Consulenze

Armi nei Parchi

La legge quadro sui parchi naturali nazionali (art. 8 e segg. L. 6 dicembre
1991, n. 394), anteriore alla legge quadro sulla caccia, contiene alcuni divieti
particolari e norme sulla vigilanza all’interno dei parchi. Si ricordi sempre che
ulteriori regole possono essere contenute nello Statuto del Parco. Questi divieti
e regole non si applicano alle altre aree naturali e ai parchi terrestri regionali o
locali (anche se qualcuno ha cercato di sostenere ciò!).
I divieti particolari che direttamente possono riguardare i cacciatori o chi
porta armi sono:
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali;
la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui
sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie
estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione
dei cicli biogeochimici;
f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo
o di cattura, se non autorizzati;
g) l'uso di fuochi all'aperto;
L’introduzione di armi (e in genere del condotte vietate al comma 3), può
avvenire dietro autorizzazione del Presidente del Parco o altro soggetto indicato
nel suo Statuto.
Il punto più critico è quello relativo alla introduzione di armi ed esplosivi,
anche solo per ragioni di transito o trasporto all’interno del parco. La criticità è
dovuto al fatto che i parchi sono attraversati da strade pubbliche, che per una
assurda interpretazione della Cassazione i confini dei parchi non sono tabellati,
che il divieto riguarda anche i non cacciatori i quali possono proprio ignorare
l’esistenza dei parchi naturali!
La norma vieta l’introduzione di armi; espressione dell’ignoranza del legislatore
il quale ogni volta che scrive una legge non sa che per la legge penale
rientrano in tale nozione le armi bianche, le armi da sparo, gli strumenti atti ad
offendere; quindi sarebbe vietato introdurre anche sciabole, archi, balestre,
fionde! Con un può di buona volontà interpretativa, così difficile da trovare
nella Cassazione, la nozione di arma dovrebbe essere ricollega al resto della
frase in cui si precisa che certi oggetti sono vietati in quanto mezzi distruttivi e
di cattura. Quindi armi da sparo lunghe o corte e quelle che la legge prevede
come mezzi di caccia, quali l’arco e la balestra. Di esse ne è vietata
l’introduzione anche da parte di chi sia munito di licenza di porto d’armi.
È vietata l’introduzione di esplosivi, ma non di munizioni, che la legge
sempre distingue da essi. Non è certo vietata l’introduzione di artifici pirotecnici
che non sono mezzi di distruzione.
135
La nozione di introduzione andrebbe precisata. È evidente, ad esempio:
- che se una strada statale attraversa un parco nazionale (ad es. quella dello
Stelvio) non potrà di certo essere vietato il passaggio di un camion che trasporta
armi;
- che se attraverso il parco passa un’autostrada, non si possono far tornare
indietro tutte le auto su ci si trova un’arma;
- che se nel territorio del parco vi è un campo o poligono di tiro occorre
trovare il modo di poterlo utilizzare.
Sanzioni
La legge 394/1991 punisce l’introduzione non autorizzata di armi o di
esplosivi con l'ar-resto fino a sei mesi o con l’ammenda da € 52 a € 12.915. Le
pene sono raddoppiate in caso di recidiva. Ciò significa che si può fare oblazione
pagando la quisquilia di 6.500 euro circa!
Questa sanzione non ha nulla a che spartire con il divieto posto dall’art. 21
lett. g) LC, di trasportare armi che non siano scariche in custodia, là dove non
si può cacciare. Se l’introduzione nel parco avviene rispettando l’art. 21 LC si
applicherà solo la sanzione prevista dalla legge 394/1991; altrimenti si applicheranno
entrambe. Chi introduce le armi e viene trovato in atteggiamento di
caccia, risponderà per le relative infrazioni.
Giurisprudenza
• In tema di divieto di introduzione di arma non autorizzata in un parco nazionale,
la relativa disposizione di cui all'art. 11, comma terzo, lett. a) ed f)
legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) non è stata
abrogata dall'art. 21 legge 11 febbraio 1992, n. 157. *Cass., 7 agosto 1995, n.
2652.
• Il divieto di introduzione di arma in aree protette, posto dall'art. 11, comma
3, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, per la specificità dei beni giuridici
tutelati, non può considerarsi abrogato ai sensi dell' art. 37, comma 1, della
legge 11 febbraio 1992 n. 157. Né il trasporto di un arma dovrebbe considerarsi
lecito e consentito dall'art. 21, lett. g) della legge 157, che autorizza il trasporto
di armi da sparo per usi venatorio, purché scariche ed in custodia, anche all'interno
di zone ove la caccia è vietata. Infatti tale possibilità non opera nei luoghi
specificati alle lettere da a) ad e) dello stesso art. 21, tra cui le aree protette.
Cass., 5 gennaio 2000 n. 30.
Massima sbagliata ove distingue fra porto in luoghi venatori e non venatori;
è una distinzione che non trova nessun aggancio normativo nella legge; la motivazione
ri-chiama una precedente sentenza che invece non aveva affatto stabilito
questo principio! La giurisprudenza è poi cambiata (v. Cass. 35395/2008)
136
• Poiché nei territori delle aree protette a norma della legge quadro 6 dicembre
1991 n. 394, è quest'ultima, con l'art. 11, comma terzo, lett. f), a prescrivere
espressamente la necessità della preventiva autorizzazione degli enti
preposti alla tutela delle aree stesse per l'introduzione, da parte di privati, di
armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, a fissare con sufficiente
chiarezza le condotte vietate e a dettare, in caso di violazione dei divieti previsti,
specifiche sanzioni penali, non sono necessarie ulteriori determinazioni
regolamentari per la sua immediata applicabilità. Ne discende che, ai fini della
configurabilità della contravvenzione al divieto di introduzione di armi in area
protetta, è sufficiente la constatata presenza del privato, senza la prescritta autorizzazione,
all'interno dell'area e in possesso di arma e munizioni, a prescindere
dalla flagranza dell'attività venatoria o dell'atteggiamento di caccia, costituendo
il relativo divieto lo strumento prescelto dal legislatore per la radicale
salvaguardia della fauna protetta. *Cass., 9 marzo 2000 n. 2919.
• Destinatari del divieto, penalmente sanzionato, di introduzione di armi in
area protetta sono tutti i privati, termine con il quale si è inteso non assoggettare
al divieto esclusivamente i rappresentanti della forza pubblica. (Fattispecie
concernente l'introduzione di una carabina nel Parco Nazionale del Gran Sasso
ad opera di guardia particolare giurata, nominata per la vigilanza volontaria venatoria
nell'ambito della provincia dell'Aquila, in relazione alla quale la S.C. ha
precisato che la vigilanza circoscritta all'attività venatoria da un lato lascia impregiudicato
l'ordine delle attribuzioni istituzionali di sorveglianza all'interno
dell'area protetta, e quindi l'esclusiva attribuzione di essa al corpo forestale dello
Stato e, dall'altro, non costituisce titolo per accedere con le armi in tale area).
*Cass., 22 maggio 2000 n. 5977
La Cassazione intende dire, in via più generale, che una guardia giurata non
ha obbligo, ma solo facoltà di andare armata e che pertanto il divieto di introduzione
di armi valga anche per lei. Invece una guardia del corpo forestale o un
Carabiniere, hanno il dovere i-stituzionale di andare armati e quindi possono
portare armi anche in zone protette. Pare decisione del tutto ovvia. Non vale
ovviamente per i dipendenti del Parco con qualifica di guardia giurata.
• Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui agli artt. 11,
comma terzo lett. f), e 30 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, è sufficiente la
constatata presenza del privato, senza la prescritta autorizzazione, all'interno di
un'area protetta ed in possesso di un'arma e munizioni, indipendentemente dalla
flagranza dell'attività venatoria o dell'atteggiamento di caccia, atteso che il divieto
di portare armi all'interno delle aree protette costituisce lo strumento prescelto
dal legislatore per la radicale salvaguardia della fauna protetta del parco.
*Cass. 10 maggio 2005 n. 17611.
La previsione dell'art.11 della L. n. 394 del 1991, che vieta l' introduzione
di armi all'interno delle aree naturali protette, non è stata abrogata o derogata
137
dall'art. 21 lett. g) della L. n. 157 del 1992, che vieta il trasporto di armi da sparo
per uso venatorio che non siano scariche e in custodia all'interno dei centri
abitati e delle altre zone dove è vietata l'attività venatoria, essendo tale secondo
divieto compatibile con il primo e comunque non regolante l'intera materia da
quello disciplinato.*Cass. 21 maggio 2008 n. 35393.

