Sentenze

I crediti maturati su un medesimo rapporto di durata legittimano, a certe condizioni, la proposizione di distinte domande in separati giudizi (Cass. SU n. 4090 del 16.02.2017)

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza in commento, laddove ha affrontato la questione se costituisca abuso del processo proporre in più giudizi domande di accertamento (con condanna al relativo pagamento) di crediti basati su un  medesimo rapporto di durata.

Questo il caso concreto: in un primo giudizio un lavoratore agiva nei confronti del datore di lavoro per ottenere la rideterminazione del TFR; in un secondo giudizio, poi, il medesimo lavoratore conveniva il datore di lavoro onde ottenere un ricalcolo del premio di fedeltà.

Ad avviso del datore di lavoro ci si troverebbe di fronte ad una vera e propria “parcellizzazione dei giudizi” poiché entrambe le richieste potevano essere avanzate in un unico processo; sul punto si erano già espresse le Sezioni Unite stabilendo che l’indebito frazionamento delle domande costituiva violazione del divieto di abuso del processo (cfr. Cass. SU n. 23726/2007).

Il collegio della Sezione Lavoro, inoltre, ha rimesso la questione alle SU sulla considerazione che in recenti sentenze le sezioni semplici (Cass. 11256 e 27064 del 2013) hanno ritenuto applicabile il principio stabilito dal SU n. 23726/2007 anche in ipotesi in cui siano avanzate diverse pretese creditorie derivanti da un medesimo rapporto di lavoro quale “fonte unitaria di obblighi e doveri per le parti e produttivo di crediti collegabili unitariamente”; tuttavia il rimettente non ha condiviso l’impostazione data in tali ultimi arresti poiché non sarebbe ragionevole imporre al lavoratore di agire in un unico giudizio per crediti di natura tra loro ontologicamente diversa (es. crediti retributivi e crediti risarcitori), seppur scaturenti dal medesimo rapporto.

Orbene, le Sezioni Unite nella sentenza in commento hanno precisato che la precedente pronuncia SU n. 23726/2007 ha stabilito l’infrazionabilità del credito su più giudizi in quanto derivante da un singolo rapporto di credito (ossia da un “unico rapporto obbligatorio”), non prendendo certamente in esame il caso in cui da un unico rapporto complesso (com’è il rapporto di lavoro subordinato) scaturiscano più obbligazioni di credito, distinte ed autonome.

Diversamente opinando, fra l’altro, con l’imposizione al creditore di un obbligo (pena l’improponibilità) di azionare tutte le pretese derivanti dal rapporto di durata in un unico giudizio si precluderebbe allo stesso la scelta di riti più snelli e veloci, fra tutti il procedimento per decreto ingiuntivo che meglio si adatta per di crediti di natura pecuniaria muniti di prova scritta; con la conseguenza che il processo unitariamente azionato finirebbe per “divenire un contenitore eterogeneo smarrendo ogni duttilità, in violazione del principio di economia processuale, inteso come principio di proporzionalità nell’uso della giurisdizione”.

Il Supremo consesso, tuttavia, ha precisato che la possibilità di frazionamento delle domande deve essere contemperata con il rischio di emersione di giudicati contrastanti e pertanto ha chiarito che deve esservi un “interesse oggettivamente valutabile” al frazionamento.

La Suprema Corte ha, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: “Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque “fondati” sul medesimo fatto costitutivo – sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale – le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Ove la necessità di siffatto interesse (e la relativa mancanza) non siano state dedotte dal convenuto, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ai sensi dell’art. 183 c.p.c. e , se del caso, riservare la decisione assegnanso alle parti termine per memorie ai sensi dell’art. 101 comma 2 c.p.c.”.

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Edoardo Mori
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