Consulenze

Mezzi di caccia consentiti

Mezzo di caccia è ogni arma, oggetto, strumento, sostanza, idoneo a uccidere,

ledere o catturare un selvatico.

Il termine “mezzo di caccia” è usato in modo un po’ confuso nelle seguenti

norme della LC.

Art. 12, comma 2: Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento

o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui

all'articolo 13…. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga

per caso fortuito o per forza maggiore.

Art. 13 (Mezzi per esercizio attività venatoria): Elenca i mezzi consentiti e

cioè armi da fuoco, arco e falco.

Art. 13, comma 5: Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio

venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

Art. 28, comma 2: Nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti

che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi,

della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami

vivi autorizzati.

L’art. 21 (Divieti), al comma 1 pone i seguenti divieti:

lett. ff) usare i segugi nella caccia al camoscio;

lett. p): usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;

lett. r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati

per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o

elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

lett. u): usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o

bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci,

archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo

munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego

di balestre.

L’art. 30, comma h) punisce con l'ammenda fino a euro 1549 … per chi

esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la

caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r).

L’interpretazione

Principio generale posto dall’art. 12 è che costituisce esercizio venatorio

ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante

l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13. Si noti però che il testo prosegue stabilendo

che Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga

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per caso fortuito o per forza maggiore, dal che deve intendersi che la cattura

può avvenire in altri modi.

Purtroppo, come risulta dai lavori preparatori della legge, l’art. 13 è stato

oggetto di continue modifiche da parte della Commissione incaricata della redazione

del testo di legge ed è facile rilevare come esso male si accordi con le

altre norme. Si veda il capitolo Cattura temporanea.

L’art. 28 prevede che in caso di certe infrazioni vengano sequestrati i mezzi

di caccia; poi qualche onorevole ha avuto un sobbalzo di pietà e ha fatto inserire

la precisazione che il cane da caccia e i richiami autorizzati non devono essere

sequestrati. La norma così come è scritta sembra dire che cane (quale cane,

il cane da pastore che si trova per caso con il cacciatore, anche se chiaramente

non è cane da caccia?) e richiami sono mezzi di caccia. In realtà è evidente

che l’onorevole voleva dire il contrario e cioè che cani e richiami non

rientrano fra i mezzi da caccia.

Più chiaro e coerente l’art. 21 contenente i divieti (e scritto perciò dopo gli

altri articoli) in cui si elencano i mezzi vietati già non regolati in via speciale

dall’art. 13, dedicato solo alle armi: munizione spezzata nella caccia agli ungulati;

esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti,

tagliole, lacci, archetti o congegni similari, civette, armi da sparo munite di silenziatore

o impostate con scatto provocato dalla preda, balestre, i segugi nella

caccia la camoscio. E il successivo art. 30, che elenca le pene, i richiami vietati,

vivi o inerti, non li mette correttamente fra i mezzi di caccia, ma li aggiunge

solo per assimilazione analogica.

Dall’analisi delle norme si può pertanto concludere che per il legislatore

sono mezzi di caccia vietati:

- le armi da fuoco non consentite (si veda armi da caccia)

- le armi ad aria compressa a palla

- la balestra

- armi da sparo munite di silenziatore

- le armi impostate con scatto provocato dal selvatico

- le cartucce a munizione spezzata nella caccia agli ungulati

- esche avvelenate o bocconi avvelenati

- vischio o altre sostanze adesive

- trappole

- reti

- tagliole

- lacci, archetti o congegni similari

- civette

Vi sono poi mezzi di caccia il cui uso è escluso in particolari luoghi; l’art

21 lett. h) vieta utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da

sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua. Secondo il legislatore è consentito

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usarli fuori dell’acqua; forse in una tinozza di vino!