~ Consulenze ~

Consulenze in materia di Diritto e Procedura Civile e Penale

~ La Caccia ~

Edoardo Mori
Con la collaborazione dell'avv. Andrea Antolini

Libro sul diritto della caccia, le leggi, la giurisprudenza commentata
Appunti di diritto delle armi e di balistica venatoria

~ Ulteriori Servizi ~

Studio legale in Trentino specialista in materia di caccia e armi, ampia esperienza in Diritto Civile, Diritto Penale, Diritti di Famiglia, Risarcimento Danni, Protezione dei soggetti deboli.

~ Lo studio ~

Lo Studio

Lo Studio Legale Antolini opera da più di sessant’anni in Trentino e a Tione di Trento offrendo la propria professionalità nel Distretto della Corte di Appello di Trento e in tutta la Regione Trentino Alto Adige ed anche su tutto il territorio nazionale avvalendosi di collaborazioni di professionisti esterni qualificati e garantendo assistenza avanti alla Suprema Corte di Cassazione a Roma.
Lo studio si occupa del diritto civile, con particolare attenzione alla infortunistica stradale e sciistica , diritti reali e condominio, contratti , diritto del lavoro e amministrativo , diritto tavolare , successioni , recupero crediti, diritto agrario, esecuzioni ed aste immobiliari, opposizioni alla sanzioni amministrative dal Giudice di Pace, separazioni e divorzi.
Lo studio si occupa del diritto penale in tutte le sue parti con particolare attenzione e specializzazione in diritto delle armi e caccia.
Lo studio si avvale anche di propri consulenti tecnici in materia sanitaria ( relazioni medico legali) tecnica (perizie) grafologica e ricostruzione di infortunistica stradale.

Contattaci

Studio Legale Antolini

Viale Dante, 19
38079 Tione di Trento (TN)

T. +39 0465 321141
F. +39 0465 329910

info@studiolegaleantolini.it
P.E.C.: andrea.antolini@pectrentoavvocati.it
Codice Fiscale e P.IVA: 02318630221

*Il presente Sito non fa uso di cookies

 Seguici su facebook


Studio legale Antolini - Viale Dante, 19 - 38079 Tione di Trento (TN) - P.IVA 02318630221 - Privacy - Cookies
T +39 0465 321141 - F +39 0465 329910
info@studiolegaleantolini.it