1">459</p>
<p class="p1">d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione</p>
<p class="p1">e di dipendenza quando ci&ograve; abbia conseguenze significative in considerazione</p>
<p class="p1">degli obiettivi della presente direttiva;</p>
<p class="p1">e) di detenere gli uccelli delle specie di cui sono vietate la caccia e la cattura.</p>
<p class="p1">Articolo 6</p>
<p class="p1">1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, gli Stati membri vietano, per tutte le specie di</p>
<p class="p1">uccelli di cui all&rsquo;articolo 1, la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione</p>
<p class="p1">per la vendita nonch&eacute; l&rsquo;offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti,</p>
<p class="p1">nonch&eacute; di qualsiasi parte o prodotto ottenuti dagli uccelli, facilmente riconoscibili.</p>
<p class="p1">2. Per le specie elencate all&rsquo;allegato III, parte A, le attivit&agrave; di cui al paragrafo 1</p>
<p class="p1">non sono vietate, purch&eacute; gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati</p>
<p class="p1">o altrimenti legittimamente acquisiti.</p>
<p class="p1">3. Gli Stati membri possono ammettere nel loro territorio, per le specie elencate</p>
<p class="p1">all&rsquo;allegato III, parte B, le attivit&agrave; di cui al paragrafo 1 e prevedere limitazioni</p>
<p class="p1">al riguardo, purch&eacute; gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti</p>
<p class="p1">legittimamente acquisiti.</p>
<p class="p1">Gli Stati membri che intendono concedere tale permesso si consultano in via</p>
<p class="p1">preliminare con la Commissione, con la quale esaminano se la commercializzazione</p>
<p class="p1">degli esemplari della specie in questione contribuisca o rischi di contribuire,</p>
<p class="p1">per quanto &egrave; ragionevolmente possibile prevedere, a mettere in pericolo</p>
<p class="p1">il livello di popolazione, la distribuzione geografica o il tasso di riproduzione</p>
<p class="p1">della specie stessa in tutta la Comunit&agrave;. Se tale esame rivela che il permesso</p>
<p class="p1">previsto porta o pu&ograve; portare, secondo la Commissione, a uno dei rischi summenzionati,</p>
<p class="p1">la Commissione rivolge allo Stato membro una raccomandazione</p>
<p class="p1">debitamente motivata, nella quale disapprova la commercializzazione della</p>
<p class="p1">specie in questione. Se ritiene che non esista tale rischio, la Commissione ne</p>
<p class="p1">informa lo Stato membro.</p>
<p class="p1">La raccomandazione della Commissione &egrave; pubblicata nella Gazzetta ufficiale</p>
<p class="p1">dell&rsquo;Unione europea.</p>
<p class="p1">Lo Stato membro che concede il permesso di cui al presente paragrafo verifica</p>
<p class="p1">a intervalli regolari se sussistano le condizioni necessarie per la sua concessione.</p>
<p class="p1">Articolo 7</p>
<p class="p1">1. In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e</p>
<p class="p1">del tasso di riproduzione in tutta la Comunit&agrave; le specie elencate all&rsquo;allegato II</p>
<p class="p1">possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale.</p>
<p class="p1">Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi</p>
<p class="p1">le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione.</p>
<p class="p1">2. Le specie elencate all&rsquo;allegato II, parte A, possono essere cacciate nella zona</p>
<p class="p1">geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva.</p>
<p class="p1">460</p>
<p class="p1">3. Le specie elencate all&rsquo;allegato II, parte B, possono essere cacciate soltanto</p>
<p class="p1">negli Stati membri per i quali esse sono menzionate.</p>
<p class="p1">4. Gli Stati membri si accertano che l&rsquo;attivit&agrave; venatoria, compresa eventualmente</p>
<p class="p1">la caccia col falco, quale risulta dall&rsquo;applicazione delle disposizioni nazionali</p>
<p class="p1">in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione</p>
<p class="p1">ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile,</p>
<p class="p1">per quanto riguarda la popolazione delle medesime, in particolare delle</p>