Non sono mezzi di caccia i richiami, anche se di tipo vietato. Unici elementi

di disturbo in questa elencazione sono la civetta, la quale è un richiamo e che

concettualmente andava elencato fra di essi, ed il segugio nella caccia al camoscio,

che non è un mezzo di cattura, ma un mezzo di ricerca. La spiegazione

per la civetta è che essa figurava come richiamo consentito per la caccia

nell’art. 20 LC 1977 e il legislatore del 1992, per escluderla, l’ha inserita

nell’elenco delle cose che voleva espressamente vietare; il che però non cambia

la natura della civetta. La medesima cosa è avvenuta per il cane da segugio, inserito

fra i divieti, senza preoccuparsi della sua natura, tanto che poi il legislatore

ha dovuto preoccuparsi di chiarire, all’art. 28, che il cane comunque non

può essere sequestrato.

Se ben si esamina l’elencazione fatta sopra è facile estrapolare la nozione di

mezzo di caccia: è mezzo di caccia ogni arma, oggetto, strumento, sostanza,

idoneo a uccidere, ledere o catturare un selvatico. Non è mezzo di caccia ciò

che serve solo per individuare il selvatico, per richiamarlo (anche se alcuni richiami

sono vietati), per adescarlo, per inseguirlo, per “fermarlo”. Per tale motivo

è mezzo di caccia il falco e non la civetta. Il furetto non è un mezzo di

caccia perché serve per stanare i conigli e non per ucciderli (anche se talvolta il

furetto si “assaggia” un coniglio!). Non è mezzo di caccia, ad esempio, un bastone,

trattandosi di oggetto generico che non viene certo portato per uccidere

animali, ma che solo in via del tutto occasionale può venir utilizzato tale scopo.

In alcuni casi il decidere se una cosa è o meno mezzo di caccia può dipendere

dalle circostanze. Se un cane venisse addestrato ad azzannare i caprioli indubbiamente

diverrebbe un mezzo di caccia. Sul punto il legislatore, se fosse

stato un po’ più esperto e si fosse letto le leggi del passato, avrebbe conservato

la nozione di cane da assalto, che ricomprende tutti quei cani, come i levreri, i

cani da caccia alla volpe, i cani da tana, utilizzati ed utilizzabili per uccidere il

selvatico e che indubbiamente possono diventare mezzi di caccia.

Questa è una mia interpretazione; la Cassazione infatti si sta orientando

verso una nozione più restrittiva della nozione di mezzo di caccia inteso come

strumento materiale per la caccia, secondo la nozione fornita dall'art. 13 della medesima

legge (Cass., 06/10/2000, n. 3089)

Ricordo, ma solo come episodio di triste umorismo giudiziario, che nel

1995 un GIP di Bassano sollevò questione di costituzionalità della legge veneta

affermando che in base all’art. 13 LC il cane era sempre mezzo di caccia vietato;

e la Corte ha dovuto perdere tempo per rispondergli (Ord. Nr. 95 del 1995)!

Se si abbandona il solido terreno della lettera della legge che regola la vita e

non intende crearla, che è uno strumento per raggiungere gli scopi voluti dal

legislatore e non da qualche filosofo della natura, si cade nella totale incertezza

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del diritto. Ed il motivo è semplice: mentre i mezzi di caccia sono limitati ed

individuabili, tutte le altre cose sono infinite e non determinabili. Nel momento

in cui io vado a caccia, tutto ciò che ho con me, dalla macchina, ai compagni,

al vestiario, al cibo, serve per cacciare, ma non è essenziale per la cattura

dell'animale, tanto che le stesse identiche cose potrei portarle per fare un'escursione,

per fotografare gli animali, per fare il guardacaccia. Quale pazzo si sognerebbe

di sostenere che un binocolo è un utile attrezzo sportivo che improvvisamente

diviene vietato se viene trovato in mano ad un soggetto che ha intenzione

di catturare un animale? La stessa cosa vale per il radiotelefono: esso

è uno strumento generico utilizzato dagli escursionisti e il fatto che venga utilizzato

da un cacciatore non muta la sua natura e sostanza. Se fossero vere certe

affermazioni della Cassazione si giungerebbe a soluzioni a cui di certo non sarebbe

giunto neppure il più incallito animalista:

- chi va a caccia dovrà lasciare a casa il cellulare (così utile in caso di incidente)

perché può servire esattamente come la ricetrasmittente per avvisare i

compagni che c'è un cinghiale in giro.

