Consulenze

Richiami-Uccelli

In corretti termini venatori i richiami sono solo gli uccelli usati per attirare i

loro consimili mediante il canto.

Nel linguaggio corrente si intende per richiamo ogni allettamento che serva

ad attirare un selvatico: suoni prodotti con la bocca, strumenti, richiami meccanici,

canti registrati oppure la civetta (finta, poiché quella viva non è detenibile)

che richiama allodole solo con la sua presenza, specchietti per le allodole,

stampi per le anitre, ecc.

Richiami vivi

Si veda la voce Uso di selvatici vivi per usi diversi dall’abbattimento

per tutto ciò che concerne la detenzione di selvatici vivi.

Come richiami vivi possono essere detenuti:

- uccelli selvatici appartenenti alle specie allodola, cesena, tordo sassello,

tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio (art. 4 c.4);

- uccelli provenienti da allevamento.

L’uso dei richiami è regolato in parte dalla LC e per il resto dalle leggi regionali

(art. 5).

La legge statale si limita stabilire che ogni cacciatore può detenere di un

numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo

di quaranta unità se caccia da appostamento fisso, di dieci unità se caccia da

appostamento temporaneo.

Ogni uccello da richiamo deve essere identificabile mediante anello inamovibile,

numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura

in materia (art. 5 c. 7).

La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione

all'ente competente del richiamo morto da sostituire (art. 5 c. 8).

Per l’art. 5 c. è vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami

vivi per l'attività venatoria. Ciò in quando la cattura e la cessione è riservata

agli impianti autorizzati dalla provincia.

Per l’art. 21 è vietato:

lett. p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;

lett. q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli

acquatici;

lett. r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati

per le ali;

I richiami vivi autorizzati non possono essere sequestrati (art. 28 c. 2 in relazione

ad art. 30 lett. h).

La direttiva UE nr. 20336 del 28/01/1997 impone le seguenti misure delle

gabbie per richiami vivi:

223

- per i turdidi (bottaccio, sassello, merlo, cesena e storno): cm.30,5 x 25 x

h.25

- per allodole: cm. 22,5 x 17 x h.21.

Eventuali recinti, voliere o gabbie, debbono avere misure adeguate alle dimensioni

dell'animale e alle esigenze delle specie e tali da non consentire la

fuoriuscita degli animali allevati e/o l'ingresso di animali estranei.

In questa materia occorre sempre fare riferimento anche alle normative regionali.

Richiami di altro tipo

La legge (art. 21 lett. r) vieta esclusivamente la caccia con richiami acustici

a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza

amplificazione del suono. Sono richiami acustici meccanici tutti quegli apparecchi

che con funzionamento a manovella, ad orologeria, con motore elettrico,

con impiego dell’elettronica, emettono suoni idonei ad attirare uccelli. Non è a

funzionamento meccanico quello azionato direttamente dal fiato o dalla mano

(fischietto, pompetta per aria, sfregamento di legni e simili). Quelli vietati rientrano

fra i mezzi di caccia vietati, ma possono essere usati per altri scopi.

Reati

Art. 30 lett. h LC, detenzione di animali non cacciabili, usare a fini di richiamo

uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali (art. 21 c.1 lett.

r); ammenda fino ad euro 1549.

Art. 31 lett. h, impiego di richiami non autorizzati, ovvero in violazione

delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; sanzione

amministrativa da euro 154 a euro 929; se la violazione è nuovamente

commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1549.

Si veda la voce Maltrattamento di animali in relazione a particolari fattispecie.

Giurisprudenza

• In materia di caccia la utilizzabilità dei richiami vivi è tassativamente limitata

ad alcune specie, nelle quali non sono compresi i fringuelli; così che la

caccia con l'uso di fringuelli quali richiami vivi equivale a caccia con mezzi

vietati. Ciò in quanto la peppola ed il fringuello sono state escluse dall'elenco

delle specie cacciabili dall'art. 2 D.P.C.M. 22 novembre 1995, pertanto anche

la cattura a fini di richiamo è vietata dall'art. 4 della legge 11 febbraio 1992 n.

157. *Cass., 1° aprile 1998, n. 1151

Soluzione sbagliata, poi corretta dalla massima che segue.

• In tema di reati venatori, non rientra nella ipotesi della caccia con mezzi

vietati l'esercizio della caccia con uso di richiami vivi al di fuori dei casi consentiti

(art. 21 lett. p), ma soltanto l'esercizio di caccia con l'ausilio dei richiami

224

vietati, elencati nell'art. 21, comma 1 lett. r), stessa legge; né l'uso di richiami

vivi può rientrare nel concetto di esercizio della caccia con mezzi vietati, anch'esso

sanzionato dalla predetta norma incriminatrice, stante la riferibilità del

termine "mezzo" all'uso di strumenti materiali per la caccia, secondo la nozione

fornita dall'art. 13 della medesima legge. *Cass., 6 ottobre 2000, n. 3089.

• La messa in funzione di un apparecchio preregistrato integra il reato di cui

all'art. 21, lett. r), L. n. 157 del 1992, come sanzionato dall'art. 30, comma primo,

lett. h), solo ed esclusivamente allorquando costituisca atto diretto all'abbattimento

della fauna. (In applicazione di detto principio, la Corte ha annullato

la sentenza di condanna in quanto l'imputato non era stato trovato in possesso

di strumenti o altri mezzi idonei alla cattura della selvaggina). *Cass., 27

giugno 2008, n. 35418.

• In tema di caccia con il mezzo vietato del richiamo elettroacustico previsto

ex art. 21 lett. r) e 30 lett. m) della legge 11 febbraio 1992 n. 157, la estinzione

del reato per intervenuta prescrizione non esclude la confisca dei richiami.

Infatti il giudizio di pericolosità è contenuto nella stessa norma penale incriminatrice

che ne vieta in modo assoluto l'uso e la detenzione. Né si può invocare

una diversa e ipotetica utilizzazione della cosa per evitare la confisca.

*Cass., 2 luglio 1999, n. 10558.

Decisione assurda e che si inventa letteralmente la legge: non esiste nessun

divieto assoluto e i richiami possono essere usati per scopi leciti (studio, osservazione,

ecc.).

• L'esercizio della caccia con richiami non autorizzati, da individuarsi in

quelli non identificabili mediante anello inamovibile e numerato secondo le

norme regionali, è sanzionato unicamente in via amministrativa, integrando illecito

penale la diversa condotta dell'esercizio della caccia con l'ausilio di richiami

vietati. *Cass., 4 febbraio 2009, n. 11581.

• La cattura dei richiami vivi (c.d. presicci), vale a dire uccelli utilizzati

come richiamo di altri volatili nella caccia da appostamento, è consentita dalla

legge n. 157/1992, art. 4, commi 3° e 4°, nonché, per la Regione Lombardia,

dalla legge regionale n. 26/1993, artt. 7 e 26, ai fini della loro cessione gratuita

ai cacciatori che esercitano attività venatoria da appostamento. In materia assume,

peraltro, importanza fondamentale il diritto comunitario ed in particolare

la direttiva del Consiglio n. 79/409/CEE, sulla conservazione degli uccelli selvatici.

La direttiva vieta, in linea generale, l’uccisione e la cattura di uccelli

selvatici (cfr. art. 5), salve le deroghe previste dall’art. 9 della direttiva medesima.

La legislazione statale e regionale in materia di cattura di richiami vivi

per la caccia deve, ovviamente, essere rispettosa delle prescrizioni comunitarie

ed, in particolare, delle deroghe di cui al citato art. 9. *TAR LOMBARDIA 3

marzo 2010, n. 533,

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