Consulenze

Tiro con carabina profili giurisprudenziali

• La disposizione di cui all'art. 21, lett. f), legge 11 febbraio 1992, n. 157,
che punisce con la sanzione amministrativa la violazione del divieto di sparare
da distanza inferiore ai centocinquanta metri con armi ad anima liscia (o da distanza
corrispondente ad una volta e mezzo la gittata massima nel caso di uso
di armi diverse) in direzione di immobili, fabbricati adibiti ad abitazione o luoghi
di lavoro, strade ferrate o carrozzabili, è speciale rispetto a quella generale
di cui all'art. 703 cod. pen. (accensioni ed esplosioni pericolose), in quanto
contiene, rispetto al generico elemento comune dello sparo in direzione di luogo
abitato, gli ulteriori elementi caratterizzanti relativi alla distanza ed al tipo
di arma; con la conseguenza che, in virtù del principio di specialità sancito
dall'art. 9 legge 24 novembre 1981, n. 689, nell'ipotesi in cui la fattispecie concreta
corrisponde in tutti i suoi aspetti a quella descritta dal suddetto art. 21 lett.
f), è applicabile solo quest'ultima disposizione. *Cass., 6 febbraio 1995, n.
6708.
• Non può considerarsi immobile adibito a posti di lavoro un deposito di
materiale organico costituente una discarica. È evidente infatti che una discarica
di materiali di varia natura non è un “luogo adibito a posti di lavoro”, secondo
la dizione utilizzata dalla legge regionale, ma semplicemente un luogo dove
può solo occasionalmente verificarsi che vi sia una presenza umana, essendo la
destinazione dominante del sito volta ad ospitare rifiuti. *Cons. Stato 2 febbraio
2010 n. 460.
• Il divieto di caccia in prossimità dei valichi è previsto a livello nazionale
dall’art. 21 comma 3 della l. 11 febbraio 1992 n°157; nella regione Lombardia,
il divieto in questione è ribadito, con riguardo ai valichi alpini, dall’art. 43
comma 3 della l.r. 16 agosto 1993 n°26. La normativa regionale rende esplicito
un dato già contenuto nella norma statale, ovvero che i valichi montani non sono
stati ritenuti suscettibili di una individuazione a priori, dato che le rotte di
migrazione dell’avifauna sono per natura un dato mutevole. La necessità di sottoporre
a tutela un dato valico deve quindi essere apprezzata caso per caso;
l’individuazione poi presuppone una corretta e completa istruttoria, la quale in
termini banali accerti se, quali e quanti uccelli migratori attraversino la zona.
La zona di divieto di caccia relativa ai valichi migratori e la zona di protezione
speciale sono istituti diversi. Le ZPS sono istituto accomunato alla tutela dei
valichi dal comune obiettivo di tutela dell’avifauna migratrice, ma con funzio130
ne diversa, dato che si tratta di zona in cui gli uccelli non si limitano a transitare
in volo, ma possono soggiornare con una qualche stabilità. *TAR Lombardia,
27/05/2010 n. 2156.

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Consulenze in materia di Diritto e Procedura Civile e Penale

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Edoardo Mori
Con la collaborazione dell'avv. Andrea Antolini

Libro sul diritto della caccia, le leggi, la giurisprudenza commentata
Appunti di diritto delle armi e di balistica venatoria

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Studio legale in Trentino specialista in materia di caccia e armi, ampia esperienza in Diritto Civile, Diritto Penale, Diritti di Famiglia, Risarcimento Danni, Protezione dei soggetti deboli.

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