Consulenze

Certificato di idoneità fisica per armi

Per conseguire una licenza di porto di fucile ad uso caccia o tiro a volo è

necessario essere in possesso di determinati requisiti psicofisici stabiliti dal

D.M. 28 aprile 1998 del Ministero della Sanità. Questo certificato viene rilasciato

dai medici militari incaricati di tali certificazioni, dai medici della Polizia

di Stato e dai medici incaricati presso le ASL. Chi richiede il certificato deve

presentare il certificato anamnestico del proprio medico di base, di data non

anteriore a tre mesi.

A seguito del D. L.vo 26 ottobre 2010 nr. 204 è probabile che venga emanato

un regolamento che stabilirà diverse modalità.

I requisiti sono i seguenti

1. I requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione

al porto di fucile per uso di caccia, prevista dalla legge 11 febbraio

1992, n. 157, ed al porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro al volo, prevista

dalla legge 18 giugno 1969, n. 323, sono i seguenti:

1) Requisiti visivi: acutezza visiva non inferiore a 8/10 per 1'occhio che

vede meglio, raggiungibile con lenti sferiche o cilindriche positive o negative

di qualsiasi valore diottrico; l'acutezza visiva può essere raggiunta anche con

l'adozione di lenti a contatto, anche associate ad occhiali.

Per i monocoli (organici e funzionali) l'acutezza visiva deve essere di almeno

8/10, raggiungibile anche con correzione di lenti normali o corneali, o

con l'uso di entrambe.

Senso cromatico sufficiente con percezione dei colori fondamentali, accertabile

con il test delle matassine colorate.

2) Requisiti uditivi: soglia uditiva non superiore a 30dB nell'orecchio migliore,

(come soglia si intende il valore medio della soglia audiometrica

espressa in dB HL per via aerea alle frequenze di 500, 1000, 2000 Hz) o, in alternativa,

percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non

meno di sei metri di distanza complessivamente.

Tale requisito può essere raggiunto anche con l'utilizzo di protesi acustiche

adeguate.

In caso di valori di soglia superiori a quelli sopra indicati, l'idoneità è limitata

all'esercizio della caccia in appostamento.

3) Adeguata capacità funzionale degli arti superiori e della colonna vertebrale,

raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l'adozione di idonei

mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro

dell'arma.

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4) Assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato

di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico

e/o dinamico.

5) Assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. In particolare,

non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e

da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale

di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o di psicofarmaci.

Avverso il giudizio negativo l'interessato può, nel termine di trenta giorni,

proporre ricorso ad un collegio medico costituito presso l' U.S.L. competente,

di norma a livello provinciale, composto da almeno tre medici, pubblici dipendenti,

di cui uno specialista in medicina legale delle assicurazioni, ed integrato

di volta in volta da specialisti nelle patologie inerenti al caso specifico.

L'esito del ricorso viene comunicato entro cinque giorni all'interessato ed

alla competente struttura di pubblica sicurezza.

Tutti gli accertamenti sanitari e le prestazioni di laboratorio e strumentali

derivanti dall'applicazione del presente decreto sono posti a totale carico del richiedente.

Si noti come il decreto consenta solo la caccia da appostamento a chi non

supera una data soglia uditiva. Logica vuole che lo stesso criterio si applichi

alla licenza per il tiro a volo, sport che si esplica in condizioni di sicurezza ben

maggiori della caccia da appostamento

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Edoardo Mori
Con la collaborazione dell'avv. Andrea Antolini

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