<p class="p1">specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall&rsquo;articolo 2.</p>
<p class="p1">Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione</p>
<p class="p1">sulla caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione n&eacute; durante</p>
<p class="p1">le varie fasi della riproduzione e della dipendenza.</p>
<p class="p1">Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le</p>
<p class="p1">specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non vengano cacciate durante</p>
<p class="p1">il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.</p>
<p class="p1">Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili</p>
<p class="p1">sull&rsquo;applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia.</p>
<p class="p1">Articolo 8</p>
<p class="p1">1. Per quanto riguarda la caccia, la cattura o l&rsquo;uccisione di uccelli nel quadro</p>
<p class="p1">della presente direttiva, gli Stati membri vietano il ricorso a qualsiasi mezzo,</p>
<p class="p1">impianto o metodo di cattura o di uccisione in massa o non selettiva o che possa</p>
<p class="p1">portare localmente all&rsquo;estinzione di una specie, in particolare quelli elencati</p>
<p class="p1">all&rsquo;allegato IV, lettera a).</p>
<p class="p1">2. Gli Stati membri vietano inoltre qualsiasi tipo di caccia con mezzi di trasporto</p>
<p class="p1">e alle condizioni indicati all&rsquo;allegato IV, lettera b).</p>
<p class="p1">Articolo 9</p>
<p class="p1">1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono</p>
<p class="p1">derogare agli articoli da 5 a 8 per le seguenti ragioni:</p>
<p class="p1">a) - nell&rsquo;interesse della salute e della sicurezza pubblica,</p>
<p class="p1">- nell&rsquo;interesse della sicurezza aerea,</p>
<p class="p1">- per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle</p>
<p class="p1">acque,</p>
<p class="p1">- per la protezione della flora e della fauna;</p>
<p class="p1">b) ai fini della ricerca e dell&rsquo;insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione</p>
<p class="p1">nonch&eacute; per l&rsquo;allevamento connesso a tali operazioni;</p>
<p class="p1">c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la</p>
<p class="p1">cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole</p>
<p class="p1">quantit&agrave;.</p>
<p class="p1">2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 devono menzionare:</p>
<p class="p1">a) le specie che formano oggetto delle medesime;</p>
<p class="p1">b) i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione autorizzati;</p>
<p class="p1">461</p>
<p class="p1">c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono</p>
<p class="p1">essere applicate;</p>
<p class="p1">d) l&rsquo;autorit&agrave; abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a</p>
<p class="p1">decidere quali mezzi, impianti o metodi possano essere utilizzati, entro quali</p>
<p class="p1">limiti e da quali persone;</p>
<p class="p1">e) i controlli che saranno effettuati.</p>
<p class="p1">3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione</p>
<p class="p1">sull&rsquo;applicazione dei paragrafi 1 e 2.</p>
<p class="p1">4. In base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle comunicatele ai</p>
<p class="p1">sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila costantemente affinch&eacute; le conseguenze</p>
<p class="p1">delle deroghe di cui al paragrafo 1 non siano incompatibili con la presente</p>
<p class="p1">direttiva. Essa prende adeguate iniziative in merito.</p>
<p class="p1">Articolo 10</p>
<p class="p1">1. Gli Stati membri incoraggiano le ricerche e i lavori necessari per la protezione,</p>
<p class="p1">la gestione e lo sfruttamento della popolazione di tutte le specie di uccelli di</p>
<p class="p1">cui all&rsquo;articolo 1. Un&rsquo;attenzione particolare sar&agrave; accordata alle ricerche e ai lavori</p>
<p class="p1">sugli argomenti elencati nell&rsquo;allegato V.</p>
<p class="p1">2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni ad essa</p>
<p class="p1">necessarie per prendere misure appropriate per coordinare le ricerche e i lavori</p>
