Consulenze

Lanciasiringhe

La legge sulle armi non contiene alcuna regolamentazione degli strumenti
lanciasiringhe con narcotico, usati dai veterinari per il controllo di animali pericolosi
o selvatici o per la loro cattura. L'unica disposizione contenuta nella
legge è quella all'art. 2 della L. 110/1975 in cui si dice che non rientrano tra le
munizioni di tipo proibito le cartucce che lanciano sostanze stupefacenti e
strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga
rilasciata apposita licenza da parte del questore.
Questa disposizione è una mostruosità tecnico-giuridica per vari motivi.
a) Il legislatore riteneva che fossero di uso comune mostruose cartucce al
cui interno vi era la sostanza narcotizzante oppure la siringa, ed ha inteso proibirle.
In realtà gli strumenti lanciasiringhe possono consistere in una semplice
cerbottana (cioè un tubo) oppure in strumenti che lanciano la siringa con aria
compressa, e quindi non vi è alcuna cartuccia; oppure usano una cartuccia a
salve di libera vendita, che è separata dalla siringa e serve solo per lanciare la
siringa per la forza dei gas di sparo. Quindi la norma dell'art. 2 non si applica
affatto alle siringhe normalmente in uso, che non sono cartucce, e per esse non
è richiesta alcuna licenza del questore, ma solo la ricetta del veterinario! Si osservi
come il legislatore abbia evitato di usare la parola «munizione» che sarebbe
stata ancor più equivoca.
b) E incomprensibile quale sia la licenza che il questore dovrebbe rilasciare
per queste munizioni che non esistono: per l'acquisto, per la detenzione, per l'uso,
per la fabbricazione, per il commercio?
E come fa una munizione ad essere vietata e poi a diventare consentita se lo
dice il questore? E in base a quali criteri opera il questore, se la legge nulla dice?
Si tratta chiaramente di norma inapplicabile, illegittima e quindi priva di
sanzione; tra l'altro era materia di competenza del Ministero della Sanità ed è
fin troppo chiaro che chi ha scritto la norma agiva per sentito dire!
e) Gli strumenti non servono solo per fini veterinari, scientifici o di zoofilia,
ma anche per ragioni di sicurezza pubblica, ad es. per fermare un toro inferocito.
Stabilito così che le munizioni che il legislatore vorrebbe sottoporre a controllo
proprio non esistono, che non esiste alcuna cartuccia che lanci narcotico
e che, anche se esistessero in commercio particolari siringhe destinate ad essere
lanciate, queste non potrebbero rientrare nella previsione normativa, vediamo
ora il problema degli strumenti lanciasiringhe.
Questi, secondo ogni regola in materia di armi, non sono armi proprie, ma
degli strumenti atti ad offendere, così come una pistola da macellazione o una
sparachiodi o un fucile da pesca subacquea.
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Il fatto che ora alcune di esse vengano sottoposte a catalogazione, deriva
solo dal fatto che la Commissione per le armi non sapeva che pesci prendere e
le ditte che dovevano fornirle ai veterinari, hanno preferito non fare discussioni
e richiedere la catalogazione come armi comuni!
Tecnicamente le siringhe possono essere lanciate :
- mediante strumenti con la forma di fucile e con la forza di una cartuccia a
salve;
- mediante strumenti con la forma di fucile e mediante la spinta di gas compressi;
- mediante una cerbottana;
- mediante una freccia tirata con arco o balestra:
- fissate su di una lancia.
In pratica però, se non si opera su grossi animali, l'energia della siringa deve
essere accuratamente tarata in base alla dimensione dell'animale e alla distanza.
Ciò fa preferire la cerbottana oppure strumenti a gas compresso che
consentano di regolare la pressione del gas.
Questi strumenti, anche volendo seguire l'assurda tesi che si tratta di armi,
rientrerebbero facilmente nella categoria delle armi ad aria compressa liberalizzate
in quanto con potenza inferiore a 7,5 J se il Ministero, nel redigere il
Regolamento di attuazione non vi avesse inserito, contro la volontà del legislatore,
la frase che dette armi "sono destinate al lancio di pallini inerti non idonei
a contenere o trasportare altre sostanze o materiali." Orbene, il regolamento
parla di "pallini" e non di altri oggetti e chi ha scritto il regolamento intendeva
vietare le paintball; purtroppo i soliti "maestri del diritto" si sono affrettati a sostenere
che anche le siringhe sono dei "pallini". Affermazione che farebbe ridere
se non fosse tutta da piangere.
Quindi allo stato delle cose, il povero veterinario che va a chiedere alla
questura come può comperare e portare uno di questi strumenti, si sente dire
che deve prendere una licenza di porto d'armi (ad. es. di tiro a volo), che non lo
può affidare a terzi, e simili amenità. Gli agenti di PS (vigili urbani, forestali)
possono portare anche i tipi classificati come armi, a norma dell'art. 27 L.
157/92.
Chi porta lo strumento in quanto autorizzato, può anche fare lanciare la siringa
ad altre persone, sotto il suo diretto controllo.
L'unica cosa che il Ministero pare aver capito è che le cartucce narcotizzanti
non esistono e che quindi non occorre alcuna licenza per mettere un po' di
sostanze chimiche in una siringa da iniezioni, cosa che un medico o un veterinario
fanno centinaia di volte ogni giorno.
Fortunatamente vi sono in commercio, oltre alle cerbottane a fiato, sicuramente
libere, delle "cerbottane assistite", vale a dire delle cerbottane a cui si
può applicare un "soffiatore" manuale o a bomboletta che riesce a imprimere
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una velocità controllata alla siringa. Mentre con la cerbottana a fiato non si riesce
a colpire in modo idoneo un animale a più di 7-8 metri di distanza, con la
cerbottana assistita si può arrivare anche ad una quindicina di metri. Questi oggetti
non rientrano, con assoluta certezza, nella categoria delle armi proprie e
quindi sono di libero acquisto e detenzione e possono essere portate per giustificato
motivo.

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