Sentenze

Ritiro porto d'armi, uno spiraglio interpretativo dell'art. 43 del TULPS

Il TAR di Trento con una sentenza del 29.09.2016 opera una interpretazione nuova sulla annosa problematica dell’art. 43 del TULPS e i cosiddetti reati ostativi al rilascio del porto d’armi. Il TAR di Trento recependo l’orientamento del Consiglio di Stato sezione Terza con le sentenze n. 2312 del 31.05.2016 e n. 2979 del 05.07.2016 apre alla possibilità di una valutazione da parte della pubblica amministrazione del diniego del porto d’armi. Il Giudice amministrativo, secondo l’orientamento del Consiglio di Stato, dovrà valutare anche l’evoluzione che ha interessato la normativa penale dall’entrata in vigore del TULPS ed in particolare recepire dal diritto penale i criteri di proporzionalità e di offensività nella valutazione amministrativa. La pubblica amministrazione dovrà valutare l’esito del procedimento penale alla luce dei “nuovi” istituti penali della conversione della pena pecuniaria (introdotta dalla Legge 689/1961) e dall’ultima novità dell’art. 131 bis codice penale sulla tenuità del fatto. Si potrà uscire da questa interpretazione negativa della concessione del porto d’armi solo con un nuovo e necessario intervento legislativo di modifica dell’art. 43 del TULPS operata dal legislatore o in alternativa, in carenza di tale intervento, da una lettura della norma alla luce della Carta Costituzionale per violazione dei principi di ragionevolezza, eguaglianza, proporzionalità e rieducazione della pena. Il mondo venatorio e tutti coloro che hanno la possibilità di poter portare un’arma auspicano un intervento risolutivo della problematica che va a discriminare ed incrinare il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione.

Allegati:

- sentenza TRGA Trento n. 341/2016

- sentenza Consiglio di Stato n. 2312/2016

- sentenza Consiglio di Stato n. 2979/2016

~ La Caccia ~

Edoardo Mori
Con la collaborazione dell'avv. Andrea Antolini

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