<p class="p1">di cui al paragrafo 1.</p>
<p class="p1">Articolo 11</p>
<p class="p1">Gli Stati membri vigilano affinch&eacute; l&rsquo;eventuale introduzione di specie di uccelli</p>
<p class="p1">che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli</p>
<p class="p1">Stati membri non pregiudichi la flora e la fauna locali. Essi consultano al riguardo</p>
<p class="p1">la Commissione.</p>
<p class="p1">Articolo 12</p>
<p class="p1">1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni tre anni, a decorrere dal</p>
<p class="p1">7 aprile 1981, una relazione sull&rsquo;applicazione delle disposizioni nazionali adottate</p>
<p class="p1">in virt&ugrave; della presente direttiva.</p>
<p class="p1">2. La Commissione elabora ogni tre anni una relazione riassuntiva basata sulle</p>
<p class="p1">informazioni di cui al paragrafo 1. La parte del progetto di relazione relativa</p>
<p class="p1">alle informazioni fornite da uno Stato membro &egrave; trasmessa per la verifica alle</p>
<p class="p1">autorit&agrave; dello Stato membro in questione. La versione definitiva della relazione</p>
<p class="p1">&egrave; comunicata agli Stati membri.</p>
<p class="p1">Articolo 13</p>
<p class="p1">L&rsquo;applicazione delle misure adottate in virt&ugrave; della presente direttiva non deve</p>
<p class="p1">provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la</p>
<p class="p1">conservazione di tutte le specie di uccelli di cui all&rsquo;articolo 1.</p>
<p class="p1">Articolo 14</p>
<p class="p1">Gli Stati membri possono prendere misure di protezione pi&ugrave; rigorose di quelle</p>
<p class="p1">previste dalla presente direttiva.</p>
<p class="p1">462</p>
<p class="p1">Articolo 15</p>
<p class="p1">Sono adottate le modifiche necessarie per adeguare gli allegati I e V al progresso</p>
<p class="p1">scientifico e tecnico. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali</p>
<p class="p1">della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione</p>
<p class="p1">con controllo di cui all&rsquo;articolo 16, paragrafo 2.</p>
<p class="p1">Articolo 16</p>
<p class="p1">1. La Commissione &egrave; assistita dal comitato per l&rsquo;adeguamento al progresso</p>
<p class="p1">scientifico e tecnico.</p>
<p class="p1">2. Nei casi in cui &egrave; fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano</p>
<p class="p1">l&rsquo;articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l&rsquo;articolo 7 della decisione 1999/468/CE,</p>
<p class="p1">tenendo conto delle disposizioni dell&rsquo;articolo 8 della stessa.</p>
<p class="p1">Articolo 17</p>
<p class="p1">Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali</p>
<p class="p1">di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente</p>
<p class="p1">direttiva.</p>
<p class="p1">Articolo 18</p>
<p class="p1">La direttiva 79/409/CEE, modificata dagli atti di cui all&rsquo;allegato VI, parte A, &egrave;</p>
<p class="p1">abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento</p>
<p class="p1">in diritto nazionale indicati all&rsquo;allegato VI, parte B.</p>
<p class="p1">I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si</p>
<p class="p1">leggono secondo la tavola di concordanza riportata all&rsquo;allegato VII.</p>
<p class="p1">Articolo 19</p>
<p class="p1">La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione</p>
<p class="p1">nella Gazzetta ufficiale dell&rsquo;Unione europea.</p>
<p class="p1">Articolo 20</p>
<p class="p1">Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.</p>
<p class="p1">a) - Lacci (con l&rsquo;eccezione della Finlandia e della Svezia per la cattura di Lagopus</p>
<p class="p1">Lagopus Lagopus e Lagopus mutus a nord della latitudine 58&deg; N), vischio,</p>
<p class="p1"><b>esche</b>, uccelli vivi accecati o mutilati impiegati come richiamo, registratori,</p>
<p class="p1">apparecchi fulminanti, (Attenzione: esche &egrave; un errore del traduttore; il</p>
<p class="p1">testo ufficiale parla di ami!)</p>
<p class="p1">- sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, dispositivi</p>
