Consulenze

Cani e Gatti vaganti

La legge sulla caccia ha ignorato il problema dei cani sul territorio. Mentre

la legge del 1939 trattava dei cani per ben 18 volte, la nuova legge ne parla solo

due volte: una volta per dire che non possono essere sequestrati, una seconda

volta per regolare le Zone di addestramento cani (art. 10). Non una parola

sui cani nelle fattorie, non una parola sui cani dei pastori, non una parola sul

controllo dei cani in campagna quando non sono al servizio del cacciatore. Non

parla dei gatti.

Eppure i cani al di fuori dell’attività venatoria, ed i gatti, possono recare

danni quanto un nocivo e possono disturbare covate e nidiate, in perfetta violazione

delle norme della Direttiva europea 147/2009.

È comune esperienza di chi conosce e vive la natura, che due o tre cani

sfuggiti ai padroni possono formare un branco estemporaneo e cacciare ed uccidere

pecore, che un qualsiasi cane lupo è in grado di raggiungere e azzannare

un giovane capriolo, che un cane da caccia ricerca la selvaggina anche se la

caccia è chiusa, che un gatto si aggira in cerca di uccellini usciti dal nido.

Perciò l’argomento, che non riguarda solo i cacciatori, ma tutti i cittadini,

doveva necessariamente essere inserito nella legge quadro come principio fondamentale

da far rispettare in egual modo su tutto il territorio.

Il problema dei cani ha anche un risvolto venatorio concreto: se un bracconiere

va per la campagna con un cane da presa (levriero, cane da tana, cane lupo,

ecc.) e il cane agguanta una preda, indubbiamente si è di fronte ad un episodio

di abbattimento senza licenza di caccia e con mezzo di caccia proibito,

ma è ben difficile dimostrare che ciò sia avvenuto per volontà del possessore

del cane se non vi è un obbligo preciso di portarlo al guinzaglio oppure con

museruola.

La legge del 1939 regolava così la materia.

- era possibile vietare la detenzione di cani all’interno di bandite o riserve

(l’attuale legge sulle aree protette nulla prevede al riguardo!);

- era possibile usare animali da ferma per scoprire i nidi nei prati che vanno

in taglio, per salvare la covata (problema ignorato dal legislatore moderno);

- i cani trovati a vagare nella campagne dovevano essere catturati,

- i cani trovati a vagare nelle aree protette dovevano essere catturati e, se

trovati in ore notturni o mentre arrecavano danno alla selvaggina, potevano essere

uccisi;

- i cani da guardia di abitazioni, fattorie o bestiame erano considerati vaganti

oltre i 200 metri dalle abitazioni o dal bestiame;

- i cani da seguito e da tana erano considerati vaganti se in tempo di divieto

venivano portati in campagna senza guinzaglio.

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La materia è ora regolata, in modo variegato, dalle leggi regionali. Ad

esempio la legge toscana (art. 45) prevede: I cani e i gatti trovati a vagare nelle

campagne possono essere catturati dagli agenti di vigilanza. I cani da guardia

delle abitazioni e del bestiame non devono essere lasciati incustoditi nelle

campagne a più di duecento metri dall'abitazione o dal bestiame medesimo.

In base alla legge 281/1991 gli animali catturati non possono essere soppressi.

La normativa è vagamente surreale sul punto della cattura; visto che non si

possono usare trappole e lacci o esche con sonnifero, non rimane che l’uso della

siringa con anestetico. Ma forse il legislatore non aveva ben chiaro il comportamento

di un cane o di un gatto inselvatichitisi e quindi ben poco propensi

a farsi vedere.

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Edoardo Mori
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