- il cannocchiale è meglio dimenticarselo perché può servire ad uccidere la

selvaggina e la legge non ne parla.

- il cane serve indubbiamente per stanare e braccare la selvaggina e non è

previsto tra i mezzi di caccia; è vero che la legge dice che lo sono, ma in altro

articolo, diverso da quello sui mezzi di caccia e perciò il cane non è espressamente

consentito.

- le civette e le anatre di plastica e simili arnesi servono ad attirare la selvaggina

e quindi sono mezzi di caccia non previsti.

- la giacca verde serve per mimetizzarsi e quindi è vietata!

Nel determinare la nozione di mezzo di caccia si deve ora tener presente

anche quanto disposto dalla direttiva CE-147/2009 che vieta di usare:

- Lacci, vischio, ami, uccelli vivi accecati o mutilati impiegati come richiamo,

registratori, apparecchi fulminanti. Attenzione: il testo italiano della

direttiva reca la parola esche al posto di ami; è un errore del traduttore italiano;

ed infatti le esche avvelenate sono trattate nel comma successivo. Quindi la pasturazione

non è un mezzo di caccia.

- sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli,

dispositivi ottici equipaggiati di convertitore d’immagine o di amplificatore

elettronico d’immagine per tiro notturno;

- esplosivi;

- reti, trappole, esche avvelenate o con tranquillanti;

- armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due

cartucce;

- aerei, autoveicoli;

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- battelli spinti a velocità superiore a 5 kmh. In alto mare gli Stati membri

possono autorizzare, per motivi di sicurezza, l’uso di battelli a motore con velocità

massima di 18 kmh.

Perciò oltre ai mezzi già elencati dal legislatore italiano, il recepimento della

direttiva comporta l’espresso divieto dei seguenti ulteriori mezzi di caccia,

ferma restando la regola che i mezzi utilizzabili sono solo quelli espressamente

consentiti:

- fari e comunque dispositivi che servano a illuminare i bersagli

- visori notturni

- esplosivi; il termine è molto generico e non si capisce bene a che cosa si

riferisca. Non dovrebbe riguardare trappole che funzionano utilizzando una

cartuccia a salve, come si usano per le talpe perché le cartucce sono sempre distinte

dagli esplosivi. Si deve poi intendere che esplosivo deve essere usato per

catturare materialmente l’animale o che ne è vietato l’uso anche per farne botti

e spaventarlo?

- esche con sostanze tranquillanti: la direttiva parla solo di esche e perciò

non vi rientrano le siringhe per addormentare i selvatici

- armi semiautomatiche con serbatoio contenente più di due colpi (norma

che integra l’art. 13 LC).

- apparecchi fulminanti: questo oscuro termine inventato dal traduttore italiano,

viene chiarito dal testo tedesco in cui si parla di “apparecchi che impartiscono

una scarica elettrica”; la direttiva quindi non vieta di infilare un cavo ad

alta tensione in un laghetto perché un cavo non è un apparecchio, ma strumenti

come il taser o trappole a scarica elettrica o generatori di corrente.

La direttiva stabilisce poi che se si caccia da un battello su acque dolci questo

non può viaggiare a più di oltre 5 kmh, ma che i battelli con cui si caccia in

alto mare non devono poter superare i 18 kmh. Disposizione misteriosa perché

non si comprende se pur potendo arrivare a 18 kmh “per ragioni di sicurezza”

debbano egualmente limitare la velocità a 5 kmh durante la caccia oppure se

questo limite non si applica. Ma fortunatamente noi non abbiamo il problema

di cacciare le foche!

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