<p class="p1">ottici equipaggiati di convertitore d&rsquo;immagine o di amplificatore elettronico</p>
<p class="p1">d&rsquo;immagine per tiro notturno,</p>
<p class="p1">- esplosivi,</p>
<p class="p1">- reti, trappole, esche avvelenate o tranquillanti,</p>
<p class="p1">- armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente pi&ugrave; di due cartucce;</p>
<p class="p1">b) - aerei, autoveicoli,</p>
<p class="p1">- battelli spinti a velocit&agrave; superiore a 5 km/h. In alto mare gli Stati membri possono</p>
<p class="p1">autorizzare, per motivi di sicurezza, l&rsquo;uso di battelli a motore con velocit&agrave;</p>
<p class="p1">463</p>
<p class="p1">massima di 18 km/h. Gli Stati membri informano la Commissione delle autorizzazioni</p>
<p class="p1">rilasciate.</p>
<p class="p1">--------------------------------------------------</p>
<p class="p1">ALLEGATI I, II, III, vedi la voce Specie protette</p>
<p class="p1">ALLEGATO V</p>
<p class="p1">a) Fissazione dell&rsquo;elenco nazionale delle specie minacciate di estinzione o particolarmente</p>
<p class="p1">in pericolo tenendo conto della loro area di ripartizione geografica.</p>
<p class="p1">b) Censimento e descrizione ecologica delle zone di particolare importanza per</p>
<p class="p1">le specie migratrici durante le migrazioni, lo svernamento e la nidificazione.</p>
<p class="p1">c) Censimento dei dati sul livello di popolazione degli uccelli migratori sfruttando</p>
<p class="p1">i risultati dell&rsquo;inanellamento.</p>
<p class="p1">d) Determinazione dell&rsquo;influenza dei metodi di prelievo sul livello delle popolazioni.</p>
<p class="p1">e) Messa a punto e sviluppo dei metodi ecologici per prevenire i danni causati</p>
<p class="p1">dagli uccelli.</p>
<p class="p1">f) Determinazione della funzione di certe specie come indicatori</p>
<p class="p1">d&rsquo;inquinamento.</p>
<p class="p1">g) Studio degli effetti dannosi dell&rsquo;inquinamento chimico sul livello della popolazione</p>
<p class="p1">delle specie di uccelli.</p>
<p class="p1">ALLEGATO VI</p>
<p class="p1">PARTE A</p>
<p class="p1">DIRETTIVA ABROGATA ED ELENCO DELLE SUE MODIFICAZIONI</p>
<p class="p1">SUCCESSIVE</p>
<p class="p1">(di cui all&rsquo;articolo 18)</p>
<p class="p1">Direttiva 79/409/CEE del Consiglio (GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1). | |</p>
<p class="p1">Atto di adesione del 1979, allegato I, punto XIII.1.F (GU L 291 del</p>
<p class="p1">19.11.1979, pag. 111). | |</p>
<p class="p1">Direttiva 81/854/CEE del Consiglio (GU L 319 del 7.11.1981, pag. 3). | |</p>
<p class="p1">Direttiva 85/411/CEE della Commissione (GU L 233 del 30.8.1985, pag. 33). |</p>
<p class="p1">|</p>
<p class="p1">Atto di adesione del 1985, allegato I, punto X.1.h) e X.6 (GU L 302 del</p>
<p class="p1">15.11.1985, pag. 218). | |</p>
<p class="p1">Direttiva 86/122/CEE del Consiglio (GU L 100 del 16.4.1986, pag. 22). | |</p>
<p class="p1">Direttiva 91/244/CEE della Commissione (GU L 115 dell&rsquo;8.5.1991, pag. 41). | |</p>
<p class="p1">Direttiva 94/24/CE del Consiglio (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 9). | |</p>
<p class="p1">Atto di adesione del 1994, allegato I, punto VIII.E.1 (GU C 241 del 29.8.1994,</p>
<p class="p1">pag. 175). | |</p>
<p class="p1">Direttiva 97/49/CE della Commissione (GU L 223 del 13.8.1997, pag. 9). | |</p>
<p class="p1">464</p>
<p class="p1">Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag.</p>
<p class="p1">36). | limitatamente all&rsquo;allegato III, punto 29 |</p>
<p class="p1">Atto di adesione del 2003, allegato II, punto 16.C.1 (GU L 236 del 23.9.2003,</p>
<p class="p1">pag. 667). | |</p>
<p class="p1">Direttiva 2006/105/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368). |</p>
<p class="p1">limitatamente al riferimento fatto alla direttiva 79/409/CEE nell&rsquo;articolo 1 e</p>
<p class="p1">all&rsquo;allegato, punto A.1 |</p>
<p class="p1">Direttiva 2008/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 323 del</p>
<p class="p1">3.12.2008, pag. 31). | |</p>
<p class="p1">ALLEGATO VII</p>
<p class="p1">TAVOLA DI CONCORDANZA</p>
<p class="p1">Direttiva 79/409/CEE | Presente direttiva |</p>
