Sentenze

Se la pattuglia è senza etilometro, non vi è obbligo di seguire gli agenti

DIRITTO E PROCEDURA PENALE

E' esclusa la contravvenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 186, settimo comma, del codice della strada, per l'automobilista che si rifiuta di seguire gli operatori di polizia al fine di sottoporsi al test alcolemico.

Ciò ove non si sia verificato alcun incidente stradale.

Così hanno precisato i giudici della Corte di Cassazione, nella sezione quarta penale, con la sentenza 31 maggio 2012, n. 21192.

Come noto, la guida in stato di ebbrezza è un reato previsto e sanzionato dal sopra menzionato articolo 186 CDS, ed il tasso alcolemico consentito per coloro che si mettono alla guida di un qualsiasi mezzo è pari a 0,5 g/l nel sangue.

Nella fattispecie oggetto di controversia un automobilista era stato fermato da una pattuglia sprovvista dello strumento per l'alcool test; aveva quindi chiesto al conducente di seguirli al fine di sottoporsi, appunto, a tale test presso in comando della polizia stradale (distanza oltre 30 km).

Il conducente, però, rifiutava di seguirli e si allontanava, quindi, a piedi.

Tale soggetto, in conseguenza di ciò, veniva indagato per la violazione del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 186 del codice della strada; il Gip pronunciava sentenza di assoluzione in quanto il fatto non sussiste.

Decisione impugnata dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale.

Il rappresentante della pubblica accusa riteneva che, al contrario di quanto asserito dal Tribunale, non si poteva escludere nella fattispecie concreta l'applicazione dell'art. 186, comma 3, del codice della strada.

I giudici della Suprema Corte di Cassazione respingono il ricorso, evocando, prima di tutto, il rispetto del principio di legalità in materia penale.

Facendo riferimento agli accertamenti previsti dall'articolo 186 cds. comma terzo, non si prevede la possibilità di accompagnamento coattivo del conducente; in assenza di una simile previsione non si può, quindi, ricavare un implicito potere di accompagnamento in capo agli agenti senza, peraltro, incorrere nella violazione del citato principio di legalità (nella materia della libertà personale).

Nel caso di specie, sottoposto all'attenzione della Corte, il conducente si era rifiutato di seguire gli agenti in assenza di un obbligo in tal senso, dato che gli stessi non avevano, sul luogo, lo strumento per la misurazione del tasso di alcool nel sangue e che il luogo ove recarsi distava circa una trentina di chilometri.

In pratica, quindi, il rifiuto all'adempimento di un obbligo che non sia dettato dal combinato disposto dei commi 7 e 3 dell'articolo 186 del codice della strada, non può integrare la contravvenzione prevista dalle citate disposizioni.

Da ciò ne consegue il rigetto del ricorso in quanto il fatto non sussiste.

~ La Caccia ~

Edoardo Mori
Con la collaborazione dell'avv. Andrea Antolini

Libro sul diritto della caccia, le leggi, la giurisprudenza commentata
Appunti di diritto delle armi e di balistica venatoria

~ Ulteriori Servizi ~

Studio legale in Trentino specialista in materia di caccia e armi, ampia esperienza in Diritto Civile, Diritto Penale, Diritti di Famiglia, Risarcimento Danni, Protezione dei soggetti deboli.

~ Lo studio ~

Lo Studio

Lo Studio Legale Antolini opera da più di sessant’anni in Trentino e a Tione di Trento offrendo la propria professionalità nel Distretto della Corte di Appello di Trento e in tutta la Regione Trentino Alto Adige ed anche su tutto il territorio nazionale avvalendosi di collaborazioni di professionisti esterni qualificati e garantendo assistenza avanti alla Suprema Corte di Cassazione a Roma.
Lo studio si occupa del diritto civile, con particolare attenzione alla infortunistica stradale e sciistica , diritti reali e condominio, contratti , diritto del lavoro e amministrativo , diritto tavolare , successioni , recupero crediti, diritto agrario, esecuzioni ed aste immobiliari, opposizioni alla sanzioni amministrative dal Giudice di Pace, separazioni e divorzi.
Lo studio si occupa del diritto penale in tutte le sue parti con particolare attenzione e specializzazione in diritto delle armi e caccia.
Lo studio si avvale anche di propri consulenti tecnici in materia sanitaria ( relazioni medico legali) tecnica (perizie) grafologica e ricostruzione di infortunistica stradale.

Contattaci

Studio Legale Antolini

Viale Dante, 19
38079 Tione di Trento (TN)

T. +39 0465 321141
F. +39 0465 329910

info@studiolegaleantolini.it
P.E.C.: andrea.antolini@pectrentoavvocati.it
Codice Fiscale e P.IVA: 02318630221

*Il presente Sito non fa uso di cookies

 Seguici su facebook


Studio legale Antolini - Viale Dante, 19 - 38079 Tione di Trento (TN) - P.IVA 02318630221 - Privacy - Cookies
T +39 0465 321141 - F +39 0465 329910
info@studiolegaleantolini.it