Sentenze

Responsabilità degli insegnanti, un'evoluzione giurisprudenziale

La disciplina del Codice civile all’art. 2048, comma 2, regola la responsabilità extracontrattuale degli insegnanti prevedendo che i precettori — terminologia arcaica che il legislatore del 1942 ha conservato, ma riferibile in senso lato agli insegnanti sia pubblici che privati — e coloro che insegnano un mestiere o un'arte rispondono del danno causato dal fatto illecito degli allievi e apprendisti per il tempo in cui si trovano sotto la loro vigilanza e sorveglianza. In questa sede, con l’analisi della recente sentenza del maggio 2015 della Suprema Corte di Cassazione, si vogliono vagliare le conseguenze e le responsabilità addebitabili agli insegnanti – se vi sono - in caso di incidenti agli e tra gli alunni, poiché per come è formulata la norma citata sembrerebbe che questi ultimi debbano sempre rispondere per i fatti compiuti dai propri studenti che siano sotto la loro stretta e diretta sorveglianza. La sentenza n. 11188 del 29.05.2015 della terza sezione della Corte di Cassazione civile ha, tuttavia, escluso la responsabilità di una docente di educazione fisica per l’infortunio occorso ad una ragazza minorenne, che si era fratturata un dito colpendo male la palla durante una lezione di pallavolo. In particolare, il Supremo Consesso ha stabilito che, in relazione alle attività ginniche, la responsabilità dell’insegnante ex art. 2048 c.c. – e di conseguenza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – è configurabile o a fronte di una specifica violazione del dovere di sorveglianza e di addestramento o in relazione a lesioni o ad altri danni subiti dagli allievi che di per sé dimostrino che è stato loro consentito di svolgere attività violente o tali da comportare l’uso di attrezzatture inidonee od intrinsecamente pericolose oppure tali da implicare un margine di rischio di incidenti superiore a quello suscettibile di prevenzione tramite il controllo e la disciplina esercitati dall’insegnante. In presenza, invece, di incidenti di minimo rilievo, quale quello in esame alla Corte, non si giustifica alcun addebito di responsabilità alla scuola, considerato che nulla avrebbe consentito, neppure al più scrupoloso dei docenti, di evitare che una ragazza si fratturasse il dito colpendo male la palla, durante una lezione di pallavolo.

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Edoardo Mori
Con la collaborazione dell'avv. Andrea Antolini

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