<p class="p1">Articolo 1, paragrafi 1 e 2 | Articolo 1, paragrafi 1 e 2 |</p>
<p class="p1">Articolo 1, paragrafo 3 | &mdash; |</p>
<p class="p1">Articoli da 2 a 5 | Articoli da 2 a 5 |</p>
<p class="p1">Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3 | Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3 |</p>
<p class="p1">Articolo 6, paragrafo 4 | &mdash; |</p>
<p class="p1">Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3 | Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3 |</p>
<p class="p1">Articolo 7, paragrafo 4, prima frase | Articolo 7, paragrafo 4, primo comma |</p>
<p class="p1">Articolo 7, paragrafo 4, seconda frase | Articolo 7, paragrafo 4, secondo comma</p>
<p class="p1">|</p>
<p class="p1">Articolo 7, paragrafo 4, terza frase | Articolo 7, paragrafo 4, terzo comma |</p>
<p class="p1">Articolo 7, paragrafo 4, quarta frase | Articolo 7, paragrafo 4, quarto comma |</p>
<p class="p1">Articolo 8 | Articolo 8 |</p>
<p class="p1">Articolo 9, paragrafo 1 | Articolo 9, paragrafo 1 |</p>
<p class="p1">Articolo 9, paragrafo 2, frase introduttiva | Articolo 9, paragrafo 2, frase introduttiva</p>
<p class="p1">|</p>
<p class="p1">Articolo 9, paragrafo 2, primo trattino | Articolo 9, paragrafo 2, lettera a) |</p>
<p class="p1">Articolo 9, paragrafo 2, secondo trattino | Articolo 9, paragrafo 2, lettera b) |</p>
<p class="p1">Articolo 9, paragrafo 2, terzo trattino | Articolo 9, paragrafo 2, lettera c) |</p>
<p class="p1">Articolo 9, paragrafo 2, quarto trattino | Articolo 9, paragrafo 2, lettera d) |</p>
<p class="p1">Articolo 9, paragrafo 2, quinto trattino | Articolo 9, paragrafo 2, lettera e) |</p>
<p class="p1">Articolo 9, paragrafo 3 | Articolo 9, paragrafo 3 |</p>
<p class="p1">Articolo 9, paragrafo 4 | Articolo 9, paragrafo 4 |</p>
<p class="p1">Articolo 10, paragrafo 1 | Articolo 10, paragrafo 1, prima frase |</p>
<p class="p1">Articolo 10, paragrafo 2, prima frase | Articolo 10, paragrafo 1, seconda frase |</p>
<p class="p1">Articolo 10, paragrafo 2, seconda frase | Articolo 10, paragrafo 2 |</p>
<p class="p1">Articoli da 11 a 15 | Articoli da 11 a 15 |</p>
<p class="p1">Articolo 16, paragrafo 1 | &mdash; |</p>
<p class="p1">Articolo 17 | Articolo 16 |</p>
<p class="p1">Articolo 18, paragrafo 1 | &mdash; |</p>
<p class="p1">465</p>
<p class="p1">Articolo 18, paragrafo 2 | Articolo 17 |</p>
<p class="p1">&mdash; | Articolo 18 |</p>
<p class="p1">&mdash; | Articolo 19 |</p>
<p class="p1">Articolo 19 | Articolo 20 |</p>
<p class="p1">Allegato I | Allegato I |</p>
<p class="p1">Allegato II/1 | Allegato II, parte A |</p>
<p class="p1">Allegato II/2 | Allegato II, parte B |</p>
<p class="p1">Allegato III/1 | Allegato III, parte A |</p>
<p class="p1">Allegato III/2 | Allegato III, parte B |</p>
<p class="p1">Allegato IV | Allegato IV |</p>
<p class="p1">Allegato V | Allegato V |</p>
<p class="p1">&mdash; | Allegato VI |</p>
<p class="p1">&mdash; | Allegato VII |</p>]]></description>
<author>info@studiolegaleantolini.it</author>
<category>Consulenze</category>
<pubDate>Tue, 13 Aug 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
<lastBuildDate>Tue, 13 Aug 2019 09:27:01 +0200</lastBuildDate>
<published>Tue, 13 Aug 2019 00:00:00 +0200</published>
<latitude></latitude>
<longitude></longitude>
<image>https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg</image>
</item>
<item>
<title>Niente risarcimento in seguito a sinistro se il motociclista indossa il casco “a scodella”.</title>
<link>https://www.studiolegaleantolini.it/it/niente-risarcimento-in-seguito-a-sinistro-se-il-motociclista-indossa-il-casco-a-scodella.</link>
<description><![CDATA[<div><img src="https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg" /></div><p>La suprema Corte con ordinanza n. <span>20558/2019 ha confermato una pronuncia di secondo grado che non ha riconsociuto ad un motociclista il ristoro dei danni subiti a seguito di una caduta. Il ricorso era stato presentato da un motociclista a cui &egrave; la Corte di Appello aveva&nbsp;negato il risarcimento delle lesioni&nbsp;riportate&nbsp;al volto, a causa di un incidente, perch&eacute; dovute al fatto che lo stesso conducente indossasse un casco non regolare, <i>cd. a scodella</i>, che ormai da diverso tempo non &egrave; pi&ugrave; utilizzabile dai motociclisti. </span></p>
<p>Invero, l&rsquo;art. 28 della L. 120/2010 esclude che i motociclisti (di qualsiasi tipo di motocicletta) possano usare questo tipo di casco cd. DMG. Possono invece usarlo i<span>&nbsp;ciclisti di biciclette normali o con pedalata assistita</span>&nbsp;e chi utilizza&nbsp;<span>i roller blade, lo skateboard, gli hoverboard</span>&nbsp;e attrezzi simili.</p>
<p>Oltre ad escludere il risarcimento in caso di lesioni al volto, se si indossa questo tipo di casco nei casi non consentiti,<span>&nbsp; </span>si <span>&nbsp;</span>rischia innanzitutto una&nbsp;<b>sanzione che vada </b>da 74,00 a 299,00 euro. In pi&ugrave;, verranno decurtati <b>5 punti dalla patente</b>. Se poi il secondo trasportato &egrave; minore senza casco o con il casco DMG il conducente sar&agrave; responsabile.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
<author>info@studiolegaleantolini.it</author>
<category>Sentenze</category>
<pubDate>Thu, 08 Aug 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
<lastBuildDate>Thu, 08 Aug 2019 18:02:38 +0200</lastBuildDate>
<published>Thu, 08 Aug 2019 00:00:00 +0200</published>
<latitude></latitude>
<longitude></longitude>
<image>https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg</image>
</item>
<item>
<title>Il conducente che sorpassa senza cautele una moto o una bici è colpevole in caso di incidente</title>
<link>https://www.studiolegaleantolini.it/it/il-conducente-che-sorpassa-senza-cautele-una-moto-o-una-bici-è-colpevole-in-caso-di-incidente</link>
<description><![CDATA[<div><img src="https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg" /></div><p>La Cassazione ha recentemente affrontato il tema del conducente che si accinge a sorpassare scooter, moto o biciclette nella sentenza n. 32479/19 nell&rsquo;ambito di un ricorso di un uomo condannato per&nbsp;<span>l'omicidio colposo di una motociclista.</span></p>
<p>Secondo la Suprema Corte, l&rsquo;automobilistadeve tenere conto della circostanza che bicilette e motociclette a causa del loro equilibrio precario<span>particolarmente instabile&nbsp;</span>hanno maggiore probabilit&agrave; di sbandamenti. Per questo, prosegue la Corte, &egrave; necessario che il conducente l&rsquo;automobile mantenga una&nbsp;<span>distanza laterale di sicurezza piuttosto abbondante&nbsp;</span>che tenga conto delle instabilit&agrave; e deviazioni del mezzo che sta sorpassando.</p>
<p>Se il conducente ritiene di non poter effettuare la manovra di sorpasso lasciando lo spazio necessario, dovr&agrave; rinunciare alla manovra e attendere condizioni favorevoli senza rischi.</p>
<p>La corte ha cos&igrave; considerato legittima la condanna del conducente il quale con il sorpasso troppo<span>&nbsp; </span>vicino ad un motociclo ne ha causato la morte per la caduta determinata dallo spostamento d&rsquo;aria determinato con la manovra. La Corte ha confermato quindi le sentenze di merito che avevano considerato la distanza mantenuta dalla motocicletta&nbsp;<span>assolutamente insufficiente</span>&nbsp;ad assicurare alla conducente una qualsivoglia manovra di emergenza.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="sentenza.pdf" href="https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyid/sentenza,749.pdf">Clicca qui</a> per il testo della Sentenza.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
<author>info@studiolegaleantolini.it</author>
<category>Sentenze</category>
<pubDate>Mon, 05 Aug 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
<lastBuildDate>Mon, 05 Aug 2019 11:26:29 +0200</lastBuildDate>
<published>Mon, 05 Aug 2019 00:00:00 +0200</published>
<latitude></latitude>
<longitude></longitude>
<image>https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg</image>
</item>
<item>
<title>Risarcimento assicurazione caccia</title>
<link>https://www.studiolegaleantolini.it/it/risarcimento-assicurazione-caccia</link>
<description><![CDATA[<div><img src="https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg" /></div><p class="p1">Cap o V</p>
<p class="p1">Sistema di indennizzo dei danni derivanti dall'esercizio dell'attivit&agrave; venatoria</p>
<p class="p1">Art. 302. Ambito di intervento</p>
<p class="p1">1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, costituito presso la CONSAP,</p>
<p class="p1">risarcisce i danni causati nell'esercizio dell'attivit&agrave; venatoria per i quali vi</p>
<p class="p1">&egrave; obbligo di assicurazione nei casi in cui:</p>
<p class="p1">a) l'esercente l'attivit&agrave; venatoria non sia identificato;</p>
<p class="p1">b) l'esercente l'attivit&agrave; venatoria responsabile dei danni non risulti coperto</p>
<p class="p1">dall'assicurazione obbligatoria per la responsabilit&agrave; civile;</p>
<p class="p1">c) l'esercente l'attivit&agrave; venatoria sia assicurato presso un'impresa operante nel</p>
<p class="p1">territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di prestazione di servizi</p>
<p class="p1">e che, al momento del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta o vi sia</p>
<p class="p1">posta successivamente.</p>
<p class="p1">2. Nel caso di cui alla lettera a), il risarcimento &egrave; dovuto solo per i danni alla</p>
<p class="p1">persona che abbiano comportato la morte od un'invalidit&agrave; permanente superiore</p>
<p class="p1">al venti per cento. Nel caso di cui alla lettera b), il risarcimento &egrave; dovuto per i</p>
<p class="p1">danni alla persona nonch&eacute; per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore</p>
<p class="p1">all'importo stabilito nel regolamento di attuazione del presente capo. Nel caso</p>
<p class="p1">di cui alla lettera c), il risarcimento &egrave; dovuto per i danni alla persona nonch&eacute;</p>
<p class="p1">per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500. La</p>
<p class="p1">percentuale di inabilit&agrave; permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale</p>
<p class="p1">di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi</p>
<p class="p1">a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni</p>
<p class="p1">per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie</p>
<p class="p1">professionali.</p>
<p class="p1">3. In tutti i casi previsti dal comma 1, il danno &egrave; risarcito nei limiti dei minimi</p>
<p class="p1">di garanzia previsti nella legge che disciplina l'esercizio dell'attivit&agrave; venatoria.</p>
<p class="p1">Art. 303. Fondo di garanzia per le vittime della caccia</p>
<p class="p1">1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia &egrave; amministrato, sotto la vigilanza</p>
<p class="p1">del Ministero delle attivit&agrave; produttive, dalla CONSAP con l'assistenza di</p>
<p class="p1">un apposito comitato.</p>
<p class="p1">2. Il Ministro delle attivit&agrave; produttive disciplina, con regolamento, le condizioni</p>
<p class="p1">e le modalit&agrave; di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di</p>
<p class="p1">garanzia per le vittime della caccia, nonch&eacute; la composizione del comitato di cui</p>
<p class="p1">al comma 1.</p>
<p class="p1">3. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilit&agrave;</p>
<p class="p1">venatoria sono tenute a versare annualmente alla CONSAP, gestione autonoma</p>
<p class="p1">454</p>
<p class="p1">del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un contributo commisurato al</p>
<p class="p1">premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento dell'obbligo di</p>
<p class="p1">assicurazione.</p>
<p class="p1">4. Il regolamento di cui al comma 2 determina la misura del contributo, nel limite</p>
<p class="p1">massimo del cinque per cento del premio imponibile, tenuto conto dei risultati</p>
<p class="p1">della liquidazione dei danni che sono determinati nel rendiconto annualmente</p>
<p class="p1">predisposto dal comitato di gestione del fondo.</p>
<p class="p1">Art. 304. Diritto di regresso e di surroga</p>
<p class="p1">1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia che, anche in via di transazione,</p>
<p class="p1">ha risarcito il danno nei casi previsti all'articolo 302, comma 1, lettere a)</p>
<p class="p1">e b), ha azione di regresso nei confronti del responsabile del danno per il recupero</p>
<p class="p1">dell'indennizzo pagato, nonch&eacute; degli interessi e delle spese.</p>
<p class="p1">2. Nel caso previsto all'articolo 302, comma 1, lettera c), il Fondo di garanzia</p>
<p class="p1">per le vittime della caccia che ha risarcito il danno &egrave; surrogato, per l'importo</p>
<p class="p1">pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione</p>
<p class="p1">coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di</p>
<p class="p1">assicurazione indicati all'articolo 258, comma 4, lettera a).</p>
<p class="p1">Nota: Si veda anche il Decreto 28 aprile 2008, n. 98 del Ministero dello Sviluppo</p>
<p class="p1">Economico, contiene il Regolamento recante condizioni e modalit&agrave; di</p>
<p class="p1">amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per</p>
<p class="p1">le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia,</p>
<p class="p1">nonch&eacute; composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303</p>
<p class="p1">del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. <b>(GU n. 129 del 4-6-2008.)</b></p>]]></description>
<author>info@studiolegaleantolini.it</author>
<category>Consulenze</category>
<pubDate>Fri, 26 Jul 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
<lastBuildDate>Fri, 26 Jul 2019 11:49:46 +0200</lastBuildDate>
<published>Fri, 26 Jul 2019 00:00:00 +0200</published>
<latitude></latitude>
<longitude></longitude>
<image>https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg</image>
</item>
<item>
<title>Codice Rosso: ora è legge</title>
<link>https://www.studiolegaleantolini.it/it/codice-rosso-ora-è-legge</link>
<description><![CDATA[<div><img src="https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg" /></div><p>&Egrave; stato approvato da entrambi i Rami del nostro Parlamento il Codice Rosso. Questa novit&agrave; introduce delle modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alle altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.<br />&nbsp;Il Codice &egrave; composto da 21 articoli che esplicano tutta una serie di reati che comportano il compimento di violenza domestica e di genere. Tra essi spiccano i maltrattamenti contro familiari e conviventi, la violenza sessuale, aggravata e di gruppo, gli atti sessuali con minorenni e gli atti persecutori. Vengo inasprite le pene previste, vengono riviste alcune misure cautelari cos&igrave; come alcune circostanze aggravanti e vengono introdotti nuovi delitti. Tra essi vanno certamente menzionati, visti i recenti e gravi fatti di cronica, la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (cd. revenge porn), lesioni personali e deformazione dell&rsquo;aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.<br />Per quanto il c.p.p., il Codice Rosso punta a velocizzare il procedimento penale e quindi ad incalzare l'eventuale adozione di provvedimenti finalizzati alla tutela delle vittime. Ad esempio, ex art. 362 del c.p.p., viene introdotto l&rsquo;obbligo, per il pubblico ministero, di interrogare la persona offesa e chi ha presentato denuncia, querela o istanza (come potrebbe essere un genitore, o il tutore) entro tre giorni dall&rsquo;iscrizione della notizia di reato. Inoltre, il termine per la proposizione della denuncia o querela &ndash; per violenza sessuale e atti sessuali con minorenne &ndash; viene aumentato da 6 mesi a 1 anno.<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />Per leggere il provvedimento<a title="Codice_Rosso.pdf" href="https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyid/codice_rosso,748.pdf"> Clicca qui</a>.</p>]]></description>
<author>info@studiolegaleantolini.it</author>
<category>Consulenze</category>
<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
<lastBuildDate>Wed, 24 Jul 2019 11:51:17 +0200</lastBuildDate>
<published>Wed, 24 Jul 2019 00:00:00 +0200</published>
<latitude></latitude>
<longitude></longitude>
<image>https://www.studiolegaleantolini.it/files/getbyname/logo.jpg</image>
</item>
</channel>